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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa LI M. CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6900/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Giulia Selano, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato
Tribunale del lavoro, contestando con varie argomentazioni le conclusioni rassegnate dal dott. Per_1
quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O. (n.r.g. 8261/2023) ed invocando
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- a) dichiarare, affinchè venga a formarsi il giudicato, che al ricorrente spetta il diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da una data successiva;
…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P., il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del
17.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. pagina 1 di 3 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 L. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%.
L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nella fase di accertamento tecnico preventivo – Persona_1 dopo aver nuovamente sottoposto a visita l'assicurato ed aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Esaminando la documentazione medica di formazione successiva depositata da parte ricorrente, la percentuale d'invalidità viene ricalcolata applicando le tabelle di legge del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992, con l'applicazione della formula riduzionistica per infermità plurime coesistenti mediante la formula IT = IP1+IPP2 – (IP1x IP2); Valutazione Infermità n. 1 Codice 6485 con criterio analogico: 20% Infermità n. 2 Codice 2007 con criterio diretto: 70% Procedendo con il calcolo riduzionistico, si ottiene una percentuale pari al 75%. Conclusioni L'esame della nuova documentazione medica modifica le conclusioni rese nella perizia in atti. Il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: 1) Esiti di interventi di chirurgia bariatrica per obesità Parte_1 patologica 2) Epilessia localizzata con crisi pluriquotidiane in trattamento. Il ricorrente per le infermità da cui è affetto ha subito un indubbio aggravamento delle sue condizioni di salute, è da ritenere pertanto invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 75% e decorrenza dal 08/05/2024 ossia dalla data del referto specialistico
Neurologico di nuova e successiva produzione. …”.
2.4. In definitiva, il C.T.U. ha ritenuto invalido nella misura del 75% dall'8 maggio 2024. Parte_1
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti. pagina 2 di 3 Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario per godere Parte_1 dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dall'8 maggio 2024.
Non può, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva nono solo a quella di presentazione della domanda amministrativa (21.10.2022), ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento tecnico preventivo avvenuto in data 29.9.2023
(v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1° marzo 2025, n. 5422).
Si configura, pertanto, una situazione processuale qualificabile come soccombenza parziale sul piano temporale, poiché “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass. Sez.
Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase) liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili a decorrere dall'8.5.2024;
b) compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LI M. CC
pagina 3 di 3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa LI M. CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6900/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Giulia Selano, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1 del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato
Tribunale del lavoro, contestando con varie argomentazioni le conclusioni rassegnate dal dott. Per_1
quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O. (n.r.g. 8261/2023) ed invocando
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- a) dichiarare, affinchè venga a formarsi il giudicato, che al ricorrente spetta il diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, sin dalla data della domanda amministrativa ovvero da una data successiva;
…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P., il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del
17.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. pagina 1 di 3 2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 L. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%.
L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nella fase di accertamento tecnico preventivo – Persona_1 dopo aver nuovamente sottoposto a visita l'assicurato ed aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Esaminando la documentazione medica di formazione successiva depositata da parte ricorrente, la percentuale d'invalidità viene ricalcolata applicando le tabelle di legge del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992, con l'applicazione della formula riduzionistica per infermità plurime coesistenti mediante la formula IT = IP1+IPP2 – (IP1x IP2); Valutazione Infermità n. 1 Codice 6485 con criterio analogico: 20% Infermità n. 2 Codice 2007 con criterio diretto: 70% Procedendo con il calcolo riduzionistico, si ottiene una percentuale pari al 75%. Conclusioni L'esame della nuova documentazione medica modifica le conclusioni rese nella perizia in atti. Il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: 1) Esiti di interventi di chirurgia bariatrica per obesità Parte_1 patologica 2) Epilessia localizzata con crisi pluriquotidiane in trattamento. Il ricorrente per le infermità da cui è affetto ha subito un indubbio aggravamento delle sue condizioni di salute, è da ritenere pertanto invalido con una riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 75% e decorrenza dal 08/05/2024 ossia dalla data del referto specialistico
Neurologico di nuova e successiva produzione. …”.
2.4. In definitiva, il C.T.U. ha ritenuto invalido nella misura del 75% dall'8 maggio 2024. Parte_1
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti. pagina 2 di 3 Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario per godere Parte_1 dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dall'8 maggio 2024.
Non può, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione, condividendosi in proposito l'orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva nono solo a quella di presentazione della domanda amministrativa (21.10.2022), ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento tecnico preventivo avvenuto in data 29.9.2023
(v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1° marzo 2025, n. 5422).
Si configura, pertanto, una situazione processuale qualificabile come soccombenza parziale sul piano temporale, poiché “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass. Sez.
Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase) liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili a decorrere dall'8.5.2024;
b) compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LI M. CC
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