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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11557 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 5136/2024 Verbale dell'udienza del 9/12/2025 Per è presente l'avv. Cicala. CP_1
Per il sig. è presente l'avv. Di OR. CP_2
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate, in particolare, a quanto esposto e richiesto nelle note depositate il 6/12/2024 e 27/11/2025. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5136 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cicala, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via R. Bracco 15/a APPELLANTE E c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_3 C.F._1
LE Di OR e LU Di OR, presso il cui studio elett.te domicilia in Pollena Trocchia (NA) al viale Regina Elena n. 44 APPELLATO NONCHE'
, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
APPELLATE CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, CP_2 CP_4
e proponendo opposizione avverso
[...] Controparte_5 Controparte_6 la cartella n. 10020210004279402000, notificata a mezzo pec il 23.03.2022, relativa a sanzioni per violazione del c.d.s.. Nell'eccepire l'omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 201 CdS, nonché l'irregolarità della notifica della cartella a mezzo pec in violazione delle norme di settore, chiese l'annullamento della cartella impugnata e di tutti gli atti ad essa presupposti e dichiararsi la decadenza ex art. 201 Cds, con condanna dell' al pagamento delle spese Parte_1 di lite con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre gli enti impositori rimasero contumaci. Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 5548/2023, nel dichiarare la propria competenza, accolse la domanda;
rilevò la tempestività della stessa e, nel merito, l'omessa prova della notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella di pagamento opposta, dichiarando l'estinzione del credito vantato, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, ribadendo, essenzialmente, le medesime doglianze proposte nel giudizio di primo grado e, nello specifico, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto integro il contraddittorio, stante la notifica dell'atto introduttivo eseguita direttamente nei confronti delle Prefetture convenute anziché all'Avvocatura di Stato, erroneamente ritenuto sanato il vizio di nullità dell'atto di citazione, mancante della dichiarazione di residenza dell'opponente, nonché nell'aver dichiarato la propria competenza, e condannato al pagamento delle spese l'
[...]
, pur non avendo la stessa responsabilità in ordine alla fase precedente Parte_1
a quella propriamente esattoriale. Si è costituito il sig. , il quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2 dell'art. 342 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, mentre le , Controparte_7 benché regolarmente evocate, sono rimaste contumaci. L'appello è parzialmente fondato. In via preliminare ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato da
[...]
. Parte_1
Ciò premesso, sul primo motivo di appello, va considerato che il sig. ha introdotto CP_2 il giudizio a mezzo di un “atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento”. Nel corpo dell'atto, l'odierno appellato qualifica la propria domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c., facendo valere, però, in sostanza “il difetto di notifica dei presunti verbali di contravvenzione e, pertanto, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi l'iscrizione a ruolo”. Come si evince dalla lettura dell'atto, l'erronea qualificazione discende dall'applicazione di un principio (di cui a Cass. 3751/2016) da ritenersi superato a seguito della nota sentenza delle S.U. civili della S.C. n. 22080/2017 (secondo cui l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.). Tuttavia, come noto, l'utilizzo di una forma impropria non determina inammissibilità della domanda, salva la necessità di disporre il mutamento del rito (cfr. Cass. 758/2022 secondo cui nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione). La domanda, sotto il profilo “recuperatorio”, è da considerarsi tempestiva, in quanto la citazione è stata notificata dal sig. il 15/04/2022 a fronte di una cartella notificata CP_2 il 23/03/2022. L'errore nel non disporre il mutamento del rito potrebbe aver determinato un pregiudizio per la , in quanto P.A. assistita necessariamente dall'Avvocatura dello Stato. CP_4
Infatti, solo nell'opposizione recuperatoria, per la quale si applicano i principi del d.lgs. 150/2011, l'ente può difendersi in proprio (art. 6 comma 9 d.lgs. 150/2011 “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente” e art. 7 comma 8 “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”) mentre tale possibilità viene meno nei giudizi ordinari, come la domanda ex art. 615 c.p.c., e nel giudizio di appello (anche con riferimento a domanda di tipo recuperatorio - cfr. Cass. 15263/2018: In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato). Tanto premesso, si osserva che, nella specie, vi è discrasia tra la forma della domanda ed il suo contenuto. L'attore ha proposto una citazione ex art. 615 c.p.c. ancorché abbia fatto valere la invalidità della cartella per omessa notifica dei verbali sottostanti, il tutto, dunque, con funzione “recuperatoria”. Si ritiene che la causa non possa essere rimessa al primo giudice. Infatti, la notifica è stata curata presso la parte corretta, ancorché adoperando una forma errata. Ove si ritenga che l'errore abbia determinato un pregiudizio effettivo, si ritiene che solo la parte interessata possa dolersene. Se è vero che l'art. 354 c.p.c. prevede che la causa sia rimessa al primo giudice, ove vi sia una nullità “della notificazione dell'atto introduttivo”, si ritiene legittimata a far valere tale nullità solo la parte destinataria della notifica. In tal senso, appare militare il principio previsto dall'art. 294 c.p.c.: la parte “dichiarata contumace” può essere ammessa a compiere attività che gli sarebbero precluse se dimostra che la nullità della notificazione le ha impedito di avere conoscenza del processo (sulla applicazione di tale norma anche in presenza di notificazione nulla perché effettuata alla P.A. anziché all'Avvocatura, si veda Cass. 9938 del 12/05/2005). Inoltre, nella specie, non può non considerarsi che le posizioni dell'ente impositore e dell'esattore sono complementari ma non sovrapponibili;
l' eccepisce la propria CP_1 carenza di legittimazione per quanto concerne la parte di attività di altrui competenza;
da ciò consegue che l' non può ritenersi interessata ad eccepire un'irregolarità che ha CP_1 pregiudicato la difesa dell'ente impositore. Sul secondo motivo di gravame, va detto che non occorre esaminare approfonditamente la questione se la mancanza dell'indicazione della residenza dia luogo a nullità, dovendosi in ogni caso evidenziare che, per le finalità per cui tale elemento è richiesto dall'appellante, ovvero la verifica della competenza territoriale, la residenza non appare determinante. Infatti, come si è evidenziato, ancorché introdotta con forma errata, la domanda del sig.
è di natura recuperatoria e, quindi, sussiste la competenza del giudice di pace ove è CP_2 stata commessa la violazione (Cass. 5803 del 23/03/2015). Sulla violazione di tale criterio, l'appellante nulla ha dedotto, sicchè il motivo di appello va ritenuto infondato. Ancorchè questione non chiaramente veicolata in appello, anche il difetto di competenza per valore non sussiste (Cass. 25028 del 23/10/2017). Va considerato fondato, di contro, l'ultimo motivo attinente alle spese di lite. Le doglianze dell'appellante sul punto sono condivisibili. Di norma, l' è chiamata a rispondere delle spese sulla base del principio di causalità, CP_1 espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Tale principio non sembra applicabile pianamente a fronte di un'opposizione come quella di specie. Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza n. 22080 citata, come detto, si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite del primo grado vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Date le ulteriori questioni esaminate, di cui è indubbio il profilo di novità, anche le spese del presente grado vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 5548/2023 del Giudice di Pace di Barra, compensa le spese di lite del primo grado, nei rapporti tra il sig. e l' , CP_2 Controparte_8
- compensa, altresì, le spese di lite del presente grado tra le parti. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Per il sig. è presente l'avv. Di OR. CP_2
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate, in particolare, a quanto esposto e richiesto nelle note depositate il 6/12/2024 e 27/11/2025. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5136 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f. in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cicala, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via R. Bracco 15/a APPELLANTE E c.f.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_3 C.F._1
LE Di OR e LU Di OR, presso il cui studio elett.te domicilia in Pollena Trocchia (NA) al viale Regina Elena n. 44 APPELLATO NONCHE'
, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
APPELLATE CONTUMACI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e gli enti impositori, CP_2 CP_4
e proponendo opposizione avverso
[...] Controparte_5 Controparte_6 la cartella n. 10020210004279402000, notificata a mezzo pec il 23.03.2022, relativa a sanzioni per violazione del c.d.s.. Nell'eccepire l'omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 201 CdS, nonché l'irregolarità della notifica della cartella a mezzo pec in violazione delle norme di settore, chiese l'annullamento della cartella impugnata e di tutti gli atti ad essa presupposti e dichiararsi la decadenza ex art. 201 Cds, con condanna dell' al pagamento delle spese Parte_1 di lite con attribuzione ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari. Si costituì l'agente della riscossione, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, mentre gli enti impositori rimasero contumaci. Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 5548/2023, nel dichiarare la propria competenza, accolse la domanda;
rilevò la tempestività della stessa e, nel merito, l'omessa prova della notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella di pagamento opposta, dichiarando l'estinzione del credito vantato, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, ribadendo, essenzialmente, le medesime doglianze proposte nel giudizio di primo grado e, nello specifico, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto integro il contraddittorio, stante la notifica dell'atto introduttivo eseguita direttamente nei confronti delle Prefetture convenute anziché all'Avvocatura di Stato, erroneamente ritenuto sanato il vizio di nullità dell'atto di citazione, mancante della dichiarazione di residenza dell'opponente, nonché nell'aver dichiarato la propria competenza, e condannato al pagamento delle spese l'
[...]
, pur non avendo la stessa responsabilità in ordine alla fase precedente Parte_1
a quella propriamente esattoriale. Si è costituito il sig. , il quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_2 dell'art. 342 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, mentre le , Controparte_7 benché regolarmente evocate, sono rimaste contumaci. L'appello è parzialmente fondato. In via preliminare ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato da
[...]
. Parte_1
Ciò premesso, sul primo motivo di appello, va considerato che il sig. ha introdotto CP_2 il giudizio a mezzo di un “atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento”. Nel corpo dell'atto, l'odierno appellato qualifica la propria domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c., facendo valere, però, in sostanza “il difetto di notifica dei presunti verbali di contravvenzione e, pertanto, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi l'iscrizione a ruolo”. Come si evince dalla lettura dell'atto, l'erronea qualificazione discende dall'applicazione di un principio (di cui a Cass. 3751/2016) da ritenersi superato a seguito della nota sentenza delle S.U. civili della S.C. n. 22080/2017 (secondo cui l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.). Tuttavia, come noto, l'utilizzo di una forma impropria non determina inammissibilità della domanda, salva la necessità di disporre il mutamento del rito (cfr. Cass. 758/2022 secondo cui nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione). La domanda, sotto il profilo “recuperatorio”, è da considerarsi tempestiva, in quanto la citazione è stata notificata dal sig. il 15/04/2022 a fronte di una cartella notificata CP_2 il 23/03/2022. L'errore nel non disporre il mutamento del rito potrebbe aver determinato un pregiudizio per la , in quanto P.A. assistita necessariamente dall'Avvocatura dello Stato. CP_4
Infatti, solo nell'opposizione recuperatoria, per la quale si applicano i principi del d.lgs. 150/2011, l'ente può difendersi in proprio (art. 6 comma 9 d.lgs. 150/2011 “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente” e art. 7 comma 8 “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”) mentre tale possibilità viene meno nei giudizi ordinari, come la domanda ex art. 615 c.p.c., e nel giudizio di appello (anche con riferimento a domanda di tipo recuperatorio - cfr. Cass. 15263/2018: In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall'art. 1 l. n. 260 del 1958, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato). Tanto premesso, si osserva che, nella specie, vi è discrasia tra la forma della domanda ed il suo contenuto. L'attore ha proposto una citazione ex art. 615 c.p.c. ancorché abbia fatto valere la invalidità della cartella per omessa notifica dei verbali sottostanti, il tutto, dunque, con funzione “recuperatoria”. Si ritiene che la causa non possa essere rimessa al primo giudice. Infatti, la notifica è stata curata presso la parte corretta, ancorché adoperando una forma errata. Ove si ritenga che l'errore abbia determinato un pregiudizio effettivo, si ritiene che solo la parte interessata possa dolersene. Se è vero che l'art. 354 c.p.c. prevede che la causa sia rimessa al primo giudice, ove vi sia una nullità “della notificazione dell'atto introduttivo”, si ritiene legittimata a far valere tale nullità solo la parte destinataria della notifica. In tal senso, appare militare il principio previsto dall'art. 294 c.p.c.: la parte “dichiarata contumace” può essere ammessa a compiere attività che gli sarebbero precluse se dimostra che la nullità della notificazione le ha impedito di avere conoscenza del processo (sulla applicazione di tale norma anche in presenza di notificazione nulla perché effettuata alla P.A. anziché all'Avvocatura, si veda Cass. 9938 del 12/05/2005). Inoltre, nella specie, non può non considerarsi che le posizioni dell'ente impositore e dell'esattore sono complementari ma non sovrapponibili;
l' eccepisce la propria CP_1 carenza di legittimazione per quanto concerne la parte di attività di altrui competenza;
da ciò consegue che l' non può ritenersi interessata ad eccepire un'irregolarità che ha CP_1 pregiudicato la difesa dell'ente impositore. Sul secondo motivo di gravame, va detto che non occorre esaminare approfonditamente la questione se la mancanza dell'indicazione della residenza dia luogo a nullità, dovendosi in ogni caso evidenziare che, per le finalità per cui tale elemento è richiesto dall'appellante, ovvero la verifica della competenza territoriale, la residenza non appare determinante. Infatti, come si è evidenziato, ancorché introdotta con forma errata, la domanda del sig.
è di natura recuperatoria e, quindi, sussiste la competenza del giudice di pace ove è CP_2 stata commessa la violazione (Cass. 5803 del 23/03/2015). Sulla violazione di tale criterio, l'appellante nulla ha dedotto, sicchè il motivo di appello va ritenuto infondato. Ancorchè questione non chiaramente veicolata in appello, anche il difetto di competenza per valore non sussiste (Cass. 25028 del 23/10/2017). Va considerato fondato, di contro, l'ultimo motivo attinente alle spese di lite. Le doglianze dell'appellante sul punto sono condivisibili. Di norma, l' è chiamata a rispondere delle spese sulla base del principio di causalità, CP_1 espresso dalla Corte di legittimità, tra le altre, nella sentenza n. 7371/2017 secondo cui l'ommessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e - per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso - l'azione del privato, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (pur senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, solo la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 16412 del 2007; conf. Cass. n. 1532 del 2012). È quindi da ritenere che la sentenza d'appello abbia deciso la questione di diritto sulle spese processuali, in conformità alla giurisprudenza della Corte, tenuto conto del principio di causalità processuale. A riscontro della condanna in solido vanno richiamate, infatti, ripetute decisioni di legittimità (Cass. n. 23459 del 2011, n. 27154 del 2007). Al riguardo si è rilevato che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell'ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496 e n. 17052 del 2016). Tale principio non sembra applicabile pianamente a fronte di un'opposizione come quella di specie. Invero, occorre muovere dalla considerazione che il principio su riportato, pur ribadito in pronunce successive, è maturato in costanza di una giurisprudenza che ancora ricostruiva l'opposizione a cartella esattoriale come opposizione ex art. 615 c.p.c. Solo a partire dalla nota sentenza n. 22080 citata, come detto, si è consolidato l'orientamento in virtù del quale l'opposizione recuperatoria va proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Come noto, tale tipologia di opposizione, le cui caratteristiche sono state ribadite da ultimo dalla Corte nella recente ordinanza n. 3870/2024, è affatto peculiare, avendo la contestazione della cartella di pagamento, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. Sebbene sussista la concorrente legittimazione di ente impositore ed esattore, la stessa si giustifica esclusivamente sul presupposto che il vizio dell'atto presupposto si ripercuote in modo automatico sulla cartella e, dunque, la partecipazione dell'agente della riscossione ha la finalità di renderlo edotto dell'impugnativa, affinché possa meglio determinarsi in merito all'attività di sua competenza. La cartella rappresenta unicamente la fonte di conoscenza dell'atto presupposto e consente di recuperare il momento di tutela nei confronti dell'ente impositore, unico reale controinteressato. Il principio di causalità, così come applicato, non pare calzante poiché la reazione da parte dell'utente non è determinata da problematiche afferenti alla cartella, che risulta così “mera occasione” da cui scaturisce la controversia. Del resto, il suddetto principio prevede che non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa.. (Cass. 23459 del 2011). A conferma di ciò, l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”) prevede la chiamata in causa dell'ente impositore solo nell'ipotesi in cui la contestazione involga la pretesa sottostante. Tuttavia, quantomeno nella materia che ci occupa, il ricorso ex art. 7 d.lgs. 150/2011 non riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi” ma solo ed esclusivamente l'attività presupposta;
dunque, non si giustifica la soccombenza dell'esattore in un procedimento che non può avere ad oggetto il suo ambito di attività e di cui non ha determinato, dunque, la necessità. Pertanto, le spese di lite del primo grado vanno compensate nei confronti dell'agenzia della riscossione. Date le ulteriori questioni esaminate, di cui è indubbio il profilo di novità, anche le spese del presente grado vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza n. 5548/2023 del Giudice di Pace di Barra, compensa le spese di lite del primo grado, nei rapporti tra il sig. e l' , CP_2 Controparte_8
- compensa, altresì, le spese di lite del presente grado tra le parti. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco