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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2648/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2648/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi:
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Daniela Zaccari
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Cornaredo (MI) in Parte_2 data 21 luglio 2007 e precisando che dalla loro unione è nata (il Persona_1
2 novembre 2008), hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella casa coniugale sita in Palestrina -Carchitti località Colle Fornaro;
2) La casa familiare sita in Palestrina - località Colle Fornaro di cui la signora
è nuda proprietaria resterà alla stessa, mentre il signor se Parte_1 Parte_2 ne allontanerà portando con sé i propri beni ed effetti personali;
3) la figlia minore , diciassettenne, potrà vedere il papà e Persona_1 stare con lui nei giorni infrasettimanali ogni qualvolta lo vorrà, proprio in considerazione dell'età della ragazza, previo preavviso, compatibilmente con gli impegni lavorativi d el signor nonché compatibilmente con gli impegni Parte_2 della figlia;
la figlia potra' altresì stare con il padre:
- nel week end, a fine settimana alternati, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative del signor nonché con quelle scolastiche della ragazza;
Parte_2
- la ragazza trascorrera' altresì con il padre 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- la ragazza trascorrerà altresì con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre il 31 dicembre o il 1° gennaio;
- la ragazza trascorrerà altresì con il padre per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
4) Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia minore l'importo di euro 200 mensili Persona_1
(duecentoeuro/00), somma che sarà versata sul conto corrente intestato alla Signora
già noto al Signor , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2
2 mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo del Tribunale di TIVOLI;
5) la Signora si impegna a trasferire a titolo gratuito la quota di sua Parte_1 proprietà della vettura modello CITROEN C3 targata GA214WG (allegato 6) in comproprietà con il signor , che si occuperà a proprie cure e spese di Parte_2 ultimare tale trasferimento a proprio favore entro la data di omologa della presente separazione;
mentre la vettura modello FIAT PANDA targata DR144FH (allegato
7) resterà in uso della signora Parte_1
6) ciascuno dei coniugi essendo economicamente indipendente provvederà al proprio mantenimento;
7)I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio.
8) I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione consensuale”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con provvedimento del 13 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Cornaredo (MI) in data 21 luglio
[...]
2007, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2007, Atto
N. 20, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
3 c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG AN LU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2648/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi:
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Daniela Zaccari
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Cornaredo (MI) in Parte_2 data 21 luglio 2007 e precisando che dalla loro unione è nata (il Persona_1
2 novembre 2008), hanno allegato il venir meno della loro unione materiale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella casa coniugale sita in Palestrina -Carchitti località Colle Fornaro;
2) La casa familiare sita in Palestrina - località Colle Fornaro di cui la signora
è nuda proprietaria resterà alla stessa, mentre il signor se Parte_1 Parte_2 ne allontanerà portando con sé i propri beni ed effetti personali;
3) la figlia minore , diciassettenne, potrà vedere il papà e Persona_1 stare con lui nei giorni infrasettimanali ogni qualvolta lo vorrà, proprio in considerazione dell'età della ragazza, previo preavviso, compatibilmente con gli impegni lavorativi d el signor nonché compatibilmente con gli impegni Parte_2 della figlia;
la figlia potra' altresì stare con il padre:
- nel week end, a fine settimana alternati, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative del signor nonché con quelle scolastiche della ragazza;
Parte_2
- la ragazza trascorrera' altresì con il padre 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- la ragazza trascorrerà altresì con il padre 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre il 31 dicembre o il 1° gennaio;
- la ragazza trascorrerà altresì con il padre per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
4) Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 della figlia minore l'importo di euro 200 mensili Persona_1
(duecentoeuro/00), somma che sarà versata sul conto corrente intestato alla Signora
già noto al Signor , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2
2 mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo del Tribunale di TIVOLI;
5) la Signora si impegna a trasferire a titolo gratuito la quota di sua Parte_1 proprietà della vettura modello CITROEN C3 targata GA214WG (allegato 6) in comproprietà con il signor , che si occuperà a proprie cure e spese di Parte_2 ultimare tale trasferimento a proprio favore entro la data di omologa della presente separazione;
mentre la vettura modello FIAT PANDA targata DR144FH (allegato
7) resterà in uso della signora Parte_1
6) ciascuno dei coniugi essendo economicamente indipendente provvederà al proprio mantenimento;
7)I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio.
8) I coniugi chiedono l'omologa della presente separazione consensuale”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati con provvedimento del 13 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue , conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Cornaredo (MI) in data 21 luglio
[...]
2007, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2007, Atto
N. 20, Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
3 c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG AN LU
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