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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1292/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Email_1 C.F._1
Gioiosa Ionica, via Rocco Gatto, n. 41, presso lo studio dell'avv. Rosaria ROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. avv.ti Antonella
Francesca Paola MICHELI ed Ettore TRIOLO, giusta procura generale alle liti del
22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. 37875/7313, pec: Persona_1
t; Email_3
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di inabilità ex art. 12 l. n. 118/1971 e dello stato invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 11 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 08.05.2024, Parte_1
ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità ai fini del riconoscimento
[...]
del diritto alla percezione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118/1971 e delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui all'art. 1 l. n. 18/1980, eccependo l'errata valutazione da parte del CTU dott. in fase di accertamento tecnico Persona_2
preventivo, delle patologie lamentate, laddove ha riconosciuto una percentuale di invalidità del 100% ma senza necessità di assistenza continua nonché l'erroneità delle conclusioni dallo stesso formulate in particolare anche riguardo la decorrenza stabilita dal 01.06.2023 per lo stato di inabilità lavorativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' Controparte_2
che ha contestato gli assunti di parte ricorrente ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata nei soli limiti che seguono.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 11 Nel merito inoltre occorre precisare che ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa e di precisi requisiti di natura socioeconomica, e che ai sensi della legge n. 18/1980, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_2
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali ed ha operato, infine il calcolo riduzionistico.
Il CTU ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da patologie che ne determinano un'invalidità tale da renderlo invalida nella misura del 100% senza bisogno di assistenza continua, nonché uno stato di inabilità lavorativa, con decorrenza dal 01.06.2023.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “Malattia di Parkinson ad esordio precoce con conservata capacità di deambulare e stare in piedi. Disturbo bipolare.
Cardiopatia ipertensiva”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “…1.
Il sig. è risulta affetto da: “Malattia di Parkinson ad esordio precoce con Parte_1 conservata capacità di deambulare e stare in piedi. Disturbo bipolare. Cardiopatia ipertensiva”.. 2. (vedere la valutazione percentuale delle invalidità);
3. L'assicurato, si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa”;
4. Il ricorrente NON abbisogna di assistenza continua;
5. La decorrenza di tale stato menomativo deve farsi risalire all' 01.06.2023”.
Tali conclusioni sono state oggetto di osservazioni nella fase endo-procedimentale di cui all'art.195 c.p.c. alle quali il CTU ha puntualmente risposto, avendo cura di ben esplicitare le ragioni della sua confermata valutazione medica, in particolare che “…Nelle Sue osservazioni l'avvocato lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità di assistenza continua per il proprio patrocinato sulla base di alcune certificazioni mediche prodotte da parte ricorrente. A sostengo di tale tesi l'avvocato riporta la lettera di dimissione rilasciata dall'Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano in data 19.08.22…e l'avvocato,
… si limita a citare solo la parte introduttiva, quella che riguarda l'Anamnesi, cioè la parte
Pag. 3 a 11 della vista che riguarda la raccolta dei dati forniti dal paziente, cioè il “riferito”, mentre dimentica di riportare quello che è l'esito della visita, l'esame obiettivo e la diagnosi finale…Nel caso in esame, benché al ricorrente sia stata diagnosticata, dall'Istituto
Neurologico “Carlo Besta” di Milano…una malattia di Parkinson di moderata gravità
(UPDRS-III di 40/108) lo scrivente ha ritenuto di valutare tale malattia come forma grave attribuendole un valore percentuale del 95%. Tale sforzo non è stato riconosciuto dall'avv.
Rossi. Per quanto riguarda, invece, la valutazione dell'aspetto psicopatologico va fatto notare come il quadro descritto dal Dott. “Disturbo bipolare in fase di scompenso Per_3
maniacale”, a conclusione di una semplice visita, sia molto diverso e più grave di quello accertato presso l'Istituto Neurologico Carlo Besta, eccellenza italiana in campo neurologico, dove il ricorrente, in data 17.08.2022, è stato sottoposto a test neuropsicologici, le cui conclusioni sono state: “Sulla base della raccolta anamnestica della valutazione psicometrica il profilo cognitivo appare nella norma”; ed il giorno successivo a visita della
Prof.ssa che riporta il seguente quadro clinico: “paziente lucido, Persona_4 collaborante, normotimico. Non riporta in anamnesi elementi psicopatologìci di rilevanza clinica. Figlio unico, genitori deceduti, ha sofferto particolarmente la morte del padre con il quale conviveva. Riferisce di avere giocato con frequenza pressoché settimanale al "gratta e vinci" e totocalcio fino al 2020 quando aveva una maggiore disponibilità economica.
Attualmente non gioca quasi più perché ha limitate capacità economiche ed è critico rispetto alla sua situazione economica. Non ha mai giocato oltre le sue possibilità e smettere di giocare non gli è stato difficile. Non riferiti in anamnesi altri aspetti di discontrollo”. Infatti il quadro neuropsichico conclusivo si limita a diagnosticare un più modesto “... discontrollo degli impulsi e disturbo dell'umore” di contro a quello più grave di “Disturbo bipolare in fase di scompenso maniacale”. E pensare che il dott. ha formulato tale grave Per_3
disturbo sulla base degli stessi elementi anamnestici esposti nella prima visita, come quello del gioco d'azzardo che lo stesso ricorrente aveva ammesso di non praticare più, da ben quattro anni, per mancanza di disponibilità economiche. Risulta strano che la Prof.ssa Per_4
Professore associato presso l'Università di Milano, non sia stata capace di cogliere
[...]
e diagnosticare un “Disturbo bipolare, con scompenso maniacale”. Né si può pensare ad un aggravamento della patologia in quanto, ripetiamo, gli elementi anamnestici sono gli stessi nelle due valutazioni Riteniamo, pertanto, più probante ed autorevole la diagnosi
Pag. 4 a 11 neuropsichica prodotta durante ricovero presso l'Istituto Besta di Milano non solo per completezza diagnostica, infatti la visita risulta integrata, come sempre dovrebbe essere, da test neuropsicologici, ma anche dal fatto che proviene da un istituto di eccellenza in cui lavorano come professionisti dei docenti universitari. Tuttavia lo scrivente, anche per questa menomazione, a conclusione della visita peritale accettava, riconosceva e valutava, senza aver riconosciuto alcun merito, la diagnosi di Disturbo bipolare…Per quanto riguarda la richiesta dell'avvocato Rossi di rivedere la decorrenza dello stato invalidante facendolo risalire all'epoca di presentazione dell'istanza amministrativa facciamo presente che il complesso invalidante riconosciuto ha potuto raggiungere il valore massimo di percentuale di invalidità (100%) sol perché, ci ripetiamo, è stata riconosciuta una menomazione neuropsichica (Disturbo bipolare), che prima non era mai stata posta. Pertanto si può affermare che tale complesso invalidante globale si è perfezionato solo con la certificazione psichiatrica rilasciata in data 30.11.23. Solo riconoscendo la patologia a carattere cronico evolutivo è stato possibile retrodatare la decorrenza dello stato invalidante all'1.06.2023”.
Il consulente ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Dunque, la relazione del consulente appare ben motivata, precisa nelle osservazioni formulate e dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente riscontrate all'esame obiettivo, non suscettibile di censure.
Rispetto alle conclusioni peritali, dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Parte ricorrente, nell'istaurazione del presente giudizio, non ha altresì prodotto nuova documentazione sanitaria dalla quale poter desumere un aggravamento dello stato medico rispetto a quello già oggetto di accertamento. Ed infatti, risultano prodotti in corso di causa
Pag. 5 a 11 attestazione visita di controllo al CSM di Gioiosa Ionica del 17.01.2024 e del 21.02.2024 referto di visita fisiatrica del 25.09.2024, referto visita psichiatrica del 10.10.2024, referto visita cardiologica del 26.10.2024 i quali attestano patologie già ampiamente valutate nell'elaborato peritale.
In tal sede non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra la documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
Consta agli atti una consulenza tecnica di parte, con la quale, così come in ricorso, si espongono divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, o documentali, o logici idonei a sovrastare e porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del CTU.
Tale affermazione è corroborata, inoltre, dal diverso status che ammanta l'elaborato peritale da quello proprio della consulenza tecnica di parte. Quest'ultima, infatti, pur argomentando in ragione di basi medico-scientifiche, è teleologicamente diretta ad evidenziare aspetti o declinazioni coincidenti con interessi di parte.
Diversamente, solo la CTU è per l'intero guidata dal Giudice e trova compiuta disciplina nel codice di rito.
È il Giudice che indica il campo di indagine e definisce i relativi limiti. L'art. 62 del c.p.c. recita infatti “Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce...i relativi chiarimenti”.
Già da tale norma si comprende come il CTU sia soggetto ai poteri di direzione che sono propri del giudicante, diversamente da quanto avviene invece per l'opera del consulente di parte, la cui disciplina processuale è solo marginalmente trattata all'art. 201 c.p.c.
In tal senso l'opera dell'attività della CTU rappresenta non a caso un “obbligo”, così come disposto dall'art. 63 e dall'art. 192 c.p.c., che così si esprime: “il consulente…obbligato a prestare il suo ufficio”. Il CTU può essere chiamato dal giudice a rendere chiarimenti, può assistere alle udienze, può compiere le indagini affidategli fuori dal circondario anche da sé.
Allo stesso modo, tra le sue facoltà, sempre ove autorizzato dal giudice, può domandare chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, eseguire calchi, piante e rilievi.
Inoltre, sempre l'art. 192 c.p.c. disciplina l'estensione al consulente degli istituti dell'astensione e della ricusazione, istituti, invero, propri del magistrato. Da ciò si deduce che
Pag. 6 a 11 anche l'attività di consulenza deve soddisfare l'esigenza di imparzialità, quasi che essa sia necessariamente da ripetere da colui dal quale viene nominato.
L'intuizione è invero corretta, posto che sul consulente grava, così come sul giudice, la garanzia di imparzialità.
È per tale ragione che il consulente presta il giuramento di “bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate”, le quali, come prevede la norma, sono finalisticamente indirizzate “al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.
Tale disciplina trova definitivo compimento nell'art. 64 c.p.c., rubricato
“Responsabilità del consulente”, con la quale si stabilisce l'estensione al CTU delle disposizioni dettate dal codice penale per i periti. Non solo, la norma del codice di rito contiene una fattispecie incriminatrice, per la quale “In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino ad € 10.329. Si applica l'art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. Ne discende pertanto che il consulente tecnico d'ufficio svolge una funzione pubblica, quale ausiliario dell'organo giudicante avente per oggetto una valutazione tecnica dei fatti di causa.
La consulenza tecnica, che -è utile ricordare- non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio.
Definito in tal modo lo statuto della consulenza tecnica d'ufficio, si comprende la diversità strutturale di quella propria del consulente tecnico di parte, la cui disciplina è scarnamente dettata dall'art. 201 c.p.c.
Questi infatti hai il compito di assistere a tutte le indagini e le operazioni che compie il CTU, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio tutte le volte in cui il consulente del giudice vi interviene, e ha la facoltà di esprimere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche nell'interesse delle parti, e sempre nell'interesse della parte, il consulente tecnico da essa chiamata redige una propria relazione scritta la quale può connotarsi per la formulazione di osservazioni tecniche, e, per ciò che qui interessa, per la formulazioni di contestazioni alle risultanze dell'elaborato.
Pag. 7 a 11 La consulenza tecnica di parte, anche quando confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di natura tecnica, priva di un autonomo valore probatorio, con la conseguenza che essa non introduce nuovi elementi di analisi, né offre punti di giudizio. Invero, essendo vincolata al campo di indagine dei medesimi quesiti posti al CTU, essa si limita ad offrire altre possibili ricostruzioni tecniche,
o ad esprimere contestazioni alle conclusioni peritali sulla scorta di una critica dell'uso delle leges artis applicate dal CTU, e, nell'ottica propria del contraddittorio tecnico, offre analisi critiche delle conclusioni peritali di cui il giudice può tenere conto. Tuttavia, tale lavorìo critico, di sicura utilità, è di per sé destinato ad operare nello spazio dedicato proprio al contraddittorio tecnico, che si esprime pienamente nel momento di consegna della bozza dal
CTU alle parti, si palesa nelle relative osservazioni e trova definitiva conclusione con il deposito dell'elaborato. Ebbene, ne deriva pertanto che non c'è alcuna equiparazione tra i predetti contenuti, posto che solo il CTU, in ultimo, resta vincolato all'obbligo di verità.
Pertanto, ove il consulente non illumina deficienze strutturali o non contesta significativi errori tecnici, ma si limita a formulare ipotesi ricostruttive alternative, di natura solo possibilistica, ebbene esse si riducono a mere allegazioni difensive.
Pertanto, il giudice di merito non è tenuto ad analizzarne o a confutarne il contenuto, specie quando pone a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del CTU.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha in merito concluso che “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello” (cfr. Cass. Sez. Un sent. n.
13092/2013) e “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio” (Cass. sent. n. 16552/2015).
Va inoltre ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può
Pag. 8 a 11 offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove le critiche siano manifestamente infondate.
In ragione di tale disamina, la richiesta di rinnovazione in questo giudizio della CTU non risulta ammissibile, essendo le contestazioni del tutto infondate;
dunque, in revoca dell'ordinanza del 27.12.2024, non si fa luogo a nomina di un nuovo consulente.
Quanto esposto in ricorso si traduce infatti in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. ass. lav. n. 2151/2004).
In conclusione, può dirsi che la consulenza resa in fase di Atp ex art. 445 bis c.p.c. non risulta censurabile o superata da eventuali sopravvenienze. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I, 03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la
Pag. 9 a 11 censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Per quanto detto, è accertato lo stato di invalidità di cui all'art. 12 l. n. 118/1971 con decorrenza dal 1° giugno 2023, e, quindi, il conseguente diritto del ricorrente a percepire i relativi benefici di legge.
Atteso l'esito complessivo della lite le spese di lite sono compensate nella misura di due terzi, e la restante parte, che si liquida in complessivi €1.267,00, oltre accessori come per legge, è posta a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario di cui Parte_1 all'art. 12 della l.n. 118/1971, con decorrenza dal 01.06.2023;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite nella misura di due terzi, e la restante parte, che si liquida in complessivi €1.267,00, oltre accessori come per legge, è posta a carico dell' , con CP_1
distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 12 marzo 2025
Il Giudice
Pag. 10 a 11
Salvatore La Valle
Pag. 11 a 11