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8 settembre 1978
8 settembre 1978
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.