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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3982/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16 settembre 2024; promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Catania Viale CodiceFiscale_1
XX Settembre n. 28 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Zappalà che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice;
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_2
Vagliasindi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Tindaro Truglio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto;
e
pagina 1 di 24 , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Via La Farina n. 91 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rasconà che lo rappresenta e CP_2
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.03.2022 adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo che nel mese di Giugno del 2010 stipulava contratto d'opera professionale col Dr.
, il quale, dopo accurata visita, assumeva l'obbligazione d'eseguire un intervento Controparte_1
di “Mastoplastica Additiva” per la correzione chirurgica dell'inestetismo rappresentato da una
“Ipoplasia Mammaria Bilaterale”. Riferiva che nell'occasione non veniva fornita dal chirurgo alcuna informazione necessaria ad acquisire un consenso compitamente informato della cliente in ordine alle possibili alternative terapeutiche, alla tecnica che sarebbe stata utilizzata ed alle eventuali complicanze dell'intervento, nella consapevolezza delle quali la avrebbe ineluttabilmente rifiutato il Parte_1
trattamento chirurgico proposto, poiché avrebbe compreso piuttosto essere incerta la realizzazione di quel miglioramento estetico rispettivamente sperato dall'una e promesso dall'altro. L'intervento veniva eseguito in data 11 Giugno 2010, in regime di ricovero privato, presso la Casa di Cura
“Caudullo” di Catania ed a spese della cliente. Dopo l'intervento, la , rimasta insoddisfatta Parte_1
del risultato e frustrata dall'evidente dismorfismo, si rivolgeva nuovamente al suo chirurgo di fiducia, il
Dr. In data 15 Ottobre 2013, su indicazione del sanitario, la paziente si sottoponeva ad CP_1
ecografia mammaria, integrata da R.M.N., presso l'Unità Operativa Semplice (U.O.S.) di Senologia
pagina 2 di 24 dell'Ospedale “San Vincenzo” di Taormina, dell' che poneva in evidenza la “presenza Controparte_3
di protesi mammarie allocate in uno spazio retroghiandolare, con spessore regolare della membrana
capsulare e assenza di rottura delle protesi”. Il 3 Febbraio 2014, giusta certificato del presidio
Ospedaliero San Vincenzo di Taormina a firma Dott. veniva disposto il ricovero della CP_1
“paziente , poiché necessita di avere sostituite le protesi mammarie bilateralmente per Parte_1
retrazione capsulare post-gravidica di 2° grado”. Il Dott. ne formalizzava quindi CP_1
l'ospedalizzazione al “San Vincenzo” con diagnosi d'ingresso “Retrazione capsulare bilaterale seno”
e nell'anamnesi in cartella clinica veniva letteralmente riportato: “La paziente si ricovera per una
sospetta rottura di protesi mammarie, diagnosi ipotizzata dopo esame strumentale incerto. Si
programma intervento chirurgico di capsulectomia e sostituzione protesica”. Esponeva che in data 3
Marzo 2014 veniva quindi nuovamente operata dal Dott. presso l'Unità Operativa di CP_1
Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico del medesimo Ospedale “San Vincenzo” e dimessa il successivo 4 Marzo. Deduceva che non veniva sottoposto alla firma della cliente alcun consenso informato e, ancora una volta, nemmeno veniva in alcun modo resa edotta la paziente in ordine alle possibili alternative terapeutiche, alla tecnica che sarebbe stata utilizzata ed alle eventuali complicanze dell'intervento, salvo quanto infra circa la riferibilità delle sottoscrizioni in calce ad improbabili informative, attribuite a . In data 22 Agosto 2014, su indicazione clinica di altro Parte_1
sanitario, si sottoponeva ad esame RM mammario bilaterale, presso l'Ambulatorio di Diagnostica
Senologica dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania. Nel referto di tale esame, datato 25
Agosto 2014, si legge: “(…) A destra modesto inspessimento della capsula periprotesica. Plica
(protesica) radiale tra i quadranti interni di destra. Non evidenza di falde fluide periprotesiche. Non
evidenza di rottura protesica a carico di ambedue le ghiandole mammarie. CONCLUSIONI: Il
bilancio RM ha evidenziato protesi integre. La diagnosi di contrattura capsulare secondo Baker è
prevalentemente clinica, pertanto si consiglia consulenza chirurgo-plastica”. Sulla base dell'indicazione clinica della Dott.ssa la ricorrente si rivolgeva al Dott. , il Per_1 Persona_2
pagina 3 di 24 quale, in data 10 Agosto 2015 certificava, tra l'altro, che “Dalla ispezione clinica, con la paziente in
posizione ortostatica, emerge in maniera inequivocabile una marcata asimmetria tra le due mammelle,
che riguarda le loro forme, i loro volumi;
i livelli dei loro poli superiori, i livelli dei loro solchi
sottomammari, i livelli dei loro poli inferiori, i loro quadranti supero-esterni, i loro quadranti infero-
interni, le areole ed i capezzoli … si nota chiaramente che l'emisfero superiore della mammella destra
è notevolmente più scarno e concavo, rispetto all'emisfero superiore della mammella sinistra, che,
invece, appare notevolmente più turgido e convesso. Per contro, l'emisfero inferiore della mammella
destra appare più turgido e convesso, rispetto all'emisfero inferiore della mammella sinistra … si
evince anche una netta asimmetria tra il polo superiore della mammella destra, che si trova a 14 cm di
distanza dalla clavicola destra, ed il polo superiore della mammella sinistra, che invece si trova a 5 cm
di distanza dalla clavicola sinistra ... si nota la marcata asimmetria dei solchi sottomammari, che si
trovano a livelli differenti l'uno rispetto all'altro … il polo inferiore della mammella destra si trova ad
un livello circa 2 cm più caudale rispetto al polo inferiore della mammella sinistra, con la paziente in
ortostatismo e con gli arti superiori simmetricamente addotti …”.
Esponeva quindi come fosse sussistente la responsabilità dei sanitari convenuti con richiesta di condanna al risarcimento di tutti subiti, anche in termini di spese da sostenere per emendare i danni patiti.
si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Si costituiva anche opponendosi e chiedendo di essere garantita dal sanitario CP_3
convenuto.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del
16.9.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti pagina 4 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività medica è giuridicamente inquadrabile come una professione intellettuale, disciplinata nei suoi profili generali dagli artt. 2229-2238 c.c.; l'applicabilità alla professione medica di tali disposizioni e del disposto di cui all'art. 2230 in tema di prestazione d'opera intellettuale, è uno di quegli argomenti logico-giuridici che ha permesso d'inquadrare la responsabilità medica come una responsabilità di tipo contrattuale. Sul punto, ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni la Corte
di Cassazione, contribuendo a evidenziare con maggiore chiarezza la natura contrattuale della responsabilità coinvolta, parimenti alla parallela responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente. In breve, il medico dipendente del servizio sanitario, il quale ricopre la posizione di operatore di una professione cd. protetta - avendo la stessa ad oggetto un bene costituzionalmente garantito quale il bene della salute tutelato all'art. 32 della Costituzione e richiedendo per il suo esercizio una speciale abilitazione - è gravato nei confronti del paziente da una serie di obblighi di comportamento di varia natura, fondati sul cd. “contatto sociale”, diretti a tutelare tutti quegli interessi che emergono o che sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Tale concetto, e quello collegato di “contratto sociale”, hanno trovato un saldo riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 577/2008.
La qualificazione come contrattuale della responsabilità medica determina, in particolare: a)
l'applicabilità della regola di cui all'art. 1218 c.c. in tema d'inadempimento, essendo quindi il debitore inadempiente a dover dimostrare che l'inadempimento, o il ritardo, è stato determinato dall'
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
b) l'operatività del termine di prescrizione decennale;
c) la risarcibilità del danno circoscritta, ai sensi dell'art. 1225 c.c., a quello prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione, in assenza di dolo in capo al debitore inadempiente;
d) l'operatività non solo del limite di responsabilità previsto all'art. 2236 c.c., nei casi, quindi, di dolo e colpa grave nell'ipotesi di risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ma anche del limite di cui all'art. 1176, II comma c.c., essendo il medico assimilabile ad un debitore qualificato e, pertanto,
pagina 5 di 24 onerato di un dovere di diligenza qualificata e superiore a quella del buon padre di famiglia, con la conseguente responsabilità anche per colpa lieve se, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia,
abbia provocato un danno per omissione di diligenza (Cass. Civ. n. 9085/06).
È nell'ambito di questo contesto che s'inserisce il tema della responsabilità del medico specializzato e, in particolare, quella del medico chirurgo plastico (ovvero estetico).
Logica premessa per la qualificazione dell'obbligazione gravante sul chirurgo plastico è la peculiare natura della sottospecializzazione della chirurgia estetica che, in quanto tale, non ha uno scopo tout court curativo, ma è piuttosto volta al miglioramento delle imperfezioni meramente estetiche di una persona;
è evidente, quindi, come questa disciplina chirurgica ben si presti ad essere considerata maggiormente come fonte di un'obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista dell'ottenimento di un determinato risultato estetico, e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo. L'orientamento della Giurisprudenza sul punto, comunque, non è stato affatto univoco.
Un primo orientamento, ha qualificato l'obbligazione del chirurgo estetico come di risultato;
tale qualificazione aveva come necessario corollario l'onere in capo al chirurgo plastico di dimostrare di non aver commesso errori e di essere esente da colpa. In caso di prova contraria insoddisfacente, la colpa era considerata sostanzialmente presunta in capo al chirurgo. La qualificazione dell'obbligazione del chirurgo plastico (ovvero estetico) come obbligazione di risultato doveva, comunque, essere valutata alla luce delle più recenti innovazioni tecniche in materia;
un tanto è stato sottolineato sin dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10014/1994, secondo cui “nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie”. È una posizione, questa, che ha avuto un certo seguito sino a pagina 6 di 24 tempi relativamente recenti (v. Tribunale di Padova, sentenza 10 marzo 2004).
Un secondo orientamento della Corte di Cassazione ha qualificato l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi;
significativa, sul punto, è la sentenza della Corte di Cassazione n.
12253/1997, secondo cui “l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare,
nell'assenza di negligenza od imperizia, fermo l'obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito”. È un intervento, questo della
Corte di Cassazione, in linea con la rinnovata considerazione, anche solo a livello meramente sociale,
di cui gode la chirurgia estetica come disciplina chirurgica e della sua valenza curativa e non solo
“cosmetica”, recepito anche dalla più recente giurisprudenza di merito (su tutte: Tribunale di Bari,
sentenza n. 1780 del 23 maggio 2011; Tribunale di Modena, sentenza n. 1543, 20 settembre 2006).
Al riguardo però, è interessante una sentenza con il quale il Tribunale di Milano afferma che, “a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato, chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto e per raggiungere un determinato risultato: ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, determinandone la natura.” (Trib. Milano, Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 12113).
Tale orientamento è stato ripreso anche da Tribunale di Pistoia 30.06.2021 e Tribunale di Piacenza
27.01.2022.
E' noto che, in capo all'esercente la professione sanitaria, accanto al dovere della diligenza professionale, grava quello della generale prudenza, la quale impone al professionista la somministrazione di un trattamento terapeutico proporzionato al risultato da perseguire con specifico riguardo alle condizioni concrete del paziente. Atteso che una complicanza in medicina è un rischio possibile, seppure non probabile, l'inosservanza delle regole generali di prudenza e diligenza possono pagina 7 di 24 esporre il sanitario a responsabilità professionale. In particolare, in caso di peggioramento del paziente correlato ad un intervento sanitario, occorre analizzare se quel peggioramento era in concreto evitabile o meno in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento ed in presenza di un evento evitabile,
la condotta è imputabile al sanitario. Di converso, la presenza di un evento inevitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'articolo 1218 cc. Tuttavia, sebbene un evento dal punto di vista clinico sia riconducibile ad una complicanza, non è sufficiente ad integrare il principio della causa non imputabile (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 13328 del 30.06.2015).
Così la citata giurisprudenza ha stabilito che nel giudizio di responsabilità del medico nei confronti del paziente, è necessario che il sanitario, affinché vada esente da colpa, dimostri di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia dipeso da una complicanza. Quindi, affinchè vi sia l'esonero della responsabilità del sanitario, occorre che il danno sia stato imprevedibile o quantomeno inevitabile. Quindi al medico convenuto in un giudizio di malpractice medica non è sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'articolo 1218
cc., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate complicanze, rilevate dalla statistica sanitaria, in quanto tale concetto
è inutile nel campo giuridico.
Infatti, quando si verifica durante l'intervento o successivamente alla sua conclusione, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile,
ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, oppure tale peggioramento non era prevedibile o non evitabile.
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_2
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_2
pagina 8 di 24 (i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale eseguita in sede di ATP ha rilevato che “ Certamente non sono ravvisabili profili di responsabilità professionali a carico della struttura sanitaria
[...]
dove fu eseguito il primo intervento, l'11 giugno 2010. Analoghe considerazioni Controparte_4
possono essere riconoscibili per il presidio Ospedaliero “S. Vincenzo” di Taormina, sede di effettuazione del secondo fra gli interventi chirurgici sopportati dalla periziata. In relazione al primo intervento, a carico del dott. medico specialista in chirurgia plastica operante presso le CP_1
entrambe le strutture, non è da ritenere siano ascrivibili condotte professionali censurabili, se si eccettua la sottoscrizione di un modulo di consenso informato inconsueto per le molteplici clausole di limitazione di responsabilità in esso contenute. Del tutto differente la situazione riferita alla seconda procedura chirurgica effettuata. Infatti, già la diagnosi d'ingresso induce a ritenere l'aver compiuto un ricovero improprio considerato che: La possibilità di un evento come la “retrazione capsulare post
gravidica di 2° grado” riportata nel foglio di proposta di ricovero allegato in cartella non è da ritenere plausibile in quanto la correlazione tra gravidanza e insorgenza di contrattura periprotesica mammaria non è contemplata dalla letteratura scientifica internazionale dedicata all'argomento; Gli esami strumentali eseguiti prima del ricovero, difformemente da quanto riportato in anamnesi, non suggeriscono alcun “esito diagnostico incerto”. Infatti, tanto l'ecografia mammaria che la R.M.N.,
entrambe eseguite presso il medesimo presidio ospedaliero, non suggeriscono l'esistenza di alterazione strutturale alcuna nell'involucro delle protesi mammarie, risultando descritta “integrità protesica”
all'ecografia ed “assenza di segni di rottura in sede sia intra che extra capsulare” all'esame RMN:
Altresì, la retrazione capsulare di 2° grado secondo la classificazione di Baker (SFCC: spherical
pagina 9 di 24 fibrous capsular contracture), così come descritta nella proposta di ricovero, normalmente non crea alla paziente problemi patologici tali da dover essere trattata chirurgicamente. Infatti, soltanto il 3°
grado avanzato ed il 4° grado necessitano quasi sempre di trattamento chirurgico. Questo consiste nella
“capsulotomia”, cioè nel praticare intraoperatoriamente, con un mezzo tagliente (bisturi), incisioni radiali della capsula fibrosa (allo scopo di sfibrarla e di amplificare in estensione la superficie della cupola sferica attorno alla capsula) oppure nella “capsulectomia” (la rimozione completa della cupola cicatriziale extraprotesica), e nella sostituzione delle vecchie protesi mammarie con altre nuove. In
definitiva, non si ritiene che la ragione del ricovero all'Ospedale di Taormina sia da ascrivere ad una retrazione capsulare di II° grado, men che meno che essa sia stata di origine post-gravidica.
Nell'immagine iconografica del seno allegata a questa consulenza, in visione antero - posteriore è
subito evidente un'indiscutibile asimmetria marcata delle mammelle, sia nella loro forma che nel loro volume. Infatti, la destra è posta molto più in basso rispetto alla controlaterale, con il solco sottomammario per nulla omoplanare rispetto al sinistro, con il polo superiore posizionato molti centimetri più basso rispetto all'altro. Inoltre, ha un aspetto eccessivamente “a barca”, cioè con il polo superiore concavo ed il capezzolo che guarda verso l'alto. La tasca sinistra di alloggiamento protesico si trova in posizione abnorme, molto più in alto rispetto alla sua naturale e fisiologica sede,
assolutamente non simmetrica rispetto alla controlaterale. Nella stessa visione antero - posteriore, ma a braccia alzate, oltre a quanto già descritto, è evidente una marcata aderenza delle protesi a tutti i tessuti sottocutanei limitrofi. Gli impianti in silicone sono innaturalmente solidali anche ai muscoli pettorali,
soprattutto a destra, e si spostano attaccati ed essi. A sinistra l'aspetto della mammella è “ad aquila”,
cioè con il polo superiore convesso ed il capezzolo che guarda verso il basso. A destra l'emicirconferenza all'attaccatura al torace è di circa 26 cm, a sinistra di 23 cm circa. Anche le areole si presentano del tutto diverse nella forma e nell'estensione, niente affatto circolari, a margini irregolari, con una differenza tra 1 e 2 cm del diametro orizzontale rispetto a quello verticale di ciascuna. Circa il posizionamento delle protesi, è unanimemente riconosciuto che, per limitare pagina 10 di 24 l'evenienza di una successiva nuova retrazione capsulare, le protesi sostituite vanno inserite al di sotto dei muscoli pettorali. All'ispezione ed alla palpazione, non è chiaro se, nel secondo intervento, sia stata creata una tasca di alloggiamento protesico sottomuscolare. La semeiotica ispettiva e palpatoria lascia alcune perplessità. Tuttavia la R.M.N. eseguita il 25.08.2014 presso l'Azienda ospedaliera
“Cannizzaro” di Catania, pur non refertando una risposta a tale quesito diagnostico, sembrerebbe mostrare all'occhio esperto un posizionamento sottomuscolare delle tasche. In ogni caso, una nuova
R.M.N. eseguita il 17.03.2021 su richiesta del collegio peritale, certifica che le protesi siano state effettivamente posizionate in sede sottomuscolare. In conclusione, pur essendo la un esame Pt_3
prettamente integrativo rispetto alla semeiotica, è lecito affermare che nel secondo intervento gli impianti protesici, rispetto ai muscoli pettorali, sono stati correttamente posizionati. Pertanto, il dismorfismo presentato dalle due mammelle è da ritenere correlato ad un errore condotto nel corso della seconda procedura chirurgica, così come di seguito specificato. In conclusione, in risposta al
primo quesito, sono ravvisabili profili di responsabilità professionale nei confronti del dott.
[...]
riguardo alla conduzione del secondo intervento, per non aver allestito tasche di CP_1
alloggiamento delle protesi euritmiche, simmetriche e complanari;
ed anche per aver confezionato, con o senza lo strumento chirurgico chiamato “areolotomo”, areole completamente diverse l'una dall'altra.
Tali due complicanze non sono connaturate al tipo di intervento eseguito, ma dovute ad una
malpractice. …..la condotta di entrambe le strutture sanitarie non ha avuto alcuna conseguenza negativa sulle condizioni di salute della sig.ra . Nel corso del primo intervento, il dott. Parte_1 [...]
ha scelto di allestire tasche sottocutanee sottoghiandolari per l'alloggiamento delle protesi CP_1
mammarie in silicone. Non essendo presente agli atti di causa, una adeguata documentazione,
specialmente fotografica, sia dello stato di fatto del pre-intervento che del periodo post-operatorio, non
è dato affermare con certezza che la condotta di scegliere tale posizionamento delle protesi sia stato errato o in contrasto con la good practice. Per quanto riguarda, al contrario, il secondo intervento,
indubbiamente il quadro clinico odierno, nel suo risultato finale, è da considerarsi pessimo. C'è stata pagina 11 di 24 imperizia nell'allestimento delle tasche protesiche, poiché è possibile affermare con certezza che vi sia stato un errato posizionamento topografico di esse sia sui piani orizzontali che su quelli verticali, sia nella forma che nel volume. Inoltre, sono stati errati sia il progetto che la realizzazione della circolarità
delle areole, che si mostrano asimmetriche e di forma ellissoidale. Non essendo presente agli atti di causa alcuna iconografia sul come appariva pre-operatoriamente il seno, si può ragionevolmente affermare che la rappresentazione di esso, riportata descrittivamente in cartella clinica nell'esame obiettivo locale, non fosse peggiore di quanto ottenuto nel post-operatorio. In definitiva,
verosimilmente, la paziente non ha ottenuto alcun miglioramento dal secondo intervento chirurgico.
Come conseguenza accertata, il risultato finale ha prodotto soltanto un aspetto scadente delle mammelle. Senza tale secondo intervento, l'aspetto complessivo del seno sarebbe stato altrettanto disarmonico tanto quanto quello ottenuto dopo l'attuale intervento. E non sarebbero occorse cure
(chirurgiche) con caratteristiche diverse: sarebbe stato necessario soltanto eseguire correttamente l'intervento chirurgico proposto. ….Entrambe le due prestazioni chirurgiche oggetto del contenzioso presentano un grado di media difficoltà per un professionista chirurgo plastico di esperienza. Il
secondo atto chirurgico, che si definisce intervento chirurgico secondario, cioè correttivo di un precedente intervento nel quale non si sia ottenuto un buon risultato, presenta un grado di difficoltà un po' più elevato rispetto al primo. Le linee guida, da quanto riportato nella compilazione delle cartelle cliniche agli atti, sono state formalmente rispettate. Un appunto, tuttavia, è da farsi ai consensi
informati, sottoscritti su modulo abbastanza dettagliato, ma che contiene clausole vessatorie. Le linee guida prevedono più trasparenza contrattuale. Da evidenziare che la paziente, in sede di visita peritale,
ha affermato non avere mai firmato il consenso informato del secondo intervento. ….Le
condizioni di salute della ricorrente sono oramai stabilizzate. Sono certamente suscettibili di miglioramento. Anzi, per la sua integrità fisica e psichica, è doveroso proporle una nuova soluzione chirurgica, posto che la paziente accetti un risultato finale migliorativo, ma non esattamente prevedibile, considerata la tipicità del quadro obiettivo attuale. ……Dall'esame della documentazione pagina 12 di 24 sanitaria versata in atti, non emergono elementi conducenti al fine di stabilire la durata del periodo di inabilità temporanea, assoluta e/o relativa, determinatosi in conseguenza della condotta professionale censurabile sin qui tratteggiata. Possiamo solo ritenere plausibile che, al secondo intervento, effettuato per migliorare le risultanze evidentemente ritenute insoddisfacenti del primo, siano derivati un periodo di inabilità assoluta della durata di 20 giorni, seguiti da 30 giorni di ITP al 50%. Dall'errore professionale sin qui tratteggiato, é derivata una grave menomazione dell'efficienza estetica correlata alla disarmonia fra le due mammelle. Per la sua tipicità, il danno estetico, così come finora tratteggiato,
è responsabile di un danno biologico complessivamente valutabile nella misura del 16% circa del totale……. Le uniche spese documentate presenti negli atti di causa (parcelle chirurgo, anestesista e casa di cura) sono attinenti al primo intervento. Sono congrue, e certamente sottostimate perché la paziente ha dichiarato di aver saldato in contanti una cifra vicina a 5.000 euro complessivi. Per un nuovo intervento chirurgico, che deve prevedere necessariamente una sostituzione di protesi con altre nuove, si deve presumere una spesa complessiva omnicomprensiva di circa 8.000 euro”.
Cont Nessun problema di opponibilità della relazione di atp all' convenuta è ipotizzabile nella specie,
Cont tenuto conto che (a prescindere dalla avvenuta mediazione inter partes) l' non ha contestato le risultanze della relazione collegiale (se non in modo generico) ed anzi ha inteso avvalersene per quanto attiene alla esclusione di profili di responsabilità legati alla propria condotta e non anche alla condotta esclusiva del convenuto . Parte_4
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del pagina 13 di 24 fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché
sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha attribuito ai postumi conseguenti un tasso di invalidità
pari al 16%, oltre 20 gg di ITA e 30 gg di ITP al 50%.
pagina 14 di 24 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per pagina 15 di 24 le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 1104.80
(55.24*20*100%);
per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*30*50%).
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il pagina 16 di 24 giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass..
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 3330.81.
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.875 (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 46631.00 (= € 3330.81 x16x 0.875).
A tale somma va aggiunta quella di € 14922.00 a titolo di danno morale, sempre in appplicazione delle richiamate tabelle pagina 17 di 24 Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
pagina 18 di 24 3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Le spese ritenute congrue dal collegio ammontano a complessivi € 5000.00 – anche se risultano fatturate spese per somme minori, ma sono relative al primo intervento del 2010 per il quale non sono stati ravvisati profili di responsabilità. Il secondo intervento è stato effettuato a carico del servizio sanitario.
A tale somma va aggiunta quella di € 8000.00 per il presumibile intervento correttivo cui l'attrice dovrà essere sottoposta.
Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 76486.40.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata pagina 19 di 24 disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da pagina 20 di 24 considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro identificata con la fine dei trattamenti presso la convenuta (4.3.2014).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (3.1.2025) andranno ancora computati, secondo il pagina 21 di 24 medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Fondata è la domanda di manleva avanzata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico operante nei limiti di cui infra.
Ed invero per come è emerso nell'istruttoria la causa dei danni patiti dall'attrice è ascrivibile unicamente alla condotta colposa del sanitario. Ciò posto occorre ricordare che Cass. Civ n.
28987/2019 ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico.
Pertanto, il “danno da “malpratice“” è “ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute”. Ratio giustificatrice di tale approccio è garantire al paziente il pieno risarcimento del danno,
potendosi rivalere integralmente sulla sola struttura sanitaria -presumibilmente debitore più facilmente escutibile- in quanto debitrice in solido con il medico. Successivamente, quest'ultima, in virtù della quota da lei non dovuta, può rivalersi sul medico. La responsabilità della struttura è desunta ai sensi dell'art. 1228 c.c. per valersi della collaborazione di ausiliari per adempiere alle proprie obbligazioni,
assumendosi pertanto il rischio per i possibili errori dei medici. L'obbligazione che la struttura adempie tramite gli ausiliari trova, invece, fonte nel contratto di ospedalizzazione tra la struttura e il paziente.
La sentenza del 2019 è stata poi ripresa da una serie di pronunce successive che hanno recepito tale impostazione, perfezionandola. In particolare, chiarendo le motivazioni dell'esclusione di un regresso integrale della struttura sul medico la Cassazione ha precisato che “la concessione di un diritto di pagina 22 di 24 regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità
del medico convenuto con l'azione di rivalsa, salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato,
la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. cass. civ., 24688/2020).
Ne segue che nella specie il sanitario deve essere condannato a tenere indenne la struttura sanitaria nella misura del 50% delle somme che questa sarà tenuta a pagare a parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti nei rapporti con l'attrice. Vanno poste a
Cont carico del nei rapporti con Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro ed disattesa ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 CP_3
istanza, così provvede:
1) condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di € 76486.40, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma,
via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
pagina 23 di 24 Cont 2) condanna a tenere indenne l' in ragione della metà delle somme Controparte_1
che la stessa sarà tenuta a pagare in favore di parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
3) condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 8000.00 per compensi, € 285.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese dell'ATP in favore di parte attrice, Controparte_5
liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi, € 285.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed oltre le spese della ctu liquidate come da decreto del 26.11.2021;
5) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_5 [...]
liquidate in complessivi € 4850.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come CP_3
per legge.
Così deciso in Catania il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 24 di 24
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3982/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16 settembre 2024; promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Catania Viale CodiceFiscale_1
XX Settembre n. 28 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Zappalà che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice;
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_2
Vagliasindi n. 9 presso lo studio dell'Avv. Tindaro Truglio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto;
e
pagina 1 di 24 , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Via La Farina n. 91 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rasconà che lo rappresenta e CP_2
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.03.2022 adiva questo Parte_1
Tribunale esponendo che nel mese di Giugno del 2010 stipulava contratto d'opera professionale col Dr.
, il quale, dopo accurata visita, assumeva l'obbligazione d'eseguire un intervento Controparte_1
di “Mastoplastica Additiva” per la correzione chirurgica dell'inestetismo rappresentato da una
“Ipoplasia Mammaria Bilaterale”. Riferiva che nell'occasione non veniva fornita dal chirurgo alcuna informazione necessaria ad acquisire un consenso compitamente informato della cliente in ordine alle possibili alternative terapeutiche, alla tecnica che sarebbe stata utilizzata ed alle eventuali complicanze dell'intervento, nella consapevolezza delle quali la avrebbe ineluttabilmente rifiutato il Parte_1
trattamento chirurgico proposto, poiché avrebbe compreso piuttosto essere incerta la realizzazione di quel miglioramento estetico rispettivamente sperato dall'una e promesso dall'altro. L'intervento veniva eseguito in data 11 Giugno 2010, in regime di ricovero privato, presso la Casa di Cura
“Caudullo” di Catania ed a spese della cliente. Dopo l'intervento, la , rimasta insoddisfatta Parte_1
del risultato e frustrata dall'evidente dismorfismo, si rivolgeva nuovamente al suo chirurgo di fiducia, il
Dr. In data 15 Ottobre 2013, su indicazione del sanitario, la paziente si sottoponeva ad CP_1
ecografia mammaria, integrata da R.M.N., presso l'Unità Operativa Semplice (U.O.S.) di Senologia
pagina 2 di 24 dell'Ospedale “San Vincenzo” di Taormina, dell' che poneva in evidenza la “presenza Controparte_3
di protesi mammarie allocate in uno spazio retroghiandolare, con spessore regolare della membrana
capsulare e assenza di rottura delle protesi”. Il 3 Febbraio 2014, giusta certificato del presidio
Ospedaliero San Vincenzo di Taormina a firma Dott. veniva disposto il ricovero della CP_1
“paziente , poiché necessita di avere sostituite le protesi mammarie bilateralmente per Parte_1
retrazione capsulare post-gravidica di 2° grado”. Il Dott. ne formalizzava quindi CP_1
l'ospedalizzazione al “San Vincenzo” con diagnosi d'ingresso “Retrazione capsulare bilaterale seno”
e nell'anamnesi in cartella clinica veniva letteralmente riportato: “La paziente si ricovera per una
sospetta rottura di protesi mammarie, diagnosi ipotizzata dopo esame strumentale incerto. Si
programma intervento chirurgico di capsulectomia e sostituzione protesica”. Esponeva che in data 3
Marzo 2014 veniva quindi nuovamente operata dal Dott. presso l'Unità Operativa di CP_1
Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico del medesimo Ospedale “San Vincenzo” e dimessa il successivo 4 Marzo. Deduceva che non veniva sottoposto alla firma della cliente alcun consenso informato e, ancora una volta, nemmeno veniva in alcun modo resa edotta la paziente in ordine alle possibili alternative terapeutiche, alla tecnica che sarebbe stata utilizzata ed alle eventuali complicanze dell'intervento, salvo quanto infra circa la riferibilità delle sottoscrizioni in calce ad improbabili informative, attribuite a . In data 22 Agosto 2014, su indicazione clinica di altro Parte_1
sanitario, si sottoponeva ad esame RM mammario bilaterale, presso l'Ambulatorio di Diagnostica
Senologica dell'Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania. Nel referto di tale esame, datato 25
Agosto 2014, si legge: “(…) A destra modesto inspessimento della capsula periprotesica. Plica
(protesica) radiale tra i quadranti interni di destra. Non evidenza di falde fluide periprotesiche. Non
evidenza di rottura protesica a carico di ambedue le ghiandole mammarie. CONCLUSIONI: Il
bilancio RM ha evidenziato protesi integre. La diagnosi di contrattura capsulare secondo Baker è
prevalentemente clinica, pertanto si consiglia consulenza chirurgo-plastica”. Sulla base dell'indicazione clinica della Dott.ssa la ricorrente si rivolgeva al Dott. , il Per_1 Persona_2
pagina 3 di 24 quale, in data 10 Agosto 2015 certificava, tra l'altro, che “Dalla ispezione clinica, con la paziente in
posizione ortostatica, emerge in maniera inequivocabile una marcata asimmetria tra le due mammelle,
che riguarda le loro forme, i loro volumi;
i livelli dei loro poli superiori, i livelli dei loro solchi
sottomammari, i livelli dei loro poli inferiori, i loro quadranti supero-esterni, i loro quadranti infero-
interni, le areole ed i capezzoli … si nota chiaramente che l'emisfero superiore della mammella destra
è notevolmente più scarno e concavo, rispetto all'emisfero superiore della mammella sinistra, che,
invece, appare notevolmente più turgido e convesso. Per contro, l'emisfero inferiore della mammella
destra appare più turgido e convesso, rispetto all'emisfero inferiore della mammella sinistra … si
evince anche una netta asimmetria tra il polo superiore della mammella destra, che si trova a 14 cm di
distanza dalla clavicola destra, ed il polo superiore della mammella sinistra, che invece si trova a 5 cm
di distanza dalla clavicola sinistra ... si nota la marcata asimmetria dei solchi sottomammari, che si
trovano a livelli differenti l'uno rispetto all'altro … il polo inferiore della mammella destra si trova ad
un livello circa 2 cm più caudale rispetto al polo inferiore della mammella sinistra, con la paziente in
ortostatismo e con gli arti superiori simmetricamente addotti …”.
Esponeva quindi come fosse sussistente la responsabilità dei sanitari convenuti con richiesta di condanna al risarcimento di tutti subiti, anche in termini di spese da sostenere per emendare i danni patiti.
si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Si costituiva anche opponendosi e chiedendo di essere garantita dal sanitario CP_3
convenuto.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del
16.9.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti pagina 4 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività medica è giuridicamente inquadrabile come una professione intellettuale, disciplinata nei suoi profili generali dagli artt. 2229-2238 c.c.; l'applicabilità alla professione medica di tali disposizioni e del disposto di cui all'art. 2230 in tema di prestazione d'opera intellettuale, è uno di quegli argomenti logico-giuridici che ha permesso d'inquadrare la responsabilità medica come una responsabilità di tipo contrattuale. Sul punto, ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni la Corte
di Cassazione, contribuendo a evidenziare con maggiore chiarezza la natura contrattuale della responsabilità coinvolta, parimenti alla parallela responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente. In breve, il medico dipendente del servizio sanitario, il quale ricopre la posizione di operatore di una professione cd. protetta - avendo la stessa ad oggetto un bene costituzionalmente garantito quale il bene della salute tutelato all'art. 32 della Costituzione e richiedendo per il suo esercizio una speciale abilitazione - è gravato nei confronti del paziente da una serie di obblighi di comportamento di varia natura, fondati sul cd. “contatto sociale”, diretti a tutelare tutti quegli interessi che emergono o che sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Tale concetto, e quello collegato di “contratto sociale”, hanno trovato un saldo riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 577/2008.
La qualificazione come contrattuale della responsabilità medica determina, in particolare: a)
l'applicabilità della regola di cui all'art. 1218 c.c. in tema d'inadempimento, essendo quindi il debitore inadempiente a dover dimostrare che l'inadempimento, o il ritardo, è stato determinato dall'
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
b) l'operatività del termine di prescrizione decennale;
c) la risarcibilità del danno circoscritta, ai sensi dell'art. 1225 c.c., a quello prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione, in assenza di dolo in capo al debitore inadempiente;
d) l'operatività non solo del limite di responsabilità previsto all'art. 2236 c.c., nei casi, quindi, di dolo e colpa grave nell'ipotesi di risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ma anche del limite di cui all'art. 1176, II comma c.c., essendo il medico assimilabile ad un debitore qualificato e, pertanto,
pagina 5 di 24 onerato di un dovere di diligenza qualificata e superiore a quella del buon padre di famiglia, con la conseguente responsabilità anche per colpa lieve se, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia,
abbia provocato un danno per omissione di diligenza (Cass. Civ. n. 9085/06).
È nell'ambito di questo contesto che s'inserisce il tema della responsabilità del medico specializzato e, in particolare, quella del medico chirurgo plastico (ovvero estetico).
Logica premessa per la qualificazione dell'obbligazione gravante sul chirurgo plastico è la peculiare natura della sottospecializzazione della chirurgia estetica che, in quanto tale, non ha uno scopo tout court curativo, ma è piuttosto volta al miglioramento delle imperfezioni meramente estetiche di una persona;
è evidente, quindi, come questa disciplina chirurgica ben si presti ad essere considerata maggiormente come fonte di un'obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista dell'ottenimento di un determinato risultato estetico, e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo. L'orientamento della Giurisprudenza sul punto, comunque, non è stato affatto univoco.
Un primo orientamento, ha qualificato l'obbligazione del chirurgo estetico come di risultato;
tale qualificazione aveva come necessario corollario l'onere in capo al chirurgo plastico di dimostrare di non aver commesso errori e di essere esente da colpa. In caso di prova contraria insoddisfacente, la colpa era considerata sostanzialmente presunta in capo al chirurgo. La qualificazione dell'obbligazione del chirurgo plastico (ovvero estetico) come obbligazione di risultato doveva, comunque, essere valutata alla luce delle più recenti innovazioni tecniche in materia;
un tanto è stato sottolineato sin dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10014/1994, secondo cui “nel contratto avente ad oggetto una prestazione di chirurgia estetica, il sanitario può assumere una semplice obbligazione di mezzi, ovvero anche una obbligazione di risultato, da intendersi quest'ultimo non come un dato assoluto ma da valutare con riferimento alla situazione pregressa ed alle obiettive possibilità consentite dal progresso raggiunto dalle tecniche operatorie”. È una posizione, questa, che ha avuto un certo seguito sino a pagina 6 di 24 tempi relativamente recenti (v. Tribunale di Padova, sentenza 10 marzo 2004).
Un secondo orientamento della Corte di Cassazione ha qualificato l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi;
significativa, sul punto, è la sentenza della Corte di Cassazione n.
12253/1997, secondo cui “l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare,
nell'assenza di negligenza od imperizia, fermo l'obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell'ottenimento del risultato perseguito”. È un intervento, questo della
Corte di Cassazione, in linea con la rinnovata considerazione, anche solo a livello meramente sociale,
di cui gode la chirurgia estetica come disciplina chirurgica e della sua valenza curativa e non solo
“cosmetica”, recepito anche dalla più recente giurisprudenza di merito (su tutte: Tribunale di Bari,
sentenza n. 1780 del 23 maggio 2011; Tribunale di Modena, sentenza n. 1543, 20 settembre 2006).
Al riguardo però, è interessante una sentenza con il quale il Tribunale di Milano afferma che, “a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione in esame come di mezzi o di risultato, chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto e per raggiungere un determinato risultato: ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, determinandone la natura.” (Trib. Milano, Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 12113).
Tale orientamento è stato ripreso anche da Tribunale di Pistoia 30.06.2021 e Tribunale di Piacenza
27.01.2022.
E' noto che, in capo all'esercente la professione sanitaria, accanto al dovere della diligenza professionale, grava quello della generale prudenza, la quale impone al professionista la somministrazione di un trattamento terapeutico proporzionato al risultato da perseguire con specifico riguardo alle condizioni concrete del paziente. Atteso che una complicanza in medicina è un rischio possibile, seppure non probabile, l'inosservanza delle regole generali di prudenza e diligenza possono pagina 7 di 24 esporre il sanitario a responsabilità professionale. In particolare, in caso di peggioramento del paziente correlato ad un intervento sanitario, occorre analizzare se quel peggioramento era in concreto evitabile o meno in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento ed in presenza di un evento evitabile,
la condotta è imputabile al sanitario. Di converso, la presenza di un evento inevitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'articolo 1218 cc. Tuttavia, sebbene un evento dal punto di vista clinico sia riconducibile ad una complicanza, non è sufficiente ad integrare il principio della causa non imputabile (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 13328 del 30.06.2015).
Così la citata giurisprudenza ha stabilito che nel giudizio di responsabilità del medico nei confronti del paziente, è necessario che il sanitario, affinché vada esente da colpa, dimostri di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia dipeso da una complicanza. Quindi, affinchè vi sia l'esonero della responsabilità del sanitario, occorre che il danno sia stato imprevedibile o quantomeno inevitabile. Quindi al medico convenuto in un giudizio di malpractice medica non è sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'articolo 1218
cc., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate complicanze, rilevate dalla statistica sanitaria, in quanto tale concetto
è inutile nel campo giuridico.
Infatti, quando si verifica durante l'intervento o successivamente alla sua conclusione, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile,
ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, oppure tale peggioramento non era prevedibile o non evitabile.
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_2
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_2
pagina 8 di 24 (i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Ciò posto l'espletata ctu collegiale eseguita in sede di ATP ha rilevato che “ Certamente non sono ravvisabili profili di responsabilità professionali a carico della struttura sanitaria
[...]
dove fu eseguito il primo intervento, l'11 giugno 2010. Analoghe considerazioni Controparte_4
possono essere riconoscibili per il presidio Ospedaliero “S. Vincenzo” di Taormina, sede di effettuazione del secondo fra gli interventi chirurgici sopportati dalla periziata. In relazione al primo intervento, a carico del dott. medico specialista in chirurgia plastica operante presso le CP_1
entrambe le strutture, non è da ritenere siano ascrivibili condotte professionali censurabili, se si eccettua la sottoscrizione di un modulo di consenso informato inconsueto per le molteplici clausole di limitazione di responsabilità in esso contenute. Del tutto differente la situazione riferita alla seconda procedura chirurgica effettuata. Infatti, già la diagnosi d'ingresso induce a ritenere l'aver compiuto un ricovero improprio considerato che: La possibilità di un evento come la “retrazione capsulare post
gravidica di 2° grado” riportata nel foglio di proposta di ricovero allegato in cartella non è da ritenere plausibile in quanto la correlazione tra gravidanza e insorgenza di contrattura periprotesica mammaria non è contemplata dalla letteratura scientifica internazionale dedicata all'argomento; Gli esami strumentali eseguiti prima del ricovero, difformemente da quanto riportato in anamnesi, non suggeriscono alcun “esito diagnostico incerto”. Infatti, tanto l'ecografia mammaria che la R.M.N.,
entrambe eseguite presso il medesimo presidio ospedaliero, non suggeriscono l'esistenza di alterazione strutturale alcuna nell'involucro delle protesi mammarie, risultando descritta “integrità protesica”
all'ecografia ed “assenza di segni di rottura in sede sia intra che extra capsulare” all'esame RMN:
Altresì, la retrazione capsulare di 2° grado secondo la classificazione di Baker (SFCC: spherical
pagina 9 di 24 fibrous capsular contracture), così come descritta nella proposta di ricovero, normalmente non crea alla paziente problemi patologici tali da dover essere trattata chirurgicamente. Infatti, soltanto il 3°
grado avanzato ed il 4° grado necessitano quasi sempre di trattamento chirurgico. Questo consiste nella
“capsulotomia”, cioè nel praticare intraoperatoriamente, con un mezzo tagliente (bisturi), incisioni radiali della capsula fibrosa (allo scopo di sfibrarla e di amplificare in estensione la superficie della cupola sferica attorno alla capsula) oppure nella “capsulectomia” (la rimozione completa della cupola cicatriziale extraprotesica), e nella sostituzione delle vecchie protesi mammarie con altre nuove. In
definitiva, non si ritiene che la ragione del ricovero all'Ospedale di Taormina sia da ascrivere ad una retrazione capsulare di II° grado, men che meno che essa sia stata di origine post-gravidica.
Nell'immagine iconografica del seno allegata a questa consulenza, in visione antero - posteriore è
subito evidente un'indiscutibile asimmetria marcata delle mammelle, sia nella loro forma che nel loro volume. Infatti, la destra è posta molto più in basso rispetto alla controlaterale, con il solco sottomammario per nulla omoplanare rispetto al sinistro, con il polo superiore posizionato molti centimetri più basso rispetto all'altro. Inoltre, ha un aspetto eccessivamente “a barca”, cioè con il polo superiore concavo ed il capezzolo che guarda verso l'alto. La tasca sinistra di alloggiamento protesico si trova in posizione abnorme, molto più in alto rispetto alla sua naturale e fisiologica sede,
assolutamente non simmetrica rispetto alla controlaterale. Nella stessa visione antero - posteriore, ma a braccia alzate, oltre a quanto già descritto, è evidente una marcata aderenza delle protesi a tutti i tessuti sottocutanei limitrofi. Gli impianti in silicone sono innaturalmente solidali anche ai muscoli pettorali,
soprattutto a destra, e si spostano attaccati ed essi. A sinistra l'aspetto della mammella è “ad aquila”,
cioè con il polo superiore convesso ed il capezzolo che guarda verso il basso. A destra l'emicirconferenza all'attaccatura al torace è di circa 26 cm, a sinistra di 23 cm circa. Anche le areole si presentano del tutto diverse nella forma e nell'estensione, niente affatto circolari, a margini irregolari, con una differenza tra 1 e 2 cm del diametro orizzontale rispetto a quello verticale di ciascuna. Circa il posizionamento delle protesi, è unanimemente riconosciuto che, per limitare pagina 10 di 24 l'evenienza di una successiva nuova retrazione capsulare, le protesi sostituite vanno inserite al di sotto dei muscoli pettorali. All'ispezione ed alla palpazione, non è chiaro se, nel secondo intervento, sia stata creata una tasca di alloggiamento protesico sottomuscolare. La semeiotica ispettiva e palpatoria lascia alcune perplessità. Tuttavia la R.M.N. eseguita il 25.08.2014 presso l'Azienda ospedaliera
“Cannizzaro” di Catania, pur non refertando una risposta a tale quesito diagnostico, sembrerebbe mostrare all'occhio esperto un posizionamento sottomuscolare delle tasche. In ogni caso, una nuova
R.M.N. eseguita il 17.03.2021 su richiesta del collegio peritale, certifica che le protesi siano state effettivamente posizionate in sede sottomuscolare. In conclusione, pur essendo la un esame Pt_3
prettamente integrativo rispetto alla semeiotica, è lecito affermare che nel secondo intervento gli impianti protesici, rispetto ai muscoli pettorali, sono stati correttamente posizionati. Pertanto, il dismorfismo presentato dalle due mammelle è da ritenere correlato ad un errore condotto nel corso della seconda procedura chirurgica, così come di seguito specificato. In conclusione, in risposta al
primo quesito, sono ravvisabili profili di responsabilità professionale nei confronti del dott.
[...]
riguardo alla conduzione del secondo intervento, per non aver allestito tasche di CP_1
alloggiamento delle protesi euritmiche, simmetriche e complanari;
ed anche per aver confezionato, con o senza lo strumento chirurgico chiamato “areolotomo”, areole completamente diverse l'una dall'altra.
Tali due complicanze non sono connaturate al tipo di intervento eseguito, ma dovute ad una
malpractice. …..la condotta di entrambe le strutture sanitarie non ha avuto alcuna conseguenza negativa sulle condizioni di salute della sig.ra . Nel corso del primo intervento, il dott. Parte_1 [...]
ha scelto di allestire tasche sottocutanee sottoghiandolari per l'alloggiamento delle protesi CP_1
mammarie in silicone. Non essendo presente agli atti di causa, una adeguata documentazione,
specialmente fotografica, sia dello stato di fatto del pre-intervento che del periodo post-operatorio, non
è dato affermare con certezza che la condotta di scegliere tale posizionamento delle protesi sia stato errato o in contrasto con la good practice. Per quanto riguarda, al contrario, il secondo intervento,
indubbiamente il quadro clinico odierno, nel suo risultato finale, è da considerarsi pessimo. C'è stata pagina 11 di 24 imperizia nell'allestimento delle tasche protesiche, poiché è possibile affermare con certezza che vi sia stato un errato posizionamento topografico di esse sia sui piani orizzontali che su quelli verticali, sia nella forma che nel volume. Inoltre, sono stati errati sia il progetto che la realizzazione della circolarità
delle areole, che si mostrano asimmetriche e di forma ellissoidale. Non essendo presente agli atti di causa alcuna iconografia sul come appariva pre-operatoriamente il seno, si può ragionevolmente affermare che la rappresentazione di esso, riportata descrittivamente in cartella clinica nell'esame obiettivo locale, non fosse peggiore di quanto ottenuto nel post-operatorio. In definitiva,
verosimilmente, la paziente non ha ottenuto alcun miglioramento dal secondo intervento chirurgico.
Come conseguenza accertata, il risultato finale ha prodotto soltanto un aspetto scadente delle mammelle. Senza tale secondo intervento, l'aspetto complessivo del seno sarebbe stato altrettanto disarmonico tanto quanto quello ottenuto dopo l'attuale intervento. E non sarebbero occorse cure
(chirurgiche) con caratteristiche diverse: sarebbe stato necessario soltanto eseguire correttamente l'intervento chirurgico proposto. ….Entrambe le due prestazioni chirurgiche oggetto del contenzioso presentano un grado di media difficoltà per un professionista chirurgo plastico di esperienza. Il
secondo atto chirurgico, che si definisce intervento chirurgico secondario, cioè correttivo di un precedente intervento nel quale non si sia ottenuto un buon risultato, presenta un grado di difficoltà un po' più elevato rispetto al primo. Le linee guida, da quanto riportato nella compilazione delle cartelle cliniche agli atti, sono state formalmente rispettate. Un appunto, tuttavia, è da farsi ai consensi
informati, sottoscritti su modulo abbastanza dettagliato, ma che contiene clausole vessatorie. Le linee guida prevedono più trasparenza contrattuale. Da evidenziare che la paziente, in sede di visita peritale,
ha affermato non avere mai firmato il consenso informato del secondo intervento. ….Le
condizioni di salute della ricorrente sono oramai stabilizzate. Sono certamente suscettibili di miglioramento. Anzi, per la sua integrità fisica e psichica, è doveroso proporle una nuova soluzione chirurgica, posto che la paziente accetti un risultato finale migliorativo, ma non esattamente prevedibile, considerata la tipicità del quadro obiettivo attuale. ……Dall'esame della documentazione pagina 12 di 24 sanitaria versata in atti, non emergono elementi conducenti al fine di stabilire la durata del periodo di inabilità temporanea, assoluta e/o relativa, determinatosi in conseguenza della condotta professionale censurabile sin qui tratteggiata. Possiamo solo ritenere plausibile che, al secondo intervento, effettuato per migliorare le risultanze evidentemente ritenute insoddisfacenti del primo, siano derivati un periodo di inabilità assoluta della durata di 20 giorni, seguiti da 30 giorni di ITP al 50%. Dall'errore professionale sin qui tratteggiato, é derivata una grave menomazione dell'efficienza estetica correlata alla disarmonia fra le due mammelle. Per la sua tipicità, il danno estetico, così come finora tratteggiato,
è responsabile di un danno biologico complessivamente valutabile nella misura del 16% circa del totale……. Le uniche spese documentate presenti negli atti di causa (parcelle chirurgo, anestesista e casa di cura) sono attinenti al primo intervento. Sono congrue, e certamente sottostimate perché la paziente ha dichiarato di aver saldato in contanti una cifra vicina a 5.000 euro complessivi. Per un nuovo intervento chirurgico, che deve prevedere necessariamente una sostituzione di protesi con altre nuove, si deve presumere una spesa complessiva omnicomprensiva di circa 8.000 euro”.
Cont Nessun problema di opponibilità della relazione di atp all' convenuta è ipotizzabile nella specie,
Cont tenuto conto che (a prescindere dalla avvenuta mediazione inter partes) l' non ha contestato le risultanze della relazione collegiale (se non in modo generico) ed anzi ha inteso avvalersene per quanto attiene alla esclusione di profili di responsabilità legati alla propria condotta e non anche alla condotta esclusiva del convenuto . Parte_4
Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del pagina 13 di 24 fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il collegio, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché
sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha attribuito ai postumi conseguenti un tasso di invalidità
pari al 16%, oltre 20 gg di ITA e 30 gg di ITP al 50%.
pagina 14 di 24 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per pagina 15 di 24 le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 1104.80
(55.24*20*100%);
per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*30*50%).
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il pagina 16 di 24 giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass..
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 3330.81.
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0.875 (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 46631.00 (= € 3330.81 x16x 0.875).
A tale somma va aggiunta quella di € 14922.00 a titolo di danno morale, sempre in appplicazione delle richiamate tabelle pagina 17 di 24 Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
pagina 18 di 24 3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Le spese ritenute congrue dal collegio ammontano a complessivi € 5000.00 – anche se risultano fatturate spese per somme minori, ma sono relative al primo intervento del 2010 per il quale non sono stati ravvisati profili di responsabilità. Il secondo intervento è stato effettuato a carico del servizio sanitario.
A tale somma va aggiunta quella di € 8000.00 per il presumibile intervento correttivo cui l'attrice dovrà essere sottoposta.
Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 76486.40.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata pagina 19 di 24 disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da pagina 20 di 24 considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro identificata con la fine dei trattamenti presso la convenuta (4.3.2014).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (3.1.2025) andranno ancora computati, secondo il pagina 21 di 24 medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Fondata è la domanda di manleva avanzata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico operante nei limiti di cui infra.
Ed invero per come è emerso nell'istruttoria la causa dei danni patiti dall'attrice è ascrivibile unicamente alla condotta colposa del sanitario. Ciò posto occorre ricordare che Cass. Civ n.
28987/2019 ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico.
Pertanto, il “danno da “malpratice“” è “ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute”. Ratio giustificatrice di tale approccio è garantire al paziente il pieno risarcimento del danno,
potendosi rivalere integralmente sulla sola struttura sanitaria -presumibilmente debitore più facilmente escutibile- in quanto debitrice in solido con il medico. Successivamente, quest'ultima, in virtù della quota da lei non dovuta, può rivalersi sul medico. La responsabilità della struttura è desunta ai sensi dell'art. 1228 c.c. per valersi della collaborazione di ausiliari per adempiere alle proprie obbligazioni,
assumendosi pertanto il rischio per i possibili errori dei medici. L'obbligazione che la struttura adempie tramite gli ausiliari trova, invece, fonte nel contratto di ospedalizzazione tra la struttura e il paziente.
La sentenza del 2019 è stata poi ripresa da una serie di pronunce successive che hanno recepito tale impostazione, perfezionandola. In particolare, chiarendo le motivazioni dell'esclusione di un regresso integrale della struttura sul medico la Cassazione ha precisato che “la concessione di un diritto di pagina 22 di 24 regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità
del medico convenuto con l'azione di rivalsa, salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato,
la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. cass. civ., 24688/2020).
Ne segue che nella specie il sanitario deve essere condannato a tenere indenne la struttura sanitaria nella misura del 50% delle somme che questa sarà tenuta a pagare a parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti nei rapporti con l'attrice. Vanno poste a
Cont carico del nei rapporti con Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro ed disattesa ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 CP_3
istanza, così provvede:
1) condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di € 76486.40, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma,
via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
pagina 23 di 24 Cont 2) condanna a tenere indenne l' in ragione della metà delle somme Controparte_1
che la stessa sarà tenuta a pagare in favore di parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
3) condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 8000.00 per compensi, € 285.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese dell'ATP in favore di parte attrice, Controparte_5
liquidate in complessivi € 3500.00 per compensi, € 285.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed oltre le spese della ctu liquidate come da decreto del 26.11.2021;
5) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_5 [...]
liquidate in complessivi € 4850.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come CP_3
per legge.
Così deciso in Catania il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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