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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente
AONDIO FRANCO, Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - C.so Promessi Sposi, 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P013D00026/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P013D00026/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P013D00026/2025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT
in data 29.03.2025 veniva notificato al Contribuente, a mezzo posta (ai sensi dell'art. 14 della Legge
20.11.1982 n. 890) l'Avviso di Accertamento in oggetto (Allegato Sub 1) per Omessa Presentazione della
Dichiarazione dei Redditi Annuale Modello Redditi PF/2020 Periodo di Imposta 2019, mediante il quale l'Ufficio, ai sensi degli art. 41 e 41-bis, considerando il contribuente residente e dimorante in Italia (sulla base del disposto dell'art. 2 DPR 917/78 e dell'art. 15 della Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di
Germania, con relativo protocollo, firmata a Bonn il 18.10.1989, ratificata con Legge n. 459 del
24.11.1992), gli attribuiva un Reddito di Lavoro Subordinato pari ad euro 47.587,99 prodotto in Germania alle dipendenze della Società di Trasporto Aereo Società_1 e conseguente liquidazione delle imposte complessive di euro 15.105,00 (IRPEF euro 14.135,00, Addizionale Regionale euro 727,00,
Addizionale Comunale euro 243,00) ed applicando le correlate sanzioni pari ad euro 26.584,80 ed interessi alla data del 27.05.2025 pari ad euro 2.966,37 oltre le spese di notifica per euro 8,75 e quindi per un totale generale di euro 44.664,92
Il ricorrente sostiene che il corrispettivo ricevuto dalla Società di Trasporto Aereo Società_1 ricade a pieno nella previsione di cui all'art. 15 comma 3 della Convenzione stipulata tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Federale di Germania, ratificata con Legge n. 459 del 24.11.1992 in vigore dal
26.12.1992 contro le doppie imposizioni, ove ne prevede la sua imponibilità solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa (Germania).
L'Ufficio sostiene che per l'assenza della locuzione “soltanto” nel par. 3 dell'art. 15 della Convenzione
Italia/ Germania i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero non sono tassati esclusivamente nello
Stato estero (Germania) ma anche nello Stato di residenza del contribuente (Italia).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti e i documenti allegati ritiene accoglibile il ricorso .
L'art. 15, comma 3, della “Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali”, ratificata con Legge 24 novembre 1992, n. 459, stabilisce: “Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa”.
Il comma 3 dell'art. 15 supera quanto previsto nei commi 1e 2 e individua con precisione una certa categoria di lavoratori e lo fa inserendo la frase “nonostante le disposizioni precedenti” La disquisizione relativa all'assenza dell'avverbio “soltanto “ utilizzata dall'Ufficio a sostegno della tesi della tassazione concorrente con altro Stato è da considerarsi non dirimente in quanto se si dovesse considerare la presenza o meno dell'avverbio “anche “ si otterrebbe un risultato contrario a quanto sostenuto dall'Ufficio.
Quanto sopra si riferisce ad un profilo qualitativo rispetto a quello quantitativo relativo ai giorni lavorati all'estero risulta che il ricorrente abbia svolto la propria attività per un periodo superiore a 183 giorni, dato non contestato dall'Ufficio .
La permanenza all'estero per un periodo superiore ai 183 giorni comporta il pagamento delle imposte in tale stato senza l'obbligo di dichiarazione in Italia.
Incontestato è anche il luogo in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa , in questo caso la Società di Trasporto Aereo Società_1 ha sede in Germania , rispettando quanto previsto nel comma 3 dell'art 15 di cui si discute.
La decisione di Codesta Corte rispecchia la costante e recentissima giurisprudenza formatasi in merito alla questione trattata .
(Primo Grado di Milano Sez. 10 del 10.03.2025 (Sentenza n. 1554/2025 depositata il 07.04.2025); - Primo
Grado di Milano Sez. 7 del 10.04.2025 (Sentenza n. 1735/2025 depositata il 15.04.2025); - Primo Grado di Milano Sez. 2 del 06.06.2025 (Sentenza n. 3008/2025 depositata il 04.07.2025); - Primo Grado di
Verona Sez. 2 del 26.05.2023 (Sentenza n. 225/2/2023 depositata il 23.06.2023); - Primo Grado di Cuneo
Sez. 2 del (Sentenza n. 155/2022 depositata il 08.11.2022); - Secondo Grado del Piemonte Sez. 2 del
21.03.2024 (Sentenza n. 267/2024 depositata il 22.05.2024, passata in giudicato).Cass Ord. 9725/21.
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio e la mancanza di una posizione unanime della giurisprudenza di merito, consentono di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
BARRACO GIANFRANCO, Presidente
AONDIO FRANCO, Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lecco - C.so Promessi Sposi, 27/c 23900 Lecco LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P013D00026/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P013D00026/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9P013D00026/2025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT
in data 29.03.2025 veniva notificato al Contribuente, a mezzo posta (ai sensi dell'art. 14 della Legge
20.11.1982 n. 890) l'Avviso di Accertamento in oggetto (Allegato Sub 1) per Omessa Presentazione della
Dichiarazione dei Redditi Annuale Modello Redditi PF/2020 Periodo di Imposta 2019, mediante il quale l'Ufficio, ai sensi degli art. 41 e 41-bis, considerando il contribuente residente e dimorante in Italia (sulla base del disposto dell'art. 2 DPR 917/78 e dell'art. 15 della Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di
Germania, con relativo protocollo, firmata a Bonn il 18.10.1989, ratificata con Legge n. 459 del
24.11.1992), gli attribuiva un Reddito di Lavoro Subordinato pari ad euro 47.587,99 prodotto in Germania alle dipendenze della Società di Trasporto Aereo Società_1 e conseguente liquidazione delle imposte complessive di euro 15.105,00 (IRPEF euro 14.135,00, Addizionale Regionale euro 727,00,
Addizionale Comunale euro 243,00) ed applicando le correlate sanzioni pari ad euro 26.584,80 ed interessi alla data del 27.05.2025 pari ad euro 2.966,37 oltre le spese di notifica per euro 8,75 e quindi per un totale generale di euro 44.664,92
Il ricorrente sostiene che il corrispettivo ricevuto dalla Società di Trasporto Aereo Società_1 ricade a pieno nella previsione di cui all'art. 15 comma 3 della Convenzione stipulata tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Federale di Germania, ratificata con Legge n. 459 del 24.11.1992 in vigore dal
26.12.1992 contro le doppie imposizioni, ove ne prevede la sua imponibilità solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa (Germania).
L'Ufficio sostiene che per l'assenza della locuzione “soltanto” nel par. 3 dell'art. 15 della Convenzione
Italia/ Germania i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero non sono tassati esclusivamente nello
Stato estero (Germania) ma anche nello Stato di residenza del contribuente (Italia).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti e i documenti allegati ritiene accoglibile il ricorso .
L'art. 15, comma 3, della “Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali”, ratificata con Legge 24 novembre 1992, n. 459, stabilisce: “Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa”.
Il comma 3 dell'art. 15 supera quanto previsto nei commi 1e 2 e individua con precisione una certa categoria di lavoratori e lo fa inserendo la frase “nonostante le disposizioni precedenti” La disquisizione relativa all'assenza dell'avverbio “soltanto “ utilizzata dall'Ufficio a sostegno della tesi della tassazione concorrente con altro Stato è da considerarsi non dirimente in quanto se si dovesse considerare la presenza o meno dell'avverbio “anche “ si otterrebbe un risultato contrario a quanto sostenuto dall'Ufficio.
Quanto sopra si riferisce ad un profilo qualitativo rispetto a quello quantitativo relativo ai giorni lavorati all'estero risulta che il ricorrente abbia svolto la propria attività per un periodo superiore a 183 giorni, dato non contestato dall'Ufficio .
La permanenza all'estero per un periodo superiore ai 183 giorni comporta il pagamento delle imposte in tale stato senza l'obbligo di dichiarazione in Italia.
Incontestato è anche il luogo in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa , in questo caso la Società di Trasporto Aereo Società_1 ha sede in Germania , rispettando quanto previsto nel comma 3 dell'art 15 di cui si discute.
La decisione di Codesta Corte rispecchia la costante e recentissima giurisprudenza formatasi in merito alla questione trattata .
(Primo Grado di Milano Sez. 10 del 10.03.2025 (Sentenza n. 1554/2025 depositata il 07.04.2025); - Primo
Grado di Milano Sez. 7 del 10.04.2025 (Sentenza n. 1735/2025 depositata il 15.04.2025); - Primo Grado di Milano Sez. 2 del 06.06.2025 (Sentenza n. 3008/2025 depositata il 04.07.2025); - Primo Grado di
Verona Sez. 2 del 26.05.2023 (Sentenza n. 225/2/2023 depositata il 23.06.2023); - Primo Grado di Cuneo
Sez. 2 del (Sentenza n. 155/2022 depositata il 08.11.2022); - Secondo Grado del Piemonte Sez. 2 del
21.03.2024 (Sentenza n. 267/2024 depositata il 22.05.2024, passata in giudicato).Cass Ord. 9725/21.
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio e la mancanza di una posizione unanime della giurisprudenza di merito, consentono di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.