Decreto cautelare 28 novembre 2022
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/12/2025, n. 22175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22175 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22175/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14378/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14378 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Casabona, Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
del Decreto del Ministero dell''Istruzione – U.S.R. -OMISSIS- - Istituto Comprensivo Statale " -OMISSIS- " notificato in data 28.07.-OMISSIS- che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell''erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo al ricorrente, decreta “ per quanto esposto in premessa, l''esclusione dalla graduatoria di I Fascia GPS -OMISSIS- dell''aspirante docente-OMISSIS- ";
nonché per l''annullamento
di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del MI – USR -OMISSIS-, per i quali si formula sin d''ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l''accertamento del diritto del ricorrente ad essere incluso nelle graduatorie di merito per le classi di concorso per le quali è stato escluso, precisamente -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa ES FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS- ha conseguito l'abilitazione “TFA materia” all'estero, in un Paese UE (Spagna) entro il 20 luglio -OMISSIS-, così come richiesto dall'O.M. n. 112/-OMISSIS-.
In data 12 ottobre -OMISSIS- ha presentato domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per le discipline: -OMISSIS- Scienze Giuridico-Economiche e ADSS Sostegno Scuola secondaria di secondo Grado.
Con decreto del 28 luglio -OMISSIS- n. 0006604 è stato escluso dalla graduatoria di I fascia GPS -OMISSIS-, “ considerato che l'aspirante ha dichiarato, quale titolo di accesso alla graduatoria di I fascia GPS -OMISSIS- (SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE) il conseguimento dell'abilitazione dopo il termine di presentazione della domanda ma entro il 20 luglio -OMISSIS-; tenuto conto che l’aspirante non ha sciolto la riserva in quanto la procedura concorsuale, alla data del 20 luglio -OMISSIS-, non è stata espletata ”.
Con il ricorso in esame il Sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto decreto.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
- “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, ingiustizia e disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà, omessa motivazione e sviamento di funzione ”: sarebbe illegittima l'O.M. n. 112/-OMISSIS-, nella parte in cui (art. 7) prevede l'inclusione in graduatoria degli abilitati all'estero solo ove fossero già in possesso dell'abilitazione e del riconoscimento entro la medesima data del 20.07.-OMISSIS-. Costituirebbe “ circostanza impossibile ” conseguire entro la medesima data (20.07.-OMISSIS-) sia l'abilitazione all'estero sia il decreto di riconoscimento del Ministero Italiano;
- “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, ingiustizia e disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà, omessa motivazione e sviamento di funzione ”: la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva per gli abilitati all'estero, in attesa di riconoscimento, andrebbe individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare, di regola, effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile.
Con ordinanza n.493 del 25 gennaio 2023 - non appellata - è stata respinta l’istanza cautelare “ Ritenuto che, anche a prescindere dalla questione della eventuale tardività dell’impugnazione, i motivi di ricorso non appaiono fondati essendo stata la domanda di riconoscimento presentata oltre il termine fissato dall’ordinanza impugnata ”.
Alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
2. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio -OMISSIS-, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali, atteso il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
SA SS, Presidente
ES FE, Primo Referendario, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FE | SA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.