Art. 1.
L'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, e' posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto disposto con i successivi articoli.
L'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683 e successive modificazioni, e' posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto disposto con i successivi articoli.