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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. TE IO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 619 /2025 tra
Sig.ra (C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1 24/08/1969 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Panigatti (C.F. ) del Foro di Busto Arsizio in virtù di mandato in atti. C.F._2
- ATTRICE
in persona del suo Sindaco pro tempore, C.F. e P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Piazza della Libertà, n. 3, 17021 (SV), rappresentato e difeso, tanto CP_1 congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Alessia Irimca, C.F.
, RI RI (C.F. ), Avv. Vincenzo C.F._3 C.F._4 Ferrandino (C.F. ) in virtù di mandato in atti C.F._5
- CONVENUTO
***** Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria: IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. in ordine Controparte_1 al sinistro occorso alla signora in data 07 luglio 2023 e, per l'effetto, Parte_1 condannare il predetto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, così come CP_1 descritti e documentati nella narrativa del ricorso introduttivo, patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza del sinistro occorsole in data 07 luglio 2023, nella misura di € 10.422,45, ovvero nel diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta non applicabilità al caso di specie del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare il predetto al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali, così come descritti e documentati nella narrativa del ricorso introduttivo, patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza del sinistro occorsole in data 07 luglio 2023, nella misura di € 10.422,45, ovvero nel diverso importo, minore o maggiore, ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. 10/03/2014, n. 55, per aver redatto il ricorso con modalità tali da agevolare la
1 consultazione e la fruizione (ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati e navigazione all'interno dell'atto); IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, si chiede l'ammissione di CTU medico-legale sulla persona della ricorrente, finalizzata all'accertamento delle lesioni dalla medesima subite in conseguenza del sinistro descritto in narrativa, della natura di esse, della durata della malattia, degli eventuali postumi invalidanti permanenti dalla stessa patiti nell'evento de quo, nonché della loro quantificazione.
CONVENUTO Piaccia al Ill.mo Tribunale adito,
1) In via principale, respingere la domanda per non essere stato provato il nesso di causalità;
2) In via subordinata, respingere la domanda ex art. 1227 secondo comma c.c. poiché il fatto è stato determinato da colpa esclusiva della ricorrente;
3) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre il risarcimento tenuto conto del concorso della ricorrente ex art. 1227 comma 1 c.c. nella causazione del danno effettivamente accertato. Con condanna al pagamento delle spese legali del procedimento in caso di reiezione della domanda e con compensazione delle spese legali in caso di riconoscimento di corresponsabilità della ricorrente con riduzione del danno.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., agiva nei confronti Parte_1 del chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti a Controparte_1 seguito del sinistro verificatosi in via Roma il 7 luglio 2023, intorno alle ore 19.00. La ricorrente esponeva di aver iniziato l'attraversamento pedonale sovrapposto a un dosso in materiale plastico, posizionato in corrispondenza dei gradini che conducono alla passeggiata , e di Persona_1 essere inciampata in uno dei moduli del manufatto, che risultava sollevato rispetto agli altri. La caduta, avvenuta in avanti, l'avrebbe fatta urtare con il viso contro i gradini, provocandole lesioni documentate. A sostegno della dinamica, la ricorrente produceva fotografie dei luoghi1 e la dichiarazione della teste , la quale riferiva di aver assistito all'evento mentre la Testimone_1 signora stava svolgendo attività sportiva di corsa e che l'inciampo si era verificato in Parte_1 corrispondenza di una lastra disallineata. La ricorrente aggiungeva che la luminosità, seppure 1
2 sufficiente, non era ottimale e che ella, residente a [...], non possedeva conoscenza locale dei luoghi.
Si costituiva il , il quale contestava radicalmente la ricostruzione attorea. Il Controparte_1
Comune precisava, innanzitutto, che il sinistro si sarebbe verificato mentre la ricorrente correva lungo via Roma e che tale circostanza risultava dalle stesse allegazioni della testimone. Sosteneva che il dissuasore fosse perfettamente integro e pienamente visibile alle ore 19.00 di una giornata estiva, come mostrato dalle fotografie prodotte dalla stessa ricorrente, e che gli altri pedoni che stavano attraversando contestualmente il dosso avevano superato senza difficoltà il manufatto, mentre la sola ricorrente aveva perso l'equilibrio. Per il le prove attoree non dimostravano CP_1 un nesso causale tra il presunto dissesto e la caduta, né fornivano elementi idonei a qualificare il dissuasore come insidioso o occulto. La caduta sarebbe pertanto da ricondurre esclusivamente alla condotta della stessa ricorrente, la quale, correndo su un dosso rialzato, avrebbe assunto un rischio prevedibile e superabile con ordinaria diligenza.
Le parti precisavano le conclusioni e depositavano note conclusive.
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Motivazione
La controversia richiede la verifica dell'effettiva dinamica del sinistro e dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in particolare, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa può assumere un rilievo tale da interrompere il nesso eziologico quando risulti imprevedibile secondo un criterio di normalità e connotata da esclusiva efficienza causale2.
Dall'esame complessivo degli atti non emerge una ricostruzione idonea a fondare la responsabilità dell'ente. È pacifico che il sinistro si sia verificato mentre la ricorrente stava correndo;
tale circostanza non è marginale, poiché la modalità di fruizione della cosa incide direttamente sulla prevedibilità dell'evento e sull'obbligo di cautela richiesto all'utente. Neppure risulta provato che il dosso presentasse un'alterazione tale da configurare un pericolo occulto: le fotografie prodotte non evidenziano un dissesto apprezzabile nei termini di un'anomalia imprevedibile (circa due dita), e la dichiarazione della teste , pur confermando l'evento, non descrive le caratteristiche del Tes_1 presunto dislivello né chiarisce se esso fosse oggettivamente invisibile o non evitabile con ordinaria attenzione.
Rileva inoltre il dato, riportato nella comparsa del Comune e non contestato, secondo cui altri pedoni stavano attraversando il dosso nello stesso momento senza difficoltà. Tale circostanza evidenzia come il tratto fosse perfettamente superabile da utenti che procedevano con normale andatura e che l'incidente si sia verificato solo nei confronti della ricorrente, la quale, procedendo di corsa, ha adottato una modalità di attraversamento che, su un manufatto costituito da moduli in gomma e fisiologicamente rialzati, comporta un rischio del tutto prevedibile. Le stesse deduzioni della difesa attorea, secondo cui la ricorrente aveva rivolto prevalentemente la propria attenzione al traffico veicolare e non al terreno antistante, confermano una condotta che non risulta coerente con l'obbligo di cautela richiesto in prossimità di un dissuasore di velocità, per sua natura caratterizzato da dislivelli.
La condotta della ricorrente, dunque, si pone quale fattore esclusivo nella produzione dell'evento, talmente prevalente da interrompere qualsiasi nesso eziologico tra il dosso e la caduta. La ricorrente non ha infatti fornito la prova dell'esistenza di un'effettiva alterazione del manufatto idonea a determinare l'inciampo, né ha dimostrato l'imprevedibilità o l'occultezza della presunta anomalia. L'urto appare riconducibile non alla res, ma all'uso concretamente fattone dall'utente, che stava correndo e che proprio per la modalità di attraversamento ha incrementato il rischio di inciampare su una superficie strutturalmente rialzata e percepibile.
La domanda non può pertanto essere accolta, difettando la prova sia del nesso causale tra cosa e danno, sia dell'esistenza di un'insidia invisibile. Non ricorrono, per le medesime ragioni, i presupposti per la responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo ipotizzabile alcuna colpa del in assenza della dimostrazione di un effettivo difetto del bene in custodia. CP_1
Considerati tuttavia i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia circa i limiti applicativi dell'art. 2051 c.c. alle strade aperte al pubblico transito, e rilevata la mutevolezza degli orientamenti in tema di riparto dell'onere della prova nelle fattispecie di inciampo su beni demaniali, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 619/2025, così decide
1. rigetta le domande proposte da contro il . Parte_1 Controparte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Savona, 2.12.2025
Il Giudice
TE IO
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31217/2019, ha stabilito che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
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