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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/10/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2016/2022 promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bolzonello giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Montebelluna (TV), viale della
Vittoria n. 12/A int. 2;
p.i.: P.IVA_1
- attrice - contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caniato giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Ferrara, via De'
Romei n. 7;
p.i. P.IVA_2
- convenuta -
1
e con l'intervento in causa di
Controparte_2
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentate e difese dall'avv. Enzo Grelli giusta procura allegata telematicamente alle comparse di intervento ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via G. e L. Olivi n.
34;
p.i.: P.IVA_3
p.i. P.IVA_4
- parti intervenute -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito: condannare, per i motivi sopra esposti, , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni CP_1
subiti dall'attrice in relazione all'incendio occorso in data 8 gennaio 2020 all'immobile di sua proprietà, quantificati in €
434.605,00, ovvero nel maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi per la quale venisse accertata in corso di causa la sussistenza di un vincolo di polizza in favore di un terzo beneficiario, condannare la convenuta a risarcire all'attrice tutti i danni subiti nell'immobile di sua proprietà in conseguenza del sinistro de quo nel limite della differenza tra danno indennizzabile e quanto dovuto al terzo beneficiario, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria di compensi ed esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge
e successive occorrende;
con distrazione delle spese a favore del procuratore distrattario. in via istruttoria:
2
disporsi CTU volta a quantificare il danno indennizzabile e a scorporare eventualmente quanto dovuto al terzo e quanto a
Pt_1
Per parte convenuta:
PRELIMINARMENTE
Accertare il difetto di legittimazione della attrice d agire in giudizio per il pagamento dell'indennizzo Parte_1
assicurativo, attesa la sussistenza del vincolo di polizza in favore del creditore fondiario CP_3
Accertare inoltre il difetto di legittimazione del creditore intervenuto non avendo Controparte_2
questi provato la titolarità del credito
NEL MERITO
Respingere in ogni caso tutte le domande rivolte ad siccome infondate nel merito, non provate nel quantum e CP_1
comunque da limitarsi nel rispetto delle condizioni di polizza in relazione a franchigie, massimale e limiti contrattuali.
Con vittoria di spese e funzioni di lite.
Per le parti intervenute:
In via principale, nel merito
Accertata la sussistenza di un contratto di assicurazione fra e , l'esistenza di clausola di vincolo Parte_1 CP_1
in favore della e l'intervenuta cessione del credito oggetto di detta clausola in favore di Controparte_2
condannare la convenuta al pagamento in favore di della somma di € CP_2 CP_1 CP_2
434,605,00, ovvero dell'importo maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, in ragione del sinistro occorso all'immobile sito in Rosà (VI), via Mons. Caron n. 1/a;
In ogni caso
Con condanna alla rifusione di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_4
3
[...]
chiedendo la condanna al pagamento in suo favore dell'indennizzo, quantificato dal proprio consulente di parte nella somma complessiva di € 434.605,00, derivante della polizza assicurativa “Impresa commercio” n. 07/M09512258 con decorrenza dal 14.4.2012 al 30.9.2017, tacitamente rinnovata alla scadenza.
Parte attrice esponeva infatti di essere proprietaria di un fabbricato commerciale sito in Rosà (VI), via
Monsignore Caron n.1/A, acquistato mediante la conclusione di due mutui fondiari (il primo risalente al
2009 per la somma di € 400.000,00 e il secondo al 2011 per ulteriori € 200.000,00) con Controparte_5
(ora .
[...] Controparte_2
Nella notte dell'8.1.2020 tale immobile veniva colpito da un grave incendio che comportava ingenti danni sia all'interno che alla struttura esterna dell'edificio.
Al momento dell'incendio, risultava assicurata con e pertanto provvedeva, nel Pt_1 CP_1
rispetto dei termini di legge, a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa la quale, nonostante l'iniziale apertura delle operazioni peritali, non forniva alcuna informazione circa le modalità e il quantum dell'indennizzo e, a distanza di due anni dal sinistro, non seguiva corrispondere quanto dovuto.
Per tale motivo, dopo aver incaricato un proprio consulente tecnico al fine di stimare il costo dei danni subiti, la società attrice si determinava ad avviare il presente giudizio nei confronti della compagnia assicurativa.
Si costitutiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione dell'attrice, CP_1
da un lato per l'apposizione all'interno della polizza di apposita clausola di vincolo in favore della banca mutuataria, oggi , e, in secondo luogo, per il fatto che l'immobile, a causa del CP_2 Controparte_2
mancato pagamento delle rate di mutuo, era stato nel frattempo oggetto di pignoramento immobiliare.
Per tale motivo, secondo la convenuta, la legittimazione al recupero dell'indennità assicurativa spetteva al custode giudiziario nominato dal Giudice dell'esecuzione.
In relazione al merito del sinistro, la compagnia rilevava che erano in corso delle indagini circa la natura dolosa dell'incendio e produceva l'avviso di conclusione dell'indagini emesso dalla Procura del Tribunale di Vicenza nei confronti degli indagati.
4
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in modalità “cartolare”, le parti chiedevano e ottenevano la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Successivamente, con comparsa di intervento autonomo, si costituiva , Controparte_2
allegando e producendo la polizza aggiornata con gli atti di variazione intercorsi negli anni ed in particolare con la clausola di vincolo in suo favore, da ultimo prorogata fino al 30.11.2024. Chiedeva pertanto che l'indennizzo venisse corrisposto interamente nei suoi confronti.
La causa veniva istruita mediante espletamento di apposita c.t.u. per la determinazione dei danni causati dall'incendio al complesso immobiliare e mediante ordine di esibizione nei confronti dell'attrice e della banca intervenuta degli atti del procedimento di espropriazione immobiliare incardinato presso il
Tribunale di Vicenza.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111, comma terzo, cod. proc. civ. la società in qualità di cessionaria del Controparte_2
credito di . Controparte_2
All'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla legittimazione attiva di Parte_1
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione in capo a per due ordini di motivi, il primo relativo alla previsione all'interno della Pt_1
polizza assicurativa di una clausola di vincolo in favore della – quale Controparte_2
creditore privilegiato in virtù dei contratti di mutuo fondiario – e il secondo correlato alla procedura di espropriazione immobiliare ancora in corso presso il Tribunale di Vicenza.
Per quanto riguarda il primo motivo, parte attrice ha riconosciuto l'esistenza della suddetta clausola di vincolo e ha prodotto la comunicazione mail con la quale la Banca non avrebbe rilevato limitazioni alla sua legittimazione a proporre istanze giudiziali nei confronti di (doc. 6 parte attrice). CP_1
5
L'eccezione di parte convenuta è fondata in quanto dalla polizza assicurativa n. 07/M09512258 prodotta da parte attrice, e successivamente anche dalla banca intervenuta, è emerso che, con atto di variazione n.
001 del 14.4.2014, le parti hanno inserito nel contratto una clausola di vincolo in favore dell'allora
[...]
in ragione della quale la compagnia assicurativa si è obbligata “a non liquidare nessun indennizzo CP_5
se non in confronto e con il consenso scritto della ” e a pagare esclusivamente a quest'ultima, Controparte_5
“anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri” (doc. 1 parte attrice e doc. 4 parte intervenuta).
La giurisprudenza sul tema delle assicurazioni con appendice di vincolo è costante nell'affermare che l'effetto prodotto dall'inserimento di tale clausola è la nascita del diritto all'indennizzo “direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria” (Cass. Civ. 11373 del 29 aprile 2024 che richiama
Cass. Civ., S.U. n. 8095 del 2 aprile 2007).
L'assicurazione accompagnata da clausola di vincolo è pertanto assimilabile, in termini strutturali, all'assicurazione stipulata per conto altrui, con la conseguente applicazione della disciplina dettata dall'art. 1891, comma secondo, cod. civ., che attribuisce all'assicurato i diritti derivanti dal contratto ed esclude che il contraente, anche se in possesso di polizza, possa farli valere senza l'espresso consenso del primo.
In merito all'eccezione in esame si osserva che costituisce principio ormai consolidato che la legittimazione ad agire debba essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma sulla base della prospettazione effettuata dalla parte con l'atto introduttivo.
Pertanto, mentre la legittimazione ad agire – quale condizione dell'azione – spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, cosa diversa è la titolarità effettiva del rapporto controverso, quale questione che investe la fondatezza della domanda e attiene, dunque, al merito della causa.
Nel caso di specie, dunque, occorre rilevare il difetto di titolarità dell'affermato diritto in capo a Pt_1
in virtù della clausola di vincolo apposta al contratto assicurativo in favore della banca finanziatrice
6
dell'acquisto dell'immobile oggetto del presente giudizio.
Per quanto attiene alla seconda eccezione, secondo cui la legittimazione ad agire spetterebbe al custode giudiziario nominato nel giudizio esecutivo in corso, si osserva che il ruolo del custode, quale amministratore del bene pignorato, è quello di agire in giudizio al solo fine di assicurare la conservazione e la piena fruibilità del bene nell'interesse dei creditori procedenti. La legittimazione processuale del custode non esclude pertanto quella del soggetto proprietario per tutti i rapporti di cui ritiene essere titolare, tra cui quello assicurativo in esame nel presente giudizio.
La seconda eccezione, pertanto, è infondata.
2) Sull'operatività della polizza e sulla clausola di vincolo a favore di Controparte_2
.
[...]
Preliminarmente deve evidenziarsi che la società attrice e la intervenuta hanno documentato CP_2
l'esistenza della polizza “Impresa commercio” n. 07/M09512258 e dei successivi atti di variazione stipulati con l'allora – ad oggi per intervenuta Controparte_5 Controparte_2
fusione – per l'assicurazione dell'immobile di proprietà di sito in Rosà, via Monsignore Caron Pt_1
n. 1/A.
Detta polizza era attiva alla data del sinistro (avvenuto l'8.1.2020) ed era stata stipulata a copertura dei danni al fabbricato derivanti da incendio.
La banca intervenuta ha altresì fornito la prova della clausola di vincolo in proprio favore inserita nel contratto assicurativo con atto di variazione n. 001 del 14 aprile 2024 con decorrenza fino al 28.10.2019, successivamente prorogata fino al 30.11.2024 (doc. 4 parte intervenuta).
Richiamando quanto già sopra esposto, attraverso la clausola di vincolo la compagnia assicuratrice si è obbligata a non liquidare l'indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della banca, oltre a pagare esclusivamente a quest'ultima, anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri.
Non residuano dunque dubbi sul fatto che il soggetto legittimato a incassare l'indennizzo assicurativo sia stato, fin dall'inserimento della clausola, la banca finanziatrice, il cui credito, nelle more del presente
7
giudizio e come verrà approfondito in seguito, è stato ceduto alla società Controparte_2
(qui di seguito ), costituitasi nel presente giudizio in data 8.11.2023. CP_2
Da ultimo, è presente in atti la denuncia di sinistro effettuata dal legale di successivamente al Pt_1
verificarsi dell'incendio mediante lettera datata 11.3.2020 (doc. 3 parte attrice).
Tali circostanze, che attestano l'operatività della polizza con riferimento al sinistro per cui è causa, devono considerarsi debitamente documentate da parte attrice e intervenuta.
3) Sulla prova del sinistro e dei danni indennizzabili
Dalla documentazione fotografica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio, Ing.
(qui da intendersi integralmente richiamata), è stato possibile appurare le circostanze Persona_1
dedotte dalle parti assicurate nei propri atti introduttivi, così confermando il verificarsi del sinistro e i conseguenti danni ivi descritti.
È infatti provato che, in data 8.1.2020, il fabbricato di proprietà di già adibito a ristorante e sito Pt_1
in Rosà, via Monsignore Carron, è stato colpito da un grave incendio – le cui cause, a quanto consta, sono ancora in fase di accertamento – che ha causato ingenti danni.
Non è controversa nemmeno la natura dei danni cagionati dall'incendio, come emerso in sede di c.t.u. e dimostrato dalle riproduzioni video e fotografiche prodotte, che hanno comportato l'integrale deterioramento dei locali interni ed esterni del fabbricato.
Dalla relazione del c.t.u. emerge che i costi di ricostruzione dell'immobile, calcolati sulla base della sola documentazione prodotta da parte attrice, ammontano a un totale di € 358.600,00 senza tener conto delle limitazioni di polizza, ovvero di € 337.600,00 ove si tenga invece conto delle limitazioni di polizza.
Parte attrice ha tuttavia richiesto che parte dell'indennizzo, pari alla differenza tra il suo debito e quanto effettivamente già corrisposto in sede di procedura esecutiva alla banca creditrice, venga corrisposto nei suoi confronti.
Tuttavia, le informazioni e prove introdotte nel presente giudizio da parte attrice non hanno consentito a questo Giudice di ricostruire con certezza l'effettivo ammontare della somma conseguita dalla banca creditrice successivamente alla vendita forzata dell'immobile, il quale è stato venduto all'assegnataria per
8
una somma complessiva pari a € 298.000,00, così come risulta dal decreto di trasferimento del Giudice dell'Esecuzione emesso in data 12.2.2024 (doc. 9 parte attrice).
Ne consegue che, anche a voler superare il dato inequivocabile della presenza della clausola di vincolo non condizionata alla progressione del riparto del debito (la clausola, più volte richiamata, si limita infatti a obbligare la società assicuratrice a pagare esclusivamente alla banca – anche in pendenza di procedure concorsuali – l'importo di liquidazione del sinistro), la domanda di diretta ad conseguire la Pt_1
differenza tra la stima del compendio svolta dal c.t.u. nel presente giudizio e quanto percepito dalla banca all'esito della procedura esecutiva, non può comunque essere accolta.
Dall'atto di pignoramento si evince infatti un debito iniziale complessivo pari a € 351.501,91 (doc. 5 parte intervenuta) ma la documentazione successivamente depositata dall'attrice non ha permesso di raggiungere la prova del preciso ammontare residuo di tale debito successivamente alla vendita forzata dell'immobile.
Infatti – pur risultando dal decreto di trasferimento che i due lotti sono stati venduti per la somma complessiva di € 298.000,00 e pur essendo l'istituto bancario l'unico creditore munito di titolo ipotecario
– il mancato deposito del piano di riparto non consente a questo Giudice di avere contezza della ripartizione finale delle spese relative alla procedura esecutiva, tenuto altresì conto dell'incidente esecutivo sorto in relazione alle spese di messa sicurezza dell'immobile, poste a carico del creditore procedente.
Dunque, non avendo le parti fornito un quadro chiaro e preciso circa il proprio rapporto obbligatorio tale da consentire a questo Giudice di ripartire correttamente l'indennizzo assicurativo, così evitando un arricchimento ingiusto del creditore, tale somma – pari a un totale di € 337.600,00 così come calcolata tendendo conto delle limitazioni di polizza dal c.t.u. nominato nel presente giudizio – deve essere corrisposta nei confronti dell'attuale titolare del credito e dunque della cessionaria CP_2
3.1) Sulla prova della cessione del credito ad CP_2
Sul punto non può infatti trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta, secondo cui CP_2
sarebbe priva della titolarità del credito in esame per la mancata produzione in giudizio della documentazione specifica (in particolare, il contratto di cessione) comprovante l'avvenuta cessione
9
nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Ritiene infatti questo Giudice che la prova dell'avvenuta cessione sia stata comunque raggiunta in via indiziaria mediante la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2022 (doc.
1 terza intervenuta) unitamente alla mancata contestazione di tale operazione da parte dei tre soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio.
La contestazione della titolarità in capo alla cessionaria è stata infatti avanzata unicamente da CP_1
quale soggetto terzo ed estraneo al rapporto di credito, mentre – che nulla ha eccepito Pt_1
contestualmente all'intervento in causa di – ha ritenuto di allinearsi a tale contestazione solamente CP_2
in sede di memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., e dunque tardivamente ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.
Lo stesso dicasi, quanto a tardività della difesa, con riferimento a quanto eccepito dalla società attrice, sempre in sede di memorie conclusionali, relativamente all'asserita illegittimità della pretesa della CP_2
per avere quest'ultima stipulato un'ulteriore polizza e non averne riscosso il relativo indennizzo, trattandosi in ogni caso di circostanze che non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
4) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Nei rapporti tra la convenuta e le parti intervenute, la regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota spese prodotta dal procuratore delle intervenute (inferiore ai valori medi dei parametri di cui al D.M. 147/2022).
Nei rapporti tra attrice e convenuta, in ragione della reciproca soccombenza sussistono fondate ragioni per compensare integralmente le spese processuali.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 14.10.2023, sono definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza (tenuto altresì conto del fatto che la consulenza è stata strumentale alla quantificazione dei danni risarciti), con condanna a restituire a parte attrice e intervenuta le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni
10
altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato il difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto giuridico controverso, rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2) rigetta l'eccezione relativa alla mancata prova della cessione del credito da Controparte_2
ad
[...] CP_2
3) in accoglimento della domanda di condanna la società a corrisponderle, a CP_2 CP_1
titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell'incendio del 8.1.2020, l'importo di € 337.600,00, oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che liquida in CP_1 CP_2
complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
6) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 14.10.2023, con condanna a restituire a parte attrice e intervenuta le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 26 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2016/2022 promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bolzonello giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Montebelluna (TV), viale della
Vittoria n. 12/A int. 2;
p.i.: P.IVA_1
- attrice - contro
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caniato giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Ferrara, via De'
Romei n. 7;
p.i. P.IVA_2
- convenuta -
1
e con l'intervento in causa di
Controparte_2
[...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentate e difese dall'avv. Enzo Grelli giusta procura allegata telematicamente alle comparse di intervento ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via G. e L. Olivi n.
34;
p.i.: P.IVA_3
p.i. P.IVA_4
- parti intervenute -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito: condannare, per i motivi sopra esposti, , in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni CP_1
subiti dall'attrice in relazione all'incendio occorso in data 8 gennaio 2020 all'immobile di sua proprietà, quantificati in €
434.605,00, ovvero nel maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo;
nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi per la quale venisse accertata in corso di causa la sussistenza di un vincolo di polizza in favore di un terzo beneficiario, condannare la convenuta a risarcire all'attrice tutti i danni subiti nell'immobile di sua proprietà in conseguenza del sinistro de quo nel limite della differenza tra danno indennizzabile e quanto dovuto al terzo beneficiario, oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo effettivo;
in ogni caso: con vittoria di compensi ed esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge
e successive occorrende;
con distrazione delle spese a favore del procuratore distrattario. in via istruttoria:
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disporsi CTU volta a quantificare il danno indennizzabile e a scorporare eventualmente quanto dovuto al terzo e quanto a
Pt_1
Per parte convenuta:
PRELIMINARMENTE
Accertare il difetto di legittimazione della attrice d agire in giudizio per il pagamento dell'indennizzo Parte_1
assicurativo, attesa la sussistenza del vincolo di polizza in favore del creditore fondiario CP_3
Accertare inoltre il difetto di legittimazione del creditore intervenuto non avendo Controparte_2
questi provato la titolarità del credito
NEL MERITO
Respingere in ogni caso tutte le domande rivolte ad siccome infondate nel merito, non provate nel quantum e CP_1
comunque da limitarsi nel rispetto delle condizioni di polizza in relazione a franchigie, massimale e limiti contrattuali.
Con vittoria di spese e funzioni di lite.
Per le parti intervenute:
In via principale, nel merito
Accertata la sussistenza di un contratto di assicurazione fra e , l'esistenza di clausola di vincolo Parte_1 CP_1
in favore della e l'intervenuta cessione del credito oggetto di detta clausola in favore di Controparte_2
condannare la convenuta al pagamento in favore di della somma di € CP_2 CP_1 CP_2
434,605,00, ovvero dell'importo maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo, in ragione del sinistro occorso all'immobile sito in Rosà (VI), via Mons. Caron n. 1/a;
In ogni caso
Con condanna alla rifusione di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_4
3
[...]
chiedendo la condanna al pagamento in suo favore dell'indennizzo, quantificato dal proprio consulente di parte nella somma complessiva di € 434.605,00, derivante della polizza assicurativa “Impresa commercio” n. 07/M09512258 con decorrenza dal 14.4.2012 al 30.9.2017, tacitamente rinnovata alla scadenza.
Parte attrice esponeva infatti di essere proprietaria di un fabbricato commerciale sito in Rosà (VI), via
Monsignore Caron n.1/A, acquistato mediante la conclusione di due mutui fondiari (il primo risalente al
2009 per la somma di € 400.000,00 e il secondo al 2011 per ulteriori € 200.000,00) con Controparte_5
(ora .
[...] Controparte_2
Nella notte dell'8.1.2020 tale immobile veniva colpito da un grave incendio che comportava ingenti danni sia all'interno che alla struttura esterna dell'edificio.
Al momento dell'incendio, risultava assicurata con e pertanto provvedeva, nel Pt_1 CP_1
rispetto dei termini di legge, a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa la quale, nonostante l'iniziale apertura delle operazioni peritali, non forniva alcuna informazione circa le modalità e il quantum dell'indennizzo e, a distanza di due anni dal sinistro, non seguiva corrispondere quanto dovuto.
Per tale motivo, dopo aver incaricato un proprio consulente tecnico al fine di stimare il costo dei danni subiti, la società attrice si determinava ad avviare il presente giudizio nei confronti della compagnia assicurativa.
Si costitutiva in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione dell'attrice, CP_1
da un lato per l'apposizione all'interno della polizza di apposita clausola di vincolo in favore della banca mutuataria, oggi , e, in secondo luogo, per il fatto che l'immobile, a causa del CP_2 Controparte_2
mancato pagamento delle rate di mutuo, era stato nel frattempo oggetto di pignoramento immobiliare.
Per tale motivo, secondo la convenuta, la legittimazione al recupero dell'indennità assicurativa spetteva al custode giudiziario nominato dal Giudice dell'esecuzione.
In relazione al merito del sinistro, la compagnia rilevava che erano in corso delle indagini circa la natura dolosa dell'incendio e produceva l'avviso di conclusione dell'indagini emesso dalla Procura del Tribunale di Vicenza nei confronti degli indagati.
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All'udienza di prima comparizione, celebratasi in modalità “cartolare”, le parti chiedevano e ottenevano la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Successivamente, con comparsa di intervento autonomo, si costituiva , Controparte_2
allegando e producendo la polizza aggiornata con gli atti di variazione intercorsi negli anni ed in particolare con la clausola di vincolo in suo favore, da ultimo prorogata fino al 30.11.2024. Chiedeva pertanto che l'indennizzo venisse corrisposto interamente nei suoi confronti.
La causa veniva istruita mediante espletamento di apposita c.t.u. per la determinazione dei danni causati dall'incendio al complesso immobiliare e mediante ordine di esibizione nei confronti dell'attrice e della banca intervenuta degli atti del procedimento di espropriazione immobiliare incardinato presso il
Tribunale di Vicenza.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111, comma terzo, cod. proc. civ. la società in qualità di cessionaria del Controparte_2
credito di . Controparte_2
All'udienza del 5.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1) Sulla legittimazione attiva di Parte_1
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia assicurativa ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione in capo a per due ordini di motivi, il primo relativo alla previsione all'interno della Pt_1
polizza assicurativa di una clausola di vincolo in favore della – quale Controparte_2
creditore privilegiato in virtù dei contratti di mutuo fondiario – e il secondo correlato alla procedura di espropriazione immobiliare ancora in corso presso il Tribunale di Vicenza.
Per quanto riguarda il primo motivo, parte attrice ha riconosciuto l'esistenza della suddetta clausola di vincolo e ha prodotto la comunicazione mail con la quale la Banca non avrebbe rilevato limitazioni alla sua legittimazione a proporre istanze giudiziali nei confronti di (doc. 6 parte attrice). CP_1
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L'eccezione di parte convenuta è fondata in quanto dalla polizza assicurativa n. 07/M09512258 prodotta da parte attrice, e successivamente anche dalla banca intervenuta, è emerso che, con atto di variazione n.
001 del 14.4.2014, le parti hanno inserito nel contratto una clausola di vincolo in favore dell'allora
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in ragione della quale la compagnia assicurativa si è obbligata “a non liquidare nessun indennizzo CP_5
se non in confronto e con il consenso scritto della ” e a pagare esclusivamente a quest'ultima, Controparte_5
“anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri” (doc. 1 parte attrice e doc. 4 parte intervenuta).
La giurisprudenza sul tema delle assicurazioni con appendice di vincolo è costante nell'affermare che l'effetto prodotto dall'inserimento di tale clausola è la nascita del diritto all'indennizzo “direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo suo credito nei confronti dell'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell'assicurato e, pertanto è conferita al beneficiario, e a lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria” (Cass. Civ. 11373 del 29 aprile 2024 che richiama
Cass. Civ., S.U. n. 8095 del 2 aprile 2007).
L'assicurazione accompagnata da clausola di vincolo è pertanto assimilabile, in termini strutturali, all'assicurazione stipulata per conto altrui, con la conseguente applicazione della disciplina dettata dall'art. 1891, comma secondo, cod. civ., che attribuisce all'assicurato i diritti derivanti dal contratto ed esclude che il contraente, anche se in possesso di polizza, possa farli valere senza l'espresso consenso del primo.
In merito all'eccezione in esame si osserva che costituisce principio ormai consolidato che la legittimazione ad agire debba essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma sulla base della prospettazione effettuata dalla parte con l'atto introduttivo.
Pertanto, mentre la legittimazione ad agire – quale condizione dell'azione – spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, cosa diversa è la titolarità effettiva del rapporto controverso, quale questione che investe la fondatezza della domanda e attiene, dunque, al merito della causa.
Nel caso di specie, dunque, occorre rilevare il difetto di titolarità dell'affermato diritto in capo a Pt_1
in virtù della clausola di vincolo apposta al contratto assicurativo in favore della banca finanziatrice
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dell'acquisto dell'immobile oggetto del presente giudizio.
Per quanto attiene alla seconda eccezione, secondo cui la legittimazione ad agire spetterebbe al custode giudiziario nominato nel giudizio esecutivo in corso, si osserva che il ruolo del custode, quale amministratore del bene pignorato, è quello di agire in giudizio al solo fine di assicurare la conservazione e la piena fruibilità del bene nell'interesse dei creditori procedenti. La legittimazione processuale del custode non esclude pertanto quella del soggetto proprietario per tutti i rapporti di cui ritiene essere titolare, tra cui quello assicurativo in esame nel presente giudizio.
La seconda eccezione, pertanto, è infondata.
2) Sull'operatività della polizza e sulla clausola di vincolo a favore di Controparte_2
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[...]
Preliminarmente deve evidenziarsi che la società attrice e la intervenuta hanno documentato CP_2
l'esistenza della polizza “Impresa commercio” n. 07/M09512258 e dei successivi atti di variazione stipulati con l'allora – ad oggi per intervenuta Controparte_5 Controparte_2
fusione – per l'assicurazione dell'immobile di proprietà di sito in Rosà, via Monsignore Caron Pt_1
n. 1/A.
Detta polizza era attiva alla data del sinistro (avvenuto l'8.1.2020) ed era stata stipulata a copertura dei danni al fabbricato derivanti da incendio.
La banca intervenuta ha altresì fornito la prova della clausola di vincolo in proprio favore inserita nel contratto assicurativo con atto di variazione n. 001 del 14 aprile 2024 con decorrenza fino al 28.10.2019, successivamente prorogata fino al 30.11.2024 (doc. 4 parte intervenuta).
Richiamando quanto già sopra esposto, attraverso la clausola di vincolo la compagnia assicuratrice si è obbligata a non liquidare l'indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della banca, oltre a pagare esclusivamente a quest'ultima, anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri.
Non residuano dunque dubbi sul fatto che il soggetto legittimato a incassare l'indennizzo assicurativo sia stato, fin dall'inserimento della clausola, la banca finanziatrice, il cui credito, nelle more del presente
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giudizio e come verrà approfondito in seguito, è stato ceduto alla società Controparte_2
(qui di seguito ), costituitasi nel presente giudizio in data 8.11.2023. CP_2
Da ultimo, è presente in atti la denuncia di sinistro effettuata dal legale di successivamente al Pt_1
verificarsi dell'incendio mediante lettera datata 11.3.2020 (doc. 3 parte attrice).
Tali circostanze, che attestano l'operatività della polizza con riferimento al sinistro per cui è causa, devono considerarsi debitamente documentate da parte attrice e intervenuta.
3) Sulla prova del sinistro e dei danni indennizzabili
Dalla documentazione fotografica in atti e dalla relazione del c.t.u. nominato nel presente giudizio, Ing.
(qui da intendersi integralmente richiamata), è stato possibile appurare le circostanze Persona_1
dedotte dalle parti assicurate nei propri atti introduttivi, così confermando il verificarsi del sinistro e i conseguenti danni ivi descritti.
È infatti provato che, in data 8.1.2020, il fabbricato di proprietà di già adibito a ristorante e sito Pt_1
in Rosà, via Monsignore Carron, è stato colpito da un grave incendio – le cui cause, a quanto consta, sono ancora in fase di accertamento – che ha causato ingenti danni.
Non è controversa nemmeno la natura dei danni cagionati dall'incendio, come emerso in sede di c.t.u. e dimostrato dalle riproduzioni video e fotografiche prodotte, che hanno comportato l'integrale deterioramento dei locali interni ed esterni del fabbricato.
Dalla relazione del c.t.u. emerge che i costi di ricostruzione dell'immobile, calcolati sulla base della sola documentazione prodotta da parte attrice, ammontano a un totale di € 358.600,00 senza tener conto delle limitazioni di polizza, ovvero di € 337.600,00 ove si tenga invece conto delle limitazioni di polizza.
Parte attrice ha tuttavia richiesto che parte dell'indennizzo, pari alla differenza tra il suo debito e quanto effettivamente già corrisposto in sede di procedura esecutiva alla banca creditrice, venga corrisposto nei suoi confronti.
Tuttavia, le informazioni e prove introdotte nel presente giudizio da parte attrice non hanno consentito a questo Giudice di ricostruire con certezza l'effettivo ammontare della somma conseguita dalla banca creditrice successivamente alla vendita forzata dell'immobile, il quale è stato venduto all'assegnataria per
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una somma complessiva pari a € 298.000,00, così come risulta dal decreto di trasferimento del Giudice dell'Esecuzione emesso in data 12.2.2024 (doc. 9 parte attrice).
Ne consegue che, anche a voler superare il dato inequivocabile della presenza della clausola di vincolo non condizionata alla progressione del riparto del debito (la clausola, più volte richiamata, si limita infatti a obbligare la società assicuratrice a pagare esclusivamente alla banca – anche in pendenza di procedure concorsuali – l'importo di liquidazione del sinistro), la domanda di diretta ad conseguire la Pt_1
differenza tra la stima del compendio svolta dal c.t.u. nel presente giudizio e quanto percepito dalla banca all'esito della procedura esecutiva, non può comunque essere accolta.
Dall'atto di pignoramento si evince infatti un debito iniziale complessivo pari a € 351.501,91 (doc. 5 parte intervenuta) ma la documentazione successivamente depositata dall'attrice non ha permesso di raggiungere la prova del preciso ammontare residuo di tale debito successivamente alla vendita forzata dell'immobile.
Infatti – pur risultando dal decreto di trasferimento che i due lotti sono stati venduti per la somma complessiva di € 298.000,00 e pur essendo l'istituto bancario l'unico creditore munito di titolo ipotecario
– il mancato deposito del piano di riparto non consente a questo Giudice di avere contezza della ripartizione finale delle spese relative alla procedura esecutiva, tenuto altresì conto dell'incidente esecutivo sorto in relazione alle spese di messa sicurezza dell'immobile, poste a carico del creditore procedente.
Dunque, non avendo le parti fornito un quadro chiaro e preciso circa il proprio rapporto obbligatorio tale da consentire a questo Giudice di ripartire correttamente l'indennizzo assicurativo, così evitando un arricchimento ingiusto del creditore, tale somma – pari a un totale di € 337.600,00 così come calcolata tendendo conto delle limitazioni di polizza dal c.t.u. nominato nel presente giudizio – deve essere corrisposta nei confronti dell'attuale titolare del credito e dunque della cessionaria CP_2
3.1) Sulla prova della cessione del credito ad CP_2
Sul punto non può infatti trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta, secondo cui CP_2
sarebbe priva della titolarità del credito in esame per la mancata produzione in giudizio della documentazione specifica (in particolare, il contratto di cessione) comprovante l'avvenuta cessione
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nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Ritiene infatti questo Giudice che la prova dell'avvenuta cessione sia stata comunque raggiunta in via indiziaria mediante la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2022 (doc.
1 terza intervenuta) unitamente alla mancata contestazione di tale operazione da parte dei tre soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio.
La contestazione della titolarità in capo alla cessionaria è stata infatti avanzata unicamente da CP_1
quale soggetto terzo ed estraneo al rapporto di credito, mentre – che nulla ha eccepito Pt_1
contestualmente all'intervento in causa di – ha ritenuto di allinearsi a tale contestazione solamente CP_2
in sede di memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., e dunque tardivamente ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.
Lo stesso dicasi, quanto a tardività della difesa, con riferimento a quanto eccepito dalla società attrice, sempre in sede di memorie conclusionali, relativamente all'asserita illegittimità della pretesa della CP_2
per avere quest'ultima stipulato un'ulteriore polizza e non averne riscosso il relativo indennizzo, trattandosi in ogni caso di circostanze che non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
4) Sulle spese di lite e di c.t.u.
Nei rapporti tra la convenuta e le parti intervenute, la regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, in conformità alla nota spese prodotta dal procuratore delle intervenute (inferiore ai valori medi dei parametri di cui al D.M. 147/2022).
Nei rapporti tra attrice e convenuta, in ragione della reciproca soccombenza sussistono fondate ragioni per compensare integralmente le spese processuali.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 14.10.2023, sono definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza (tenuto altresì conto del fatto che la consulenza è stata strumentale alla quantificazione dei danni risarciti), con condanna a restituire a parte attrice e intervenuta le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni
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altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato il difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto giuridico controverso, rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2) rigetta l'eccezione relativa alla mancata prova della cessione del credito da Controparte_2
ad
[...] CP_2
3) in accoglimento della domanda di condanna la società a corrisponderle, a CP_2 CP_1
titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito dell'incendio del 8.1.2020, l'importo di € 337.600,00, oltre a interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali, che liquida in CP_1 CP_2
complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
6) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 14.10.2023, con condanna a restituire a parte attrice e intervenuta le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 26 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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