Art. 2.
Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettificate d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.
Tutti i ruoli suddetti, una volta, resi esecutivi dall'intendente di finanza, dovranno essere depositati per cinque giorni consecutivi nell'ufficio comunale.
Per l'anno 1952 le partite dell'imposta di famiglia, divenute definitive, e le parti non contestate delle partite rettificate d'ufficio possono essere iscritte, oltre che nel ruolo principale e in quelli suppletivi, anche in ruoli speciali.
Tutti i ruoli suddetti, una volta, resi esecutivi dall'intendente di finanza, dovranno essere depositati per cinque giorni consecutivi nell'ufficio comunale.