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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2024, n. 46331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46331 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da 1. IC IA, nata a [...] il [...] 2. ET FA, nato a [...] il [...] 3. XH LE, nata in [...] il [...] 4. ET TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS ZA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore, avv. Anna IA Ciardo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi aderendo alle conclusioni del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46331 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dagli imputati IA IC, FA ET, TO ET e LE XH avverso la sentenza emessa in data 1 luglio 2022 dal locale Tribunale, in riforma delle decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IA IC in relazione ai reati ascrittile al capo B perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflittale;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti responsabili dei reati di cui al capo A (artt. 110, 81, 337 e 341-bis cod. pen.) loro ascritti e condannati a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che con unico comune atto del difensore deducono i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 157,158,159 cod. pen., 129 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui al capo A), richiesta dalla difesa, essendosi indicato il termine massimo di prescrizione la data del 23.01.2024, erroneamente ricomprendendo nel periodo di sospensione del decorso della prescrizione anche quello intercorso tra la udienza del 20.11.2018 e quella di rinvio del 24.09.2019, laddove alla data del 20.11.2018 il rinvio è stato disposto, seppur in coincidenza con l'astensione degli avvocati dalle udienze, per assenza del magistrato titolare del fascicolo e, quindi, per ragioni di ufficio, tanto che nel relativo verbale non viene attestata la sospensione del decorso dei termini di prescrizione del reato. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 337 cod. pen. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova. A fronte della dedotta contraddittorietà e lacunosità delle dichiarazioni rese dalle parti civili, la sentenza, nell'affermare la linearità e coerenza delle dichiarazioni, è incorsa in un travisamento della prova emergente sotto più profili: - In primo luogo, gli agenti di polizia municipale non si trovavano in "vari punti della vasta area nella quale eseguire il controllo" in quanto la contestazione era proprio l'aver impedito l'accesso all'area parcheggio, lasciandoli attendere all'esterno del cancello di ingresso;
- In secondo luogo, i fatti oggetto di contestazione è pacifico, secondo la prospettazione dell'accusa e per quanto ritenuto dal primo giudicante, che si siano svolti e contestualizzati in un solo momento, ossia all'esterno del cancello di ingresso allorquando si ritiene che gli odierni ricorrenti ne avrebbero impedito 2 l'ingresso agli agenti della Polizia Municipale sollecitando il controllo dell'area alla presenza anche di altri organi di pubblica sicurezza. Inoltre, non si comprende la corresponsabilità di TO ET rispetto ai fatti essendo emersa la circostanza della sua sopravvenuta presenza e della mancanza di ricordo da parte del teste IC su parole o frasi di minaccia da lui pronunciate. Così risulta frutto di travisamento della prova l'affermazione della sussistenza del reato per la sinergica azione di tutti e quattro gli imputati. 2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 337 cod. pen. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione alla assenza di violenza o minaccia idonea a elidere l'attività dei pubblici ufficiali, attestando la Corte di appello che gli agenti della Polizia di Stato hanno "escluso di aver assistito a condotte di minaccia e di violenza da parte degli imputati ed anche di avere visto che gli imputati esercitassero qualche forza contraria rispetto al cancello in modo da tenerlo chiuso", solo probabilisticamente affermando il proferimento di tali espressioni, pur attestando un aspetto di non coincidenza nelle versioni testimoniali della Polizia municipale e della Polizia di Stato (v. pg. 14 della sentenza). 2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 341-bis cod. pen. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova, essendo mancata l'argomentazione sulla deduzione difensiva in appello circa la insussistenza di prova rispetto alle espressioni offensive, alla loro specifica carica offensiva e all'ascrivibilità a ciascuno degli imputati. 2.5.Con il quinto motivo violazione degli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, 181 d. leg.vo n. 42/2004, 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione alla mancata evidenza della prova dell'insussistenza del reato sub B a carico della IC, in assenza di riscontro da parte dell'accusa "al di là di ogni ragionevole dubbio" ed essendo insufficiente il richiamo alle "risultanze processuali", "alle dichiarazioni rese dai testi Veter, IC e LO e ai "rilievi fotografici degli operatori di PG" e la "ponderata valutazione del Giudice di prime cure". 2.6. Con il sesto motivo violazione degli artt. 62-bis,114 e 118 cod. pen. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, svincolate da profili oggettivi e soggettivi. 3 2.7.Con il settimo motivo violazione degli artt. 81 cod. pen., 546, 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della pena irrogata nei confronti dei singoli imputati, non conforme al principio del favor rei pervenendosi a una pena finale frutto di una mera somma algebrica delle singole pene irrogate per ogni fattispecie di reato commessa. Ai ricorsi sono allegate la remissione di querela e relativa accettazione nonché revoca della costituzione di parte civile con notifica. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi è fondato e risulta assorbente. 2. La sentenza impugnata, nel computare 1.072 giorni di sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, annovera in tale periodo anche quello relativo al rinvio dalla udienza del 20.11.2018 al 24.9.2019. Inoltre, nel rilevare che il periodo di prescrizione massima scadeva il 15.2.2021, tenuto conto del richiamato complessivo periodo di sospensione, fissa la data di maturazione della prescrizione per il reato sub A)(commesso il 14.8.2013) alla data del 22.1.2024, computandosi l'intero giorno, rilevando che la sentenza di appello è stata emessa prima della mezzanotte del 22.1.2024, in cui la prescrizione non era maturata, venendo a realizzarsi alle ore 24 del 23.1.2024. 3. Rileva questa Corte che, dall'esame del verbale della udienza del 20.11.2018 allegato al ricorso risulta che tale udienza è stata rinviata alla successiva udienza del 24.9.2019 per assenza della titolare del processo d.ssa Torelli, ancorché in costanza della astensione dei difensori a seguito della apposita delibera dell'organo associativo. 4. Costituisce condiviso principio secondo il quale nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, De Rinaldis, Rv. 249909; conforme Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533). 4 Cosicché, nella specie, deve darsi prevalenza alla ragione - relativa alla composizione dell'ufficio giudicante - che ha giustificato il rinvio e il relativo periodo temporale, compreso tra il 20.11.2018 e il 24.9.2019, non può essere computato ai fini del decorso dei termini. Pertanto, deve essere rilevata la intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo A) anteriormente alla sentenza di appello. 4. Il secondo, terzo e quarto motivo sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione non sussistendo le condizioni per una declaratoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. pen. 5. Sono altresì assorbiti il sesto e settimo motivo sulla determinazione della pena. 6. Il quinto motivo relativo al reato sub B ascritto alla sola IA IC, è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle esposte specifiche ragioni di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. pen. sulla base degli indicati elementi di prova. 7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo A perché estinti per prescrizione. Deve essere dichiarato, nel resto, inammissibile il ricorso di IA IC.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo A perché estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso nell'interesse di IA IC. Così deciso il 22/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IS ZA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore, avv. Anna IA Ciardo, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi aderendo alle conclusioni del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46331 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dagli imputati IA IC, FA ET, TO ET e LE XH avverso la sentenza emessa in data 1 luglio 2022 dal locale Tribunale, in riforma delle decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IA IC in relazione ai reati ascrittile al capo B perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena inflittale;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale i predetti imputati sono stati riconosciuti responsabili dei reati di cui al capo A (artt. 110, 81, 337 e 341-bis cod. pen.) loro ascritti e condannati a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che con unico comune atto del difensore deducono i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 157,158,159 cod. pen., 129 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui al capo A), richiesta dalla difesa, essendosi indicato il termine massimo di prescrizione la data del 23.01.2024, erroneamente ricomprendendo nel periodo di sospensione del decorso della prescrizione anche quello intercorso tra la udienza del 20.11.2018 e quella di rinvio del 24.09.2019, laddove alla data del 20.11.2018 il rinvio è stato disposto, seppur in coincidenza con l'astensione degli avvocati dalle udienze, per assenza del magistrato titolare del fascicolo e, quindi, per ragioni di ufficio, tanto che nel relativo verbale non viene attestata la sospensione del decorso dei termini di prescrizione del reato. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 337 cod. pen. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova. A fronte della dedotta contraddittorietà e lacunosità delle dichiarazioni rese dalle parti civili, la sentenza, nell'affermare la linearità e coerenza delle dichiarazioni, è incorsa in un travisamento della prova emergente sotto più profili: - In primo luogo, gli agenti di polizia municipale non si trovavano in "vari punti della vasta area nella quale eseguire il controllo" in quanto la contestazione era proprio l'aver impedito l'accesso all'area parcheggio, lasciandoli attendere all'esterno del cancello di ingresso;
- In secondo luogo, i fatti oggetto di contestazione è pacifico, secondo la prospettazione dell'accusa e per quanto ritenuto dal primo giudicante, che si siano svolti e contestualizzati in un solo momento, ossia all'esterno del cancello di ingresso allorquando si ritiene che gli odierni ricorrenti ne avrebbero impedito 2 l'ingresso agli agenti della Polizia Municipale sollecitando il controllo dell'area alla presenza anche di altri organi di pubblica sicurezza. Inoltre, non si comprende la corresponsabilità di TO ET rispetto ai fatti essendo emersa la circostanza della sua sopravvenuta presenza e della mancanza di ricordo da parte del teste IC su parole o frasi di minaccia da lui pronunciate. Così risulta frutto di travisamento della prova l'affermazione della sussistenza del reato per la sinergica azione di tutti e quattro gli imputati. 2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 337 cod. pen. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione alla assenza di violenza o minaccia idonea a elidere l'attività dei pubblici ufficiali, attestando la Corte di appello che gli agenti della Polizia di Stato hanno "escluso di aver assistito a condotte di minaccia e di violenza da parte degli imputati ed anche di avere visto che gli imputati esercitassero qualche forza contraria rispetto al cancello in modo da tenerlo chiuso", solo probabilisticamente affermando il proferimento di tali espressioni, pur attestando un aspetto di non coincidenza nelle versioni testimoniali della Polizia municipale e della Polizia di Stato (v. pg. 14 della sentenza). 2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 341-bis cod. pen. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova, essendo mancata l'argomentazione sulla deduzione difensiva in appello circa la insussistenza di prova rispetto alle espressioni offensive, alla loro specifica carica offensiva e all'ascrivibilità a ciascuno degli imputati. 2.5.Con il quinto motivo violazione degli artt. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001, 181 d. leg.vo n. 42/2004, 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione alla mancata evidenza della prova dell'insussistenza del reato sub B a carico della IC, in assenza di riscontro da parte dell'accusa "al di là di ogni ragionevole dubbio" ed essendo insufficiente il richiamo alle "risultanze processuali", "alle dichiarazioni rese dai testi Veter, IC e LO e ai "rilievi fotografici degli operatori di PG" e la "ponderata valutazione del Giudice di prime cure". 2.6. Con il sesto motivo violazione degli artt. 62-bis,114 e 118 cod. pen. 192 cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e), 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione e travisamento della prova in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, svincolate da profili oggettivi e soggettivi. 3 2.7.Con il settimo motivo violazione degli artt. 81 cod. pen., 546, 125,177 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della pena irrogata nei confronti dei singoli imputati, non conforme al principio del favor rei pervenendosi a una pena finale frutto di una mera somma algebrica delle singole pene irrogate per ogni fattispecie di reato commessa. Ai ricorsi sono allegate la remissione di querela e relativa accettazione nonché revoca della costituzione di parte civile con notifica. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dei ricorsi è fondato e risulta assorbente. 2. La sentenza impugnata, nel computare 1.072 giorni di sospensione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, annovera in tale periodo anche quello relativo al rinvio dalla udienza del 20.11.2018 al 24.9.2019. Inoltre, nel rilevare che il periodo di prescrizione massima scadeva il 15.2.2021, tenuto conto del richiamato complessivo periodo di sospensione, fissa la data di maturazione della prescrizione per il reato sub A)(commesso il 14.8.2013) alla data del 22.1.2024, computandosi l'intero giorno, rilevando che la sentenza di appello è stata emessa prima della mezzanotte del 22.1.2024, in cui la prescrizione non era maturata, venendo a realizzarsi alle ore 24 del 23.1.2024. 3. Rileva questa Corte che, dall'esame del verbale della udienza del 20.11.2018 allegato al ricorso risulta che tale udienza è stata rinviata alla successiva udienza del 24.9.2019 per assenza della titolare del processo d.ssa Torelli, ancorché in costanza della astensione dei difensori a seguito della apposita delibera dell'organo associativo. 4. Costituisce condiviso principio secondo il quale nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, De Rinaldis, Rv. 249909; conforme Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533). 4 Cosicché, nella specie, deve darsi prevalenza alla ragione - relativa alla composizione dell'ufficio giudicante - che ha giustificato il rinvio e il relativo periodo temporale, compreso tra il 20.11.2018 e il 24.9.2019, non può essere computato ai fini del decorso dei termini. Pertanto, deve essere rilevata la intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo A) anteriormente alla sentenza di appello. 4. Il secondo, terzo e quarto motivo sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione non sussistendo le condizioni per una declaratoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. pen. 5. Sono altresì assorbiti il sesto e settimo motivo sulla determinazione della pena. 6. Il quinto motivo relativo al reato sub B ascritto alla sola IA IC, è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle esposte specifiche ragioni di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. pen. sulla base degli indicati elementi di prova. 7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo A perché estinti per prescrizione. Deve essere dichiarato, nel resto, inammissibile il ricorso di IA IC.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo A perché estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso nell'interesse di IA IC. Così deciso il 22/10/2024.