Articolo 2 della Legge 26 luglio 1978, n. 477
Articolo 1Articolo 3
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8 settembre 1978
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Entrata in vigore il 8 settembre 1978