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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2495/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3350 -3474 PROT.N. 47978 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'Avviso di accertamento esecutivo per omesso parziale tardivo versamento e/o omessa dichiarazione e di irrogazione delle sanzioni N. 3350/3474 del 07/12/2023 Prot. N. 47978 del 07/12/2023, comunicato in data 16/05/2024, emesso dal Comune di
Canicattì, con cui veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di €. 534,00 per l'anno
2018 ed di cui € 515,00 per l'anno 2019, entrambe a titolo d' imposta IMU dovuta per l'anno 2018 e 2019.
Deduceva articolati motivi con i quali sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, e le cartelle sottostanti, cosi come descritti nel ricorso introduttivo.
Il Comune di Canicattì nella memoria di costituzione in giudizio deduceva in atti e chiedeva la conferma dell'atto impositivo perché l'accertamento è stato emesso nei termini di legge ed è riscontrabile la violazione accertata nei confronti del ricorrente.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
Sul punto, il Supremo Collegio, con sent. n. 5057 del 2015, condivisa da questa Commissione, ha così statuito: “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato.”. (Conf. Cass.: n. 1615 del 28.01.2016; n. 22476 del
4.11.2015; n. 654 del 15.01.2014; C.T.R. Sicilia sez. XXIV, n. 3494 del 12.11.2014).
La parte ricorrente, peraltro, con il deposito della cartella impugnata riconosce di averne avuta piena cognizione, e, quindi, senza alcun vulnus al suo diritto di difesa.
Nel merito il ricorso è da accogliere per quanto di ragione per il motivo, assorbente, con il quale deduce la decadenza del potere dell'Ufficio in ordine alla richiesta di credito per IMU anni 2018 e 2019.
Con le disposizioni di cui alla legge 27.12.2006, N°296, a partire dall'1.1.2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio relativi ai tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il comma 171 dell'art.1 della citata legge N°296/2006 ha disposto che le norme di cui ai commi da 161 a
170 si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Poiché nella fattispecie in esame, all'entrata in vigore delle disposizioni della Legge N°296/2006 non erano ancora decorsi i termini della stesura all'epoca vigente dell'art.71 del D.Lgs. N°507/93, le nuove norme sono applicabili nella fattispecie in esame.
L'avviso d'accertamento impugnato è stato emesso per omesso per carente versamento IMU relativo all'anno
2018 e 2019 e il Comune di Canicattì avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento e la richiesta di pagamento della tassa eventualmente accertata entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie la presunta violazione del mancato pagamento IMU era afferente all'anno 2018 e 2019,
e quindi i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere a partire da detti anno.
Agli atti processuali viene rilevato che l'imposta si è prescritta il 31 dicembre 2023 (per il 2018) e il 31 dicembre 2024 (per il 2019), poiché parte resistente non ha provato che l'atto in questione sia stato emesso entro tali termini, producendo le stampe con le quali si chiedeva le date di consegna degli accertamento
TARI e IMU anno 2018 e 2019, senza null'altro aggiungere a riprova della legittimità degli atti impugnati.
Limitatamente all'anno 2019 non viene, tra l'altro, incontro la sospensione dei termini per COVID con richiamo all'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (all'art. 12, co. 1, D.Lgs. 159/2015 lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), ha comportato un termine di ulteriori pari a 85 giorni per espletare le attività considerate dalla norma.
Ne consegue che il termine di decadenza andava concretamente a scadere non il 31.12.2024 ma il
26.03.2025 e l'atto in questione risulta notificato in data 16.5.2025, oltre il decorso del termine di decadenza.
Per tali motivazioni, assorbiti gli altri motivi di ricorso, la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento e condannando il Comune di Canicattì alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla gli avvisi di accertamento impugnato e condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 350,00, oltre spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cosi deciso in Agrigento il 17 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
AT IN NF
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2495/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.3350 -3474 PROT.N. 47978 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'Avviso di accertamento esecutivo per omesso parziale tardivo versamento e/o omessa dichiarazione e di irrogazione delle sanzioni N. 3350/3474 del 07/12/2023 Prot. N. 47978 del 07/12/2023, comunicato in data 16/05/2024, emesso dal Comune di
Canicattì, con cui veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma complessiva di €. 534,00 per l'anno
2018 ed di cui € 515,00 per l'anno 2019, entrambe a titolo d' imposta IMU dovuta per l'anno 2018 e 2019.
Deduceva articolati motivi con i quali sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, e le cartelle sottostanti, cosi come descritti nel ricorso introduttivo.
Il Comune di Canicattì nella memoria di costituzione in giudizio deduceva in atti e chiedeva la conferma dell'atto impositivo perché l'accertamento è stato emesso nei termini di legge ed è riscontrabile la violazione accertata nei confronti del ricorrente.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
Sul punto, il Supremo Collegio, con sent. n. 5057 del 2015, condivisa da questa Commissione, ha così statuito: “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato.”. (Conf. Cass.: n. 1615 del 28.01.2016; n. 22476 del
4.11.2015; n. 654 del 15.01.2014; C.T.R. Sicilia sez. XXIV, n. 3494 del 12.11.2014).
La parte ricorrente, peraltro, con il deposito della cartella impugnata riconosce di averne avuta piena cognizione, e, quindi, senza alcun vulnus al suo diritto di difesa.
Nel merito il ricorso è da accogliere per quanto di ragione per il motivo, assorbente, con il quale deduce la decadenza del potere dell'Ufficio in ordine alla richiesta di credito per IMU anni 2018 e 2019.
Con le disposizioni di cui alla legge 27.12.2006, N°296, a partire dall'1.1.2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio relativi ai tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il comma 171 dell'art.1 della citata legge N°296/2006 ha disposto che le norme di cui ai commi da 161 a
170 si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Poiché nella fattispecie in esame, all'entrata in vigore delle disposizioni della Legge N°296/2006 non erano ancora decorsi i termini della stesura all'epoca vigente dell'art.71 del D.Lgs. N°507/93, le nuove norme sono applicabili nella fattispecie in esame.
L'avviso d'accertamento impugnato è stato emesso per omesso per carente versamento IMU relativo all'anno
2018 e 2019 e il Comune di Canicattì avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento e la richiesta di pagamento della tassa eventualmente accertata entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie la presunta violazione del mancato pagamento IMU era afferente all'anno 2018 e 2019,
e quindi i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere a partire da detti anno.
Agli atti processuali viene rilevato che l'imposta si è prescritta il 31 dicembre 2023 (per il 2018) e il 31 dicembre 2024 (per il 2019), poiché parte resistente non ha provato che l'atto in questione sia stato emesso entro tali termini, producendo le stampe con le quali si chiedeva le date di consegna degli accertamento
TARI e IMU anno 2018 e 2019, senza null'altro aggiungere a riprova della legittimità degli atti impugnati.
Limitatamente all'anno 2019 non viene, tra l'altro, incontro la sospensione dei termini per COVID con richiamo all'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (all'art. 12, co. 1, D.Lgs. 159/2015 lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), ha comportato un termine di ulteriori pari a 85 giorni per espletare le attività considerate dalla norma.
Ne consegue che il termine di decadenza andava concretamente a scadere non il 31.12.2024 ma il
26.03.2025 e l'atto in questione risulta notificato in data 16.5.2025, oltre il decorso del termine di decadenza.
Per tali motivazioni, assorbiti gli altri motivi di ricorso, la Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento e condannando il Comune di Canicattì alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla gli avvisi di accertamento impugnato e condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 350,00, oltre spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cosi deciso in Agrigento il 17 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
AT IN NF
Firmato digitalmente