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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11/2021 (+ r.g. n. 271/2021 e 564/2022), promossa da:
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Grosseto, Via Cadorna, 15, presso lo studio dell'Avv. ESMERALDA PARENTINI che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. , con la mandataria in Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Lucca, viale Europa n. 780, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA GUADAGNI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.;
e
(C.F. , con la mandataria (già Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 CP_5
, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3,
[...]
presso lo studio dell'avv. GIOVANNA CILLERAI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE (C.F. , con la mandataria in TR P.IVA_4 Controparte_8
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Lucca, viale Europa n. 780, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA GUADAGNI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 278/2013
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotta da
[...]
all'esito dell'ordinanza emessa in data 28.10.2020, con la quale il GE ha accolto Parte_1
parzialmente l'istanza di sospensione dallo stesso formulata unitamente al ricorso in opposizione.
In particolare, parte attrice chiedeva accertarsi:
- il difetto di legittimazione attiva di di titolarità Controparte_1 Controparte_3
del credito non avendo gli intervenuti ex art. 111 c.p.c. fornito la prova dell'inclusione del credito intimato nell'operazione di cessione in blocco (motivo da qualificarsi ex art 615 c.p.c.);
- l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto in data 30.7.2008 con e Controparte_9
dei contratti sottoscritti con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 14.5.2009, 3.5.2010,
7.10.2009 a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. per assenza di effettiva traditio delle somme mutuate (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto Controparte_3
e in diritto e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di opposizione, condannare parte opponente al pagamento di € 2.402.877,88.
Si costituiva quale successore di , chiedendo il rigetto TR Controparte_1
delle domande attoree e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di opposizione,
condannare parte attrice al pagamento di € 863.049,61.
All'udienza del 13.7.2021, dichiarata la contumacia di , veniva Controparte_6
disposta la riunione al presente giudizio della causa n. 271/2021, avente ad oggetto il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotta da quale cessionaria di TR , sempre all'esito dell'ordinanza emessa in data 28.10.2020, con la quale, invero, Controparte_1
il GE accoglieva l'istanza di sospensione formulata da sotto il profilo del Parte_1
difetto di legittimazione ad agire. In particolare, quale successore di TR
chiedeva, previo rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. accertarsi: Controparte_1
- la legittimazione attiva di quale cessionaria di Controparte_1 CP_9
- l'idoneità del contratto di mutuo intimato a valere quale idoneo titolo esecutivo.
Si costituiva nella causa n. 271/2021 deducendo il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di nonché di Controparte_1 TR
All'udienza del 13.7.2021 venivano, altresì, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 6.12.2022 le parti davano atto della pendenza di altro giudizio rubricato al n.
564/2022 introdotto da avente ad oggetto il merito di altra opposizione, Parte_1
formulata nell'ambito della medesima procedura esecutiva tra le stesse parti, introdotto all'esito dell'ordinanza del GE del 6.12.2021, nonché dell'estinzione della procedura esecutiva n. 278/2013
R.G.EI. e la causa veniva rinviata al fine di verificare i presupposti per la riunione.
In particolare, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 564/2022 R.G. l'odierna attrice deduceva:
- il difetto di legittimazione attiva di TR
- l'inidoneità del contratto di mutuo azionato da a valere quale titolo esecutivo CP_9
per l'assenza di effettiva traditio;
- la nullità dei contratti di mutuo sottoscritti con e con Banca Monte dei Paschi CP_9
di Siena per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
All'udienza del 12.9.2023, disposta la riunione della causa n. 564/2022, venivano sollecitate le parti alla luce della decisione del Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e dell'estinzione dell'esecuzione, a valutare una soluzione transattiva.
All'udienza del 17.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che le parti hanno rappresentato che nelle more del presente giudizio è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva n. 278/2013.
Al riguardo occorre precisare che, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. Cass. Civ. n. 15761/2014).
Ciò detto, le parti hanno insistito per la decisione del presente giudizio, precisando le rispettive conclusioni.
Ciò detto, preliminarmente occorre procedere alla disamina dell'eccepito difetto di legittimazione attiva come formulato dall'odierna attrice.
Al riguardo, occorre precisare che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne consegue che fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Invero, anche l'eventuale mancata prova circa l'avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese, non andrebbe, comunque, ad inficiare la validità della cessione trattandosi di onere previsto ai soli fini pubblicitari.
Ciò detto, occorre, tuttavia, precisare che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Ciò detto, va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Nel caso di specie con ricorso in opposizione parte attrice ha contestato la titolarità del credito intimato nell'esecuzione forzata da e da in ragione della mancata prova CP_3 CP_1
dell'inclusione nel contratto di cessione del credito, non contestando, tuttavia, l'operazione di cessione di un blocco di crediti.
Ebbene, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. “In tal caso, infatti,
in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo
non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più
precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute
nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione
da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se
esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco
al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”(cfr. Cass. n.
17944/2023).
Nel caso di specie, ha depositato l'avviso n. 151 del 23.12.2017 pubblicato in Gazzetta CP_3
Ufficiale da cui risulta che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha ceduto a un CP_3 insieme di crediti individuati secondo i seguenti criteri: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge
italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente
al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici
risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal
beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia
alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia
prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione
ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in
relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”.
Alla luce del contenuto dell'avviso di cessione, è possibile ritenere con ragionevole certezza che il credito derivante dal mutuo ipotecario per cui è causa sia stato assegnato all'odierna attrice,
trattandosi di rapporto regolato dalla legge italiana e risultando essere un credito classificato in sofferenza.
Peraltro, la stessa disponibilità del titolo esecutivo può costituire elemento decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito (cfr. Cass n. 10200/2021) e nel caso di specie Parte_2
intervenuta nell'esecuzione in forza dei contratti di mutuo sottoscritti con Banca Monte dei Paschi
di Siena.
Ebbene, alla luce di quanto sopra motivato, tra le posizioni cedute a risulta ricompresa la CP_3
posizione dell'odierno opponente.
Quanto alla posizione di deve rilevarsi che ha prodotto avviso Controparte_1 CP_7
di cessione pubblica in G.U. al n. 148 del 16.12.2017, poi integrato con avviso n. 152 del 28.12.2017,
ove emerge che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Controparte_1
Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di Controparte_9
crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 ha acquistato pro-soluto da Controparte_9
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)
di derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura Controparte_9
di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel
periodo compreso tra 1974 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare
della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre
2016 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la
conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da
parte del cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet
www.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
Sul sito internet è disponibile apposita lista in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Ebbene, il credito de quo, relativo al contratto di mutuo fondiario del 30.7.2008 rientra tra i contratti di finanziamento ipotecari stipulati nel periodo di riferimento indicato nell'operazioni di cessione,
compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016.
Inoltre, non risulta precipuamente contestato che il debitore fosse stato classificato a sofferenza,
come risulta tra l'altro, dall'atto di precetto ove si fa espresso riferimento alla revoca di tutti gli affidamenti concessi al La Darsena S.r.l. [che poi ha ceduto il proprio ramo di azienda a
[...]
. Parte_1
Inoltre, come già argomentato, risulta elemento rilevante la circostanza che ai fini dell'introduzione della procedura esecutiva in oggetto, fosse nella disponibilità del contratto di mutuo CP_1
del 30.7.2008.
Quanto alle ulteriori operazioni di cessione del credito di cui al contratto di mutuo del 30.7.2008
deve rilevarsi che:
- dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 10.12.2020 emerge che in data 3 dicembre 2020 ha concluso con (il “Cedente”) un Controparte_8 Controparte_1
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, acquistando “i crediti di titolarità del Cedente che alle
00.01 del 1° agosto 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i
“Crediti”): (a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati
in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in
sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti). con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati
rispettino uno o più dei seguenti criteri: (i) il relativo immobile a garanzia del Credito è stato acquistato
da (ii) il relativo debitore sia residente all'estero; (iii) facciano riferimento a debitori CP_10
aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio nei suoi uffici in Persona_1
Via Barberini n.50 (Roma), Repertorio numero 14575 Raccolta numero 7135 e pubblicata sul seguente
sito internet https:// www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/”;
- dall'avviso n. 146 del 15.12.2020 emerge che nell'ambito di un'operazione TR
di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti ha acquistato da
[...]
(il "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli Controparte_8
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), concluso in data 11 dicembre
2020 dal Cedente “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone
fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo 2019,
qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun
debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti
vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. I crediti ceduti sono specificatamente
individuati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonche' la
conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a
disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul
seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino all'estinzione
del relativo Credito ceduto”;
- dall'avviso n. 56 del 13.5.2021 emerge che in data 6 maggio 2021 ha Controparte_1
concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in TR
blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario avente ad oggetto i crediti individuati secondo i seguenti criteri cumulativi: “(a) sono stati precedentemente ceduti a
e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, TR
come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 146 del 15 dicembre 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti
sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto originario
di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(e) fanno riferimento a debitori aventi (i) il numero
di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di
cui alla lista consultabile presso il Notaio nei suoi uffici in Via Barberini n.50, Persona_1
Roma, Repertorio numero 15558 Raccolta numero 7613 e pubblicata sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/”.
Ebbene, i criteri ivi individuati risultano specifici e consentono di individuare il credito oggetto del presente giudizio.
Inoltre, deve rilevarsi che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Ebbene, ha depositato n. 4 dichiarazioni di cessione e in particolare: CP_7
- missiva con cui dichiara espressamente che tra i crediti oggetto di cessione, CP_9
stipulata con della quale è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. del CP_1
16.12.2017 n. 148 è stato incluso il credito di cui al mutuo fondiario del 30.7.2008 sottoscritto da La Darsena s.r.l.;
- missiva con cui dichiara espressamente che tra i crediti oggetto di cessione, CP_1
stipulata con ella quale è stata data notizia mediante pubblicazione Controparte_8
in G.U. del 10.12.2020 n. 144 è stato incluso il credito di cui al mutuo fondiario del 30.7.2008
sottoscritto da La Darsena s.r.l.;
- missiva con cui dichiara espressamente che tra i crediti oggetto di Controparte_8
cessione, stipulata con della quale è stata data notizia mediante pubblicazione CP_7
in G.U. del 15.12.2020 n. 146 è stato incluso il credito di cui al mutuo fondiario del 30.7.2008
sottoscritto da La Darsena s.r.l.;
- missiva con cui dichiara espressamente che tra i crediti oggetto di cessione, CP_7
stipulata con della quale è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. del CP_1
6.5.2021 n. 56 è stato incluso il credito di cui al mutuo fondiario del 30.7.2008 sottoscritto da
La Darsena s.r.l.
Ebbene, alla luce di quanto dedotto, devono rigettarsi i motivi di opposizione formulati dall'odierna attrice in punto di titolarità del credito e conseguente legittimazione ad agire.
Ciò detto, parte attrice con ulteriore motivo di opposizione ha chiesto accertarsi l'idoneità del contratto di mutuo del 30.7.2008, con cui ha avviato l'esecuzione in oggetto, e Controparte_9
dei contratti intimati da Banca Monte dei Paschi di Siena del 14.5.2009, del 3.5.2010 e del 7.10.2009 a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. per assenza di effettiva traditio delle somme mutuate a valere quali idonei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c.
Sul punto, parte opponente ha dedotto la sussistenza di contratti di mutuo cd “condizionati” per assenza di effettiva traditio delle somme mutuate rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova.
Ebbene, la tematica che viene in rilievo è quella del contratto di mutuo c.d. “condizionato” - al quale si nega la natura di titolo esecutivo giacché, in luogo di perfezionarsi con la dazione del denaro, ha efficacia meramente obbligatoria della successiva erogazione - e la ricorrenza di tale figura nel caso di specie.
Deve rilevarsi che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità anche giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass., Sez. III,
27 agosto 2015, n. 17194).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che nel contratto di mutuo del 3.5.2010 all'art. 1 le parti prevedevano “la Banca concede alla parte mutuataria che accetta un finanziamento dell'importo di Euro
1.000.000,00” e al successivo art. 3 “la predetta somma sarà erogata dalla Banca dopo che la Parte mutuataria
avrà fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni
ostative ad eccezione di quelle indicate all'articolo 13 […]. La banca a fronte di specifica richiesta di erogazione
della Parte mutuataria, provvederà ad effettuare il versamento delle somme al netto degli importi trattenuti
dalla Banca ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 9 sul conto corrente a Lei intestato […]”. Inoltre,
con successivo atto di erogazione e quietanza la parte mutuataria dava atto di aver ricevuto l'intero importo del finanziamento, rilasciandone quietanza.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per poter valutare la realità del contratto di mutuo, e quindi, per poterne valutare l'idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo,
l'esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale
(v. anche Cass. n. 19738 del 2014). Invero, per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero congiuntamente con l'atto di quietanza.
Ne consegue, in ragione del deposito del successivo atto di erogazione finale, la sussistenza di un idoneo titolo esecutivo. Quanto agli ulteriori contratti di mutuo oggetto della presente opposizione deve rilevarsi che:
- nel contratto di mutuo del 30.7.2008 all'art. 1 le parti stabilivano che “la Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 – T.U. delle legge
bancarie, es alle condizioni appresso indicate un mutuo, in convenzione FIDI TOSCANA, di Euro
800.000,00 (euro ottocentomila/00) alla parte mutuataria che accetta […] la parte mutuataria dichiara
di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria
quietanza”; al numero uno del capitolato delle condizioni (All. B al contratto) le parti hanno poi convenuto la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa;
CP_11
- nel contratto di mutuo del 14.5.2009 all'art. 3 le parti prevedevano “la consegna la somma CP_9
di Euro 500.000,00 alla parte mutuataria, che rilascia con la sottoscrizione del presente contratto
ampia e liberatoria quietanza”. Le parti nel medesimo articolo pattuivano la costituzione di un deposito infruttifero;
- nel contratto di mutuo del 7.10.2009 all'art. 3 le parti prevedevano “la Banca consegna la somma di Euro 750.000,00 alla parte mutuataria, che rilascia con la sottoscrizione del presente contratto
ampia e liberatoria quietanza”. Le parti nel medesimo articolo pattuivano poi la costituzione di un deposito infruttifero presso la banca stessa.
Con specifico riguardo, alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato presso la al mutuatario si è poi chiarito che: “ai fini del perfezionamento del contratto di CP_9
mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito
mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi,
anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere
svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”(cfr. da ultimo
Cass. Sez. III, n. 9229/2022). In definitiva il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà - ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
Ne deriva, in prima battuta, che il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, o la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei,
in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.
Tale orientamento è stato poi di recente confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in
cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a
disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di
restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia
contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione
dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass.
S.U. n. 5968/2025).
Ciò detto, i contratti di mutuo intimati, prevendo la costituzione di un deposito infruttifero e,
dunque, la messa a disposizione delle somme mutuate al mutuatario, risultano, alla luce delle suesposte argomentazioni, idonei titoli ex art. 474 c.p.c.
Parimenti, infondato, risulta il motivo di opposizione relativo alla nullità dei contratti in oggetto per superamento del limite di finanziabilità.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che “il credito fondiario ha per oggetto
la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo
grado su immobili”, prevede, al comma 2, che “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR
[Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti,
individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le
ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Ebbene, il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale limite di finanziabilità, quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative,
soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
Ciò detto, deve ribadirsi l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385
del 1993, non è valutabile quale elemento essenziale del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto (cfr. Cass. S.U. n.
33719/2022, ribadito da Cass. n. 7949/2023).
In conclusione, alcuna ipotesi di nullità del contratto di mutuo è ravvisabile nell'ipotesi dell'eventuale superamento del limite di finanziabilità cui all'art. 38 TUB.
Ne consegue il rigetto delle opposizioni.
Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e dell'effettiva attività svolta dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le opposizioni;
2. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
con ma mandataria (già che liquida in € CP_3 CP_4 Controparte_5
22.426,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge;
in favore di con la mandataria TR [...]
he liquida in € 7.646,00 per compenso professionale oltre al rimborso Controparte_8
forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e in favore di con CP_1
la mandataria che liquida in complessivi € 14.780,00 per Controparte_2 compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, lì 08/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11/2021 (+ r.g. n. 271/2021 e 564/2022), promossa da:
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Grosseto, Via Cadorna, 15, presso lo studio dell'Avv. ESMERALDA PARENTINI che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. , con la mandataria in Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Lucca, viale Europa n. 780, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA GUADAGNI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.;
e
(C.F. , con la mandataria (già Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 CP_5
, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3,
[...]
presso lo studio dell'avv. GIOVANNA CILLERAI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
e
Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE (C.F. , con la mandataria in TR P.IVA_4 Controparte_8
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Lucca, viale Europa n. 780, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA GUADAGNI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. 278/2013
R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 24.9.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotta da
[...]
all'esito dell'ordinanza emessa in data 28.10.2020, con la quale il GE ha accolto Parte_1
parzialmente l'istanza di sospensione dallo stesso formulata unitamente al ricorso in opposizione.
In particolare, parte attrice chiedeva accertarsi:
- il difetto di legittimazione attiva di di titolarità Controparte_1 Controparte_3
del credito non avendo gli intervenuti ex art. 111 c.p.c. fornito la prova dell'inclusione del credito intimato nell'operazione di cessione in blocco (motivo da qualificarsi ex art 615 c.p.c.);
- l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto in data 30.7.2008 con e Controparte_9
dei contratti sottoscritti con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 14.5.2009, 3.5.2010,
7.10.2009 a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. per assenza di effettiva traditio delle somme mutuate (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto Controparte_3
e in diritto e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di opposizione, condannare parte opponente al pagamento di € 2.402.877,88.
Si costituiva quale successore di , chiedendo il rigetto TR Controparte_1
delle domande attoree e in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di opposizione,
condannare parte attrice al pagamento di € 863.049,61.
All'udienza del 13.7.2021, dichiarata la contumacia di , veniva Controparte_6
disposta la riunione al presente giudizio della causa n. 271/2021, avente ad oggetto il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotta da quale cessionaria di TR , sempre all'esito dell'ordinanza emessa in data 28.10.2020, con la quale, invero, Controparte_1
il GE accoglieva l'istanza di sospensione formulata da sotto il profilo del Parte_1
difetto di legittimazione ad agire. In particolare, quale successore di TR
chiedeva, previo rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. accertarsi: Controparte_1
- la legittimazione attiva di quale cessionaria di Controparte_1 CP_9
- l'idoneità del contratto di mutuo intimato a valere quale idoneo titolo esecutivo.
Si costituiva nella causa n. 271/2021 deducendo il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di nonché di Controparte_1 TR
All'udienza del 13.7.2021 venivano, altresì, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 6.12.2022 le parti davano atto della pendenza di altro giudizio rubricato al n.
564/2022 introdotto da avente ad oggetto il merito di altra opposizione, Parte_1
formulata nell'ambito della medesima procedura esecutiva tra le stesse parti, introdotto all'esito dell'ordinanza del GE del 6.12.2021, nonché dell'estinzione della procedura esecutiva n. 278/2013
R.G.EI. e la causa veniva rinviata al fine di verificare i presupposti per la riunione.
In particolare, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 564/2022 R.G. l'odierna attrice deduceva:
- il difetto di legittimazione attiva di TR
- l'inidoneità del contratto di mutuo azionato da a valere quale titolo esecutivo CP_9
per l'assenza di effettiva traditio;
- la nullità dei contratti di mutuo sottoscritti con e con Banca Monte dei Paschi CP_9
di Siena per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
All'udienza del 12.9.2023, disposta la riunione della causa n. 564/2022, venivano sollecitate le parti alla luce della decisione del Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e dell'estinzione dell'esecuzione, a valutare una soluzione transattiva.
All'udienza del 17.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente, deve rilevarsi che le parti hanno rappresentato che nelle more del presente giudizio è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva n. 278/2013.
Al riguardo occorre precisare che, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (cfr. Cass. Civ. n. 15761/2014).
Ciò detto, le parti hanno insistito per la decisione del presente giudizio, precisando le rispettive conclusioni.
Ciò detto, preliminarmente occorre procedere alla disamina dell'eccepito difetto di legittimazione attiva come formulato dall'odierna attrice.
Al riguardo, occorre precisare che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Ne consegue che fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Invero, anche l'eventuale mancata prova circa l'avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese, non andrebbe, comunque, ad inficiare la validità della cessione trattandosi di onere previsto ai soli fini pubblicitari.
Ciò detto, occorre, tuttavia, precisare che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Ciò detto, va distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Nel caso di specie con ricorso in opposizione parte attrice ha contestato la titolarità del credito intimato nell'esecuzione forzata da e da in ragione della mancata prova CP_3 CP_1
dell'inclusione nel contratto di cessione del credito, non contestando, tuttavia, l'operazione di cessione di un blocco di crediti.
Ebbene, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. “In tal caso, infatti,
in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo
non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più
precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute
nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione
da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se
esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco
al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle
suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario
fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”(cfr. Cass. n.
17944/2023).
Nel caso di specie, ha depositato l'avviso n. 151 del 23.12.2017 pubblicato in Gazzetta CP_3
Ufficiale da cui risulta che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha ceduto a un CP_3 insieme di crediti individuati secondo i seguenti criteri: “(i) rapporti giuridici regolati dalla legge
italiana; (ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente
al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici
risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal
beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia
alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia
prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione
ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in
relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”.
Alla luce del contenuto dell'avviso di cessione, è possibile ritenere con ragionevole certezza che il credito derivante dal mutuo ipotecario per cui è causa sia stato assegnato all'odierna attrice,
trattandosi di rapporto regolato dalla legge italiana e risultando essere un credito classificato in sofferenza.
Peraltro, la stessa disponibilità del titolo esecutivo può costituire elemento decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito (cfr. Cass n. 10200/2021) e nel caso di specie Parte_2
intervenuta nell'esecuzione in forza dei contratti di mutuo sottoscritti con Banca Monte dei Paschi
di Siena.
Ebbene, alla luce di quanto sopra motivato, tra le posizioni cedute a risulta ricompresa la CP_3
posizione dell'odierno opponente.
Quanto alla posizione di deve rilevarsi che ha prodotto avviso Controparte_1 CP_7
di cessione pubblica in G.U. al n. 148 del 16.12.2017, poi integrato con avviso n. 152 del 28.12.2017,
ove emerge che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Controparte_1
Legge 130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di Controparte_9
crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 ha acquistato pro-soluto da Controparte_9
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)
di derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura Controparte_9
di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel
periodo compreso tra 1974 e 2016, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare
della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre
2016 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la
conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da
parte del cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet
www.creditofondiario.eu/verificacessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.
Sul sito internet è disponibile apposita lista in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Ebbene, il credito de quo, relativo al contratto di mutuo fondiario del 30.7.2008 rientra tra i contratti di finanziamento ipotecari stipulati nel periodo di riferimento indicato nell'operazioni di cessione,
compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016.
Inoltre, non risulta precipuamente contestato che il debitore fosse stato classificato a sofferenza,
come risulta tra l'altro, dall'atto di precetto ove si fa espresso riferimento alla revoca di tutti gli affidamenti concessi al La Darsena S.r.l. [che poi ha ceduto il proprio ramo di azienda a
[...]
. Parte_1
Inoltre, come già argomentato, risulta elemento rilevante la circostanza che ai fini dell'introduzione della procedura esecutiva in oggetto, fosse nella disponibilità del contratto di mutuo CP_1
del 30.7.2008.
Quanto alle ulteriori operazioni di cessione del credito di cui al contratto di mutuo del 30.7.2008
deve rilevarsi che:
- dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 10.12.2020 emerge che in data 3 dicembre 2020 ha concluso con (il “Cedente”) un Controparte_8 Controparte_1
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, acquistando “i crediti di titolarità del Cedente che alle
00.01 del 1° agosto 2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i
“Crediti”): (a) sono stati precedentemente ceduti al Cedente e di tale cessione è stato dato avviso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati
in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in
sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti). con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati
rispettino uno o più dei seguenti criteri: (i) il relativo immobile a garanzia del Credito è stato acquistato
da (ii) il relativo debitore sia residente all'estero; (iii) facciano riferimento a debitori CP_10
aventi (i) il numero di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consultabile presso il Notaio nei suoi uffici in Persona_1
Via Barberini n.50 (Roma), Repertorio numero 14575 Raccolta numero 7135 e pubblicata sul seguente
sito internet https:// www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/”;
- dall'avviso n. 146 del 15.12.2020 emerge che nell'ambito di un'operazione TR
di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti ha acquistato da
[...]
(il "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli Controparte_8
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 (il "Contratto di Cessione"), concluso in data 11 dicembre
2020 dal Cedente “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone
fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo 2019,
qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun
debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti
vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. I crediti ceduti sono specificatamente
individuati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonche' la
conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a
disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul
seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino all'estinzione
del relativo Credito ceduto”;
- dall'avviso n. 56 del 13.5.2021 emerge che in data 6 maggio 2021 ha Controparte_1
concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in TR
blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario avente ad oggetto i crediti individuati secondo i seguenti criteri cumulativi: “(a) sono stati precedentemente ceduti a
e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, TR
come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 146 del 15 dicembre 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti
sono regolati dalla legge italiana;
(d) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo contratto originario
di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(e) fanno riferimento a debitori aventi (i) il numero
di direzione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i codice/i ID della/e linea/e di credito di
cui alla lista consultabile presso il Notaio nei suoi uffici in Via Barberini n.50, Persona_1
Roma, Repertorio numero 15558 Raccolta numero 7613 e pubblicata sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/”.
Ebbene, i criteri ivi individuati risultano specifici e consentono di individuare il credito oggetto del presente giudizio.
Inoltre, deve rilevarsi che la prova della cessione del credito può essere fornita anche a mezzo di dichiarazioni rese dalla stessa banca cedente (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Ebbene, ha depositato n. 4 dichiarazioni di cessione e in particolare: CP_7
- missiva con cui dichiara espressamente che tra i crediti oggetto di cessione, CP_9
stipulata con della quale è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. del CP_1
16.12.2017 n. 148 è stato incluso il credito di cui al mutuo fondiario del 30.7.2008 sottoscritto da La Darsena s.r.l.;
- missiva con cui dichiara espressamente che tra i crediti oggetto di cessione, CP_1
stipulata con ella quale è stata data notizia mediante pubblicazione Controparte_8
in G.U. del 10.12.2020 n. 144 è stato incluso il credito di cui al mutuo fondiario del 30.7.2008
sottoscritto da La Darsena s.r.l.;
- missiva con cui dichiara espressamente che tra i crediti oggetto di Controparte_8
cessione, stipulata con della quale è stata data notizia mediante pubblicazione CP_7
in G.U. del 15.12.2020 n. 146 è stato incluso il credito di cui al mutuo fondiario del 30.7.2008
sottoscritto da La Darsena s.r.l.;
- missiva con cui dichiara espressamente che tra i crediti oggetto di cessione, CP_7
stipulata con della quale è stata data notizia mediante pubblicazione in G.U. del CP_1
6.5.2021 n. 56 è stato incluso il credito di cui al mutuo fondiario del 30.7.2008 sottoscritto da
La Darsena s.r.l.
Ebbene, alla luce di quanto dedotto, devono rigettarsi i motivi di opposizione formulati dall'odierna attrice in punto di titolarità del credito e conseguente legittimazione ad agire.
Ciò detto, parte attrice con ulteriore motivo di opposizione ha chiesto accertarsi l'idoneità del contratto di mutuo del 30.7.2008, con cui ha avviato l'esecuzione in oggetto, e Controparte_9
dei contratti intimati da Banca Monte dei Paschi di Siena del 14.5.2009, del 3.5.2010 e del 7.10.2009 a valere quali titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. per assenza di effettiva traditio delle somme mutuate a valere quali idonei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c.
Sul punto, parte opponente ha dedotto la sussistenza di contratti di mutuo cd “condizionati” per assenza di effettiva traditio delle somme mutuate rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova.
Ebbene, la tematica che viene in rilievo è quella del contratto di mutuo c.d. “condizionato” - al quale si nega la natura di titolo esecutivo giacché, in luogo di perfezionarsi con la dazione del denaro, ha efficacia meramente obbligatoria della successiva erogazione - e la ricorrenza di tale figura nel caso di specie.
Deve rilevarsi che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità anche giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass., Sez. III,
27 agosto 2015, n. 17194).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che nel contratto di mutuo del 3.5.2010 all'art. 1 le parti prevedevano “la Banca concede alla parte mutuataria che accetta un finanziamento dell'importo di Euro
1.000.000,00” e al successivo art. 3 “la predetta somma sarà erogata dalla Banca dopo che la Parte mutuataria
avrà fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni
ostative ad eccezione di quelle indicate all'articolo 13 […]. La banca a fronte di specifica richiesta di erogazione
della Parte mutuataria, provvederà ad effettuare il versamento delle somme al netto degli importi trattenuti
dalla Banca ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 9 sul conto corrente a Lei intestato […]”. Inoltre,
con successivo atto di erogazione e quietanza la parte mutuataria dava atto di aver ricevuto l'intero importo del finanziamento, rilasciandone quietanza.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per poter valutare la realità del contratto di mutuo, e quindi, per poterne valutare l'idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo,
l'esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale
(v. anche Cass. n. 19738 del 2014). Invero, per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero congiuntamente con l'atto di quietanza.
Ne consegue, in ragione del deposito del successivo atto di erogazione finale, la sussistenza di un idoneo titolo esecutivo. Quanto agli ulteriori contratti di mutuo oggetto della presente opposizione deve rilevarsi che:
- nel contratto di mutuo del 30.7.2008 all'art. 1 le parti stabilivano che “la Banca concede a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 – T.U. delle legge
bancarie, es alle condizioni appresso indicate un mutuo, in convenzione FIDI TOSCANA, di Euro
800.000,00 (euro ottocentomila/00) alla parte mutuataria che accetta […] la parte mutuataria dichiara
di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone con il presente atto ampia e liberatoria
quietanza”; al numero uno del capitolato delle condizioni (All. B al contratto) le parti hanno poi convenuto la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa;
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- nel contratto di mutuo del 14.5.2009 all'art. 3 le parti prevedevano “la consegna la somma CP_9
di Euro 500.000,00 alla parte mutuataria, che rilascia con la sottoscrizione del presente contratto
ampia e liberatoria quietanza”. Le parti nel medesimo articolo pattuivano la costituzione di un deposito infruttifero;
- nel contratto di mutuo del 7.10.2009 all'art. 3 le parti prevedevano “la Banca consegna la somma di Euro 750.000,00 alla parte mutuataria, che rilascia con la sottoscrizione del presente contratto
ampia e liberatoria quietanza”. Le parti nel medesimo articolo pattuivano poi la costituzione di un deposito infruttifero presso la banca stessa.
Con specifico riguardo, alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato presso la al mutuatario si è poi chiarito che: “ai fini del perfezionamento del contratto di CP_9
mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito
mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi,
anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere
svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”(cfr. da ultimo
Cass. Sez. III, n. 9229/2022). In definitiva il momento perfezionativo del negozio di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà - ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
Ne deriva, in prima battuta, che il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, o la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei,
in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.
Tale orientamento è stato poi di recente confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in
cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a
disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di
restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia
contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione
dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass.
S.U. n. 5968/2025).
Ciò detto, i contratti di mutuo intimati, prevendo la costituzione di un deposito infruttifero e,
dunque, la messa a disposizione delle somme mutuate al mutuatario, risultano, alla luce delle suesposte argomentazioni, idonei titoli ex art. 474 c.p.c.
Parimenti, infondato, risulta il motivo di opposizione relativo alla nullità dei contratti in oggetto per superamento del limite di finanziabilità.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo aver stabilito, al comma 1, che “il credito fondiario ha per oggetto
la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo
grado su immobili”, prevede, al comma 2, che “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR
[Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti,
individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le
ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”.
Ebbene, il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 (recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 05/07/1995), ha stabilito, quale limite di finanziabilità, quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative,
soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
Ciò detto, deve ribadirsi l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385
del 1993, non è valutabile quale elemento essenziale del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto (cfr. Cass. S.U. n.
33719/2022, ribadito da Cass. n. 7949/2023).
In conclusione, alcuna ipotesi di nullità del contratto di mutuo è ravvisabile nell'ipotesi dell'eventuale superamento del limite di finanziabilità cui all'art. 38 TUB.
Ne consegue il rigetto delle opposizioni.
Le spese seguono la soccombenza del presente giudizio di merito e vanno poste a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase istruttoria e dell'effettiva attività svolta dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le opposizioni;
2. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
con ma mandataria (già che liquida in € CP_3 CP_4 Controparte_5
22.426,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA
e CPA come per legge;
in favore di con la mandataria TR [...]
he liquida in € 7.646,00 per compenso professionale oltre al rimborso Controparte_8
forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e in favore di con CP_1
la mandataria che liquida in complessivi € 14.780,00 per Controparte_2 compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, lì 08/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò