Decreto cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 24/04/2026, n. 7471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7471 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07471/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15263 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bruto Gaggioli Santini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, di inidoneità nel concorso per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nel portale inpa.gove.it in data 6 giugno 2025 e atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. DO De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la dichiarazione del difensore del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse della parte propria assistita alla decisione, ritiene il Collegio che debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA e che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito della vicenda processuale, si prospettino giuste ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre vanno poste a carico di parte ricorrente quelle di verificazione, nell’ammontare –reputato equo e non contestato dalle parti- di euro 500,00 (cinquecento/00) richiesto dall’Organismo incaricato Commissione Sanitaria d'appello dell’Aeronautica Militare di Roma con nota depositata agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
compensa le spese di lite tra le parti costituite;
condanna tuttavia parte ricorrente al pagamento delle spese di verificazione per l’ammontare di euro 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivi alla Commissione Sanitaria d'appello dell’Aeronautica Militare di Roma, da versarsi mediante accredito a favore di Difesa Servizi spa secondo le specifiche di cui alla nota depositata in atti dall’Organismo incaricato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
DO De TI, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DO De TI | GI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.