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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.9734/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9734/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla Via S.S. Martiri lo studio dell'avv. Anna Pisapia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a San Giovani in [...] l'[...], C.F.: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so V. Eman C.F._2
presso lo studio dell'avv. Lucia Vicinanza che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 27 Controparte_1 agosto 2000 nel Comune di Pontecagnano Faiano (S e coniugale erano nati tre figli, (27.02.2001), (18.06.2003) e Per_1 Per_2 Per_3
(18.06.2003), chiede nciarsi la ces degli effetti civ matrimonio, precisando che, con sentenza n. 1945/2018, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex moglie e con la riduzione della misura del mantenimento previsto per i figli da euro 400,00 ad euro 200,00, deducendo un peggioramento della propria condizione personale ed economica. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dal ricorrente e chiedeva la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione e il riconoscimento in proprio favore del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile.
2. In data 6 marzo 2023, le parti erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 4594/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha disposto la revoca dell'obbligo a carico del di corrispondere l'assegno di Pt_1 euro 100,00 per il mantenimento della sig.ra confermando, poi, le altre CP_1 disposizioni previste in sede di separazione ra i coniugi. Mantenimento dei figli maggiorenni Al riguardo, deve precisarsi che parte ricorrente ha richiesto una riduzione della misura del mantenimento disposto per i figli, deducendo tra l'altro il raggiungimento dell'indipendenza economica di e , mentre la Per_1 Per_2 resistente ha richiesto la conferma di quanto d s parazione, essendo tutti e tre i figli ancora studenti. A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, L'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva che la resistente ha dedotto che tutti e tre i figli sono ancora studenti, circostanza parzialmente contestata dalla controparte;
al riguardo, deve presuntivamente ritenersi fondato quanto allegato dalla resistente tenuto conto dell'età dei figli e della mancanza di circostanze concrete allegate dal ricorrente con la conseguenza che gli stessi non possono ancora considerarsi economicamente indipendenti. Quanto alla misura del mantenimento, si osserva che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di percepire euro 800,00 di assegno di invalidità totale e di essere, quindi, disoccupato invalido, mentre la resistente ha riferito di percepire il reddito di cittadinanza di euro 600,00 da circa due anni e di svolgere lavori saltuari, ricevendo anche aiuto con pacchi alimentari. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza) Orbene, dalla Certificazione Unica del 2022, relativa al 2021, il ricorrente risulta aver percepito un reddito di pensione di euro 6.702,41, dalla C.U. del 2023, relativa al 2022, ancora, risulta aver percepito, quale reddito di pensione, euro 6.871,77, oltre che redditi esenti per un ammontare di euro 4.381,80, dalla C.U. del 2024, relativa al 2023, infine, risulta aver percepito, in un anno, un assegno ordinario di euro 7.493,85, oltre che una pensione di invalidità pari ad euro 4.381,80. In effetti, stando all'estratto conto della Postepay Evolution nr. 5333171205378413 intestata a , il ricorrente percepisce Parte_1 mensilmente, a titolo di pensione, cumentazione in atti). Quanto alla condizione economica dalla resistente, deve evidenziarsi che non vi è alcuna documentazione depositata attestante la situazione economica di quest'ultima (quale ad esempio la certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate), avendo la stessa depositato soltanto l'ISEE relativo all'intera famiglia. Quindi, tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti e della mancata prova di elementi modificativi della situazione preesistente, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto, con l'obbligo, quindi, per Parte_1
, di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a la
[...] Controparte_1
i € 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli lo di mantenimento dei figli , e , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 Per_3 straordinarie (mediche, n , itarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Sul punto giova precisare come, nonostante la resistente non abbia prodotto alcuna documentazione utile per la ricostruzione della sua situazione economica è pur vero che, alla luce del certificato di stato di famiglia, i tre figli sono conviventi con la madre che, quindi, si occupa direttamente della loro crescita oltre che del loro mantenimento diretto. (vd. allegati 07/02/2023).
Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la resistente richiesto il riconoscimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi e per via delle difficili condizioni economiche in cui afferma di trovarsi. Tanto premesso, occorre precisare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio è a carico del richiedente l'assegno. Orbene, l'applicazione di tali principi, nel caso in esame, conduce ad escludere il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria compiuta. A tal proposito, come è stato già specificato, non vi è alcuna documentazione depositata attestante la situazione economica della resistente (quale ad esempio la certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate), avendo la stessa prodotto soltanto l'ISEE relativo all'intera famiglia, non idoneo ex se a fornire un'adeguata prova della sua attuale condizione economica con conseguente esclusione della componente assistenziale dell'assegno divorzile. Anche per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stata fornita alcuna prova, non essendo stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza del riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I
- 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 somma di € 40
[...] zione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli , e;
Per_1 Per_2 Per_3
B) po m itori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
C) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
D) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9734/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla Via S.S. Martiri lo studio dell'avv. Anna Pisapia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a San Giovani in [...] l'[...], C.F.: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so V. Eman C.F._2
presso lo studio dell'avv. Lucia Vicinanza che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata memoria di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2022, , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con in data 27 Controparte_1 agosto 2000 nel Comune di Pontecagnano Faiano (S e coniugale erano nati tre figli, (27.02.2001), (18.06.2003) e Per_1 Per_2 Per_3
(18.06.2003), chiede nciarsi la ces degli effetti civ matrimonio, precisando che, con sentenza n. 1945/2018, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex moglie e con la riduzione della misura del mantenimento previsto per i figli da euro 400,00 ad euro 200,00, deducendo un peggioramento della propria condizione personale ed economica. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dal ricorrente e chiedeva la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione e il riconoscimento in proprio favore del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile.
2. In data 6 marzo 2023, le parti erano comparse dinanzi al Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 4594/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha disposto la revoca dell'obbligo a carico del di corrispondere l'assegno di Pt_1 euro 100,00 per il mantenimento della sig.ra confermando, poi, le altre CP_1 disposizioni previste in sede di separazione ra i coniugi. Mantenimento dei figli maggiorenni Al riguardo, deve precisarsi che parte ricorrente ha richiesto una riduzione della misura del mantenimento disposto per i figli, deducendo tra l'altro il raggiungimento dell'indipendenza economica di e , mentre la Per_1 Per_2 resistente ha richiesto la conferma di quanto d s parazione, essendo tutti e tre i figli ancora studenti. A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, è stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). In effetti, come più volte specificato dalla giurisprudenza, posto che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori, la cessazione di tale obbligo deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, alle condizioni di salute, alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio a partire dal raggiungimento della maggiore età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso l'acquisizione di una occupazione lavorativa;
in particolare, il figlio che abbia portato a termine il prescelto percorso formativo scolastico è onerato della prova di essersi impegnato attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Pertanto, L'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, laddove questi non risultino in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale osserva che la resistente ha dedotto che tutti e tre i figli sono ancora studenti, circostanza parzialmente contestata dalla controparte;
al riguardo, deve presuntivamente ritenersi fondato quanto allegato dalla resistente tenuto conto dell'età dei figli e della mancanza di circostanze concrete allegate dal ricorrente con la conseguenza che gli stessi non possono ancora considerarsi economicamente indipendenti. Quanto alla misura del mantenimento, si osserva che, all'udienza presidenziale, il ricorrente ha dichiarato di percepire euro 800,00 di assegno di invalidità totale e di essere, quindi, disoccupato invalido, mentre la resistente ha riferito di percepire il reddito di cittadinanza di euro 600,00 da circa due anni e di svolgere lavori saltuari, ricevendo anche aiuto con pacchi alimentari. (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza) Orbene, dalla Certificazione Unica del 2022, relativa al 2021, il ricorrente risulta aver percepito un reddito di pensione di euro 6.702,41, dalla C.U. del 2023, relativa al 2022, ancora, risulta aver percepito, quale reddito di pensione, euro 6.871,77, oltre che redditi esenti per un ammontare di euro 4.381,80, dalla C.U. del 2024, relativa al 2023, infine, risulta aver percepito, in un anno, un assegno ordinario di euro 7.493,85, oltre che una pensione di invalidità pari ad euro 4.381,80. In effetti, stando all'estratto conto della Postepay Evolution nr. 5333171205378413 intestata a , il ricorrente percepisce Parte_1 mensilmente, a titolo di pensione, cumentazione in atti). Quanto alla condizione economica dalla resistente, deve evidenziarsi che non vi è alcuna documentazione depositata attestante la situazione economica di quest'ultima (quale ad esempio la certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate), avendo la stessa depositato soltanto l'ISEE relativo all'intera famiglia. Quindi, tenuto conto della complessiva condizione economica delle parti e della mancata prova di elementi modificativi della situazione preesistente, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto, con l'obbligo, quindi, per Parte_1
, di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a la
[...] Controparte_1
i € 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli lo di mantenimento dei figli , e , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 Per_3 straordinarie (mediche, n , itarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Sul punto giova precisare come, nonostante la resistente non abbia prodotto alcuna documentazione utile per la ricostruzione della sua situazione economica è pur vero che, alla luce del certificato di stato di famiglia, i tre figli sono conviventi con la madre che, quindi, si occupa direttamente della loro crescita oltre che del loro mantenimento diretto. (vd. allegati 07/02/2023).
Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta in merito all'assegno divorzile, avendone la resistente richiesto il riconoscimento in ragione della sperequazione reddituale tra gli ex coniugi e per via delle difficili condizioni economiche in cui afferma di trovarsi. Tanto premesso, occorre precisare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile è altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorché considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato la possibilità di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio è a carico del richiedente l'assegno. Orbene, l'applicazione di tali principi, nel caso in esame, conduce ad escludere il riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria compiuta. A tal proposito, come è stato già specificato, non vi è alcuna documentazione depositata attestante la situazione economica della resistente (quale ad esempio la certificazione negativa dell'Agenzia delle Entrate), avendo la stessa prodotto soltanto l'ISEE relativo all'intera famiglia, non idoneo ex se a fornire un'adeguata prova della sua attuale condizione economica con conseguente esclusione della componente assistenziale dell'assegno divorzile. Anche per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stata fornita alcuna prova, non essendo stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza del riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I
- 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 somma di € 40
[...] zione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli , e;
Per_1 Per_2 Per_3
B) po m itori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
C) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
D) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario