TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 25.09.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.55.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3587 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Viviana Canzoneri) Parte_1 opponente
E
e, per essa, la procuratrice in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Mario Mancusi)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione del Parte_1
10.03.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2021 emesso, su ricorso della CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data
[...]
08.01.2021; - Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione;
pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il presente procedimento, originariamente pendente innanzi ad altro giudice della sezione (dr.ssa Caraccia), è stato assegnato alla scrivente decidente con provvedimento del Presidente della Sezione del 23.09.2025, già pervenuto alla fase decisionale.
Ciò precisato, con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della e, per essa, CP_1
della procuratrice il Tribunale di Palermo ha ingiunto a Controparte_2 Parte_1
il pagamento della complessiva somma di € 15.012,00, a titolo di residuo non pagato di un
[...]
contratto di finanziamento stipulato, in data 16.01.2006 con – che lo cedeva a Parte_2
–, da restituirsi mediante cessione del quinto del proprio trattamento pensionistico per CP_1
la somma complessiva di € 16.680,00 in 120 rate mensili da € 139,00 ciascuna, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di citazione del 10.03.2021, ha eccepito la prescrizione del credito e Parte_1
disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, invocando la revoca del d.i.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto le eccezioni mosse dall'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure e invocando la conferma del d.i. impugnato.
Ciò detto, deve, preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Siffatta eccezione è stata sollevata da parte opponente nelle note di trattazione scritta del
15.12.2025.
Nondimeno, non può non ricordarsi che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recente giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Una cosa è, invero, l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020). È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Nel caso che ci occupa, è in atti il contratto di finanziamento sottoscritto - con sottoscrizione, che, però, il ha disconosciuto (benché, nel corso del giudizio, il nominato Ctu ne abbia Parte_1
accertato la paternità) - con la (id est il contratto del 16.01.2006). Parte_2
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., quest'ultima ha ceduto pro-soluto alla il credito de quo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di cui all'art. 58 CP_1
D.Lgs. n. 385 del 1998, pubblicata sulla G.U. n. 143 dell'11.12.2018 in atti.
E tuttavia, le clausole del contratto di cessione del credito del 05.12.2018 allegato dall'opposta sono state per lo più annerite e, ancor più significativamente, al contratto non è allegato l'elenco dei crediti ceduti, né tantomeno esso risulta essere stato comunicato al debitore opponente (all. 8 fascicolo opposta).
Seppure l'opposta abbia prodotto un elenco di crediti ceduti “depositato fiduciariamente” presso il notaio in pari data (05.12.2018), non può non osservarsi che esso non sia altro Persona_1
che un elenco di nominativi - a cui corrispondono dei codici numerici - tutti anneriti, ad eccezione di quello del , che poco o nulla dimostra in ordine all'inclusione del credito Parte_1
dell'opponente nella cessione (cfr. all. 9 fascicolo opposta).
Quanto alla comunicazione di mandataria di a Controparte_2 Controparte_3
sua volta incaricata del recupero dei crediti di proprietà della società , datata CP_1
12.06.2020, di avvenuta cessione del credito da parte della cedente , deve rilevarsi – al di Parte_2
là dell'intervenuto perfezionamento della notifica – che essa è sottoscritta esclusivamente dalla cessionaria ma non anche dalla cedente, creditrice originaria.
In relazione alla notifica degli avvisi di cessione, va ricordato che essi devono essere sottoscritti sia dal cedente che dal cessionario.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva – come in concreto – della sottoscrizione anche del cedente (Cass.
Civ., sez. III, n. 108/2023). In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti dell'odierno opponente.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione – oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Le spese della ctu grafologica disposta dal Giudice originariamente assegnatario del procedimento e liquidate come da decreto in atti vanno poste definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 16 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.55.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3587 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
(Avv. Viviana Canzoneri) Parte_1 opponente
E
e, per essa, la procuratrice in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Mario Mancusi)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione del Parte_1
10.03.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2021 emesso, su ricorso della CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data
[...]
08.01.2021; - Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione;
pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il presente procedimento, originariamente pendente innanzi ad altro giudice della sezione (dr.ssa Caraccia), è stato assegnato alla scrivente decidente con provvedimento del Presidente della Sezione del 23.09.2025, già pervenuto alla fase decisionale.
Ciò precisato, con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della e, per essa, CP_1
della procuratrice il Tribunale di Palermo ha ingiunto a Controparte_2 Parte_1
il pagamento della complessiva somma di € 15.012,00, a titolo di residuo non pagato di un
[...]
contratto di finanziamento stipulato, in data 16.01.2006 con – che lo cedeva a Parte_2
–, da restituirsi mediante cessione del quinto del proprio trattamento pensionistico per CP_1
la somma complessiva di € 16.680,00 in 120 rate mensili da € 139,00 ciascuna, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di citazione del 10.03.2021, ha eccepito la prescrizione del credito e Parte_1
disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, invocando la revoca del d.i.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto le eccezioni mosse dall'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure e invocando la conferma del d.i. impugnato.
Ciò detto, deve, preliminarmente, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Siffatta eccezione è stata sollevata da parte opponente nelle note di trattazione scritta del
15.12.2025.
Nondimeno, non può non ricordarsi che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recente giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Una cosa è, invero, l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass.
Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020). È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Nel caso che ci occupa, è in atti il contratto di finanziamento sottoscritto - con sottoscrizione, che, però, il ha disconosciuto (benché, nel corso del giudizio, il nominato Ctu ne abbia Parte_1
accertato la paternità) - con la (id est il contratto del 16.01.2006). Parte_2
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., quest'ultima ha ceduto pro-soluto alla il credito de quo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di cui all'art. 58 CP_1
D.Lgs. n. 385 del 1998, pubblicata sulla G.U. n. 143 dell'11.12.2018 in atti.
E tuttavia, le clausole del contratto di cessione del credito del 05.12.2018 allegato dall'opposta sono state per lo più annerite e, ancor più significativamente, al contratto non è allegato l'elenco dei crediti ceduti, né tantomeno esso risulta essere stato comunicato al debitore opponente (all. 8 fascicolo opposta).
Seppure l'opposta abbia prodotto un elenco di crediti ceduti “depositato fiduciariamente” presso il notaio in pari data (05.12.2018), non può non osservarsi che esso non sia altro Persona_1
che un elenco di nominativi - a cui corrispondono dei codici numerici - tutti anneriti, ad eccezione di quello del , che poco o nulla dimostra in ordine all'inclusione del credito Parte_1
dell'opponente nella cessione (cfr. all. 9 fascicolo opposta).
Quanto alla comunicazione di mandataria di a Controparte_2 Controparte_3
sua volta incaricata del recupero dei crediti di proprietà della società , datata CP_1
12.06.2020, di avvenuta cessione del credito da parte della cedente , deve rilevarsi – al di Parte_2
là dell'intervenuto perfezionamento della notifica – che essa è sottoscritta esclusivamente dalla cessionaria ma non anche dalla cedente, creditrice originaria.
In relazione alla notifica degli avvisi di cessione, va ricordato che essi devono essere sottoscritti sia dal cedente che dal cessionario.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva – come in concreto – della sottoscrizione anche del cedente (Cass.
Civ., sez. III, n. 108/2023). In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti dell'odierno opponente.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione – oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Le spese della ctu grafologica disposta dal Giudice originariamente assegnatario del procedimento e liquidate come da decreto in atti vanno poste definitivamente a carico dell'opposta.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 16 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina