Articolo 30 della Legge 9 agosto 1978, n. 463
Articolo 29Articolo 31
Versione
5 settembre 1978
Art. 30. (Determinazione delle graduatorie e modalita' di effettuazione del tirocinio pratico)

Terminate le prove scritte o pratiche e la prova orale, si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
Sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte o pratiche e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli viene compilata una graduatoria di merito, alla quale si fa ricorso per la copertura dei posti messi a concorso in base all'articolo 26 e resisi vacanti in seguito a rinunce o decadenze entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi dei vincitori.
Nei casi di parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni.
I candidati che si sono collocati utilmente nella graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono ammessi ad un tirocinio pratico guidato della durata di un anno scolastico anche immediatamente successivo al periodo cui si riferisce il concorso, da svolgere in posti disponibili per il personale non di ruolo, da determinare prima del conferimento degli incarichi.
Le modalita' per l'assegnazione dei posti e per lo svolgimento del tirocinio sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Ai fini della validita' del tirocinio medesimo il servizio
effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.
Il tirocinio consiste, nei concorsi per il personale insegnante, nello svolgimento dell'insegnamento e delle altre attivita' non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in relazione alla cattedra o al posto cui si riferisce il concorso; nei concorsi per il personale educativo, esso consiste nello svolgimento delle attivita' proprie della funzione educativa.
Il programma del tirocinio medesimo - che sara' stabilito con l'ordinanza di cui al precedente quinto comma - comprendera' altresi', sia per il personale insegnante sia per il personale educativo, ricerche individuali o di gruppo e seminari di studio, sotto la guida delle commissioni di cui ai successivi commi undicesimo e quattordicesimo.
Tali attivita', anche collegate alla concreta esperienza di insegnamento che svolgono i tirocinanti, hanno lo scopo di favorire l'approfondimento culturale e didattico delle discipline oggetto di insegnamento, la conoscenza dei problemi fondamentali dell'educazione e lo sviluppo delle capacita' professionali.
Esse avranno una durata non inferiore alle centosessanta ore. Solo per gravi e giustificati motivi potra' essere consentita la presenza per un numero di ore comunque non inferiore a centoventi, al di sotto del quale il tirocinio sara' ripetuto l'anno successivo.
Sovrintende al tirocinio dei candidati dei concorsi per il personale insegnante una commissione di norma a livello di distretto scolastico, presieduta da un ispettore tecnico centrale o periferico o da un preside o direttore didattico e composta da altri membri scelti fra il personale insegnante di ruolo, avuto riguardo alle finalita' e alle materie dei singoli concorsi.
I componenti la commissione sono nominati di norma dal provveditore agli studi e scelti nell'elenco di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
Al termine del tirocinio la commissione formula un giudizio motivato sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso e di quelli che il direttore didattico o preside della scuola presso cui esso e' stato svolto fornisce, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 .
Sovrintende al tirocinio dei concorsi per il personale educativo una commissione, da costituire nell'ambito di ciascuna istituzione educativa, presieduta dal rettore o dalla direttrice e composta da altri due membri scelti tra gli istitutori o istitutrici di ruolo.
Al termine del tirocinio la commissione, sulla base degli elementi direttamente acquisiti durante il tirocinio stesso, formula un giudizio motivato.
Avverso il giudizio delle commissioni di cui ai precedenti commi tredicesimo e quindicesimo e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione orizzontale competente per settore di scuola del consiglio scolastico provinciale, nel caso trattasi di concorsi provinciali, ovvero al Ministro della pubblica istruzione che decide definitivamente sentito il consiglio del contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nel caso trattasi di concorsi regionali, interregionali o nazionali.
Ai membri delle commissioni esaminatrici spettano i compensi di cui all' articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , sostituito dall' articolo 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358 .
Ai candidati si applica durante il periodo di tirocinio il trattamento giuridico ed economico del personale incaricato annuale.
I candidati che conseguono un giudizio positivo sono nominati in ruolo, con assegnazione della sede di titolarita'.
Il personale nominato in ruolo ai sensi del precedente comma e esonerato dal periodo di prova.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978