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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/11/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano
Ha pronunziato –in primo grado - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1464 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
– rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ripamonti; Parte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
- rappresentato e difeso dagli avvocati Bonetti Francesco e Sgobba Controparte_2
Dario;
CONTRO
Controparte_3
[...]
, in persona del Dirigente pro-tempore Dr.
[...] Controparte_4
;
[...]
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981”.
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
pagina 1 di 6 LA CAUSA
L'ILLECITO CONTESTATO I MOTIVI DI IMPUGNATIVA E LA DIFESA OPPOSTA
In data 10/4/2019 veniva elevato verbale di sequestro e contestazione di illecito amministrativo, con il quale veniva addebitato alla signora in proprio - in Parte_1 quanto all'epoca dei fatti rivestiva la carica di presidente del Controparte_1
corrente in Martina Franca (Ta), alla via Madonnina Piccola n. 22 - la violazione
[...] dell'art. 7, comma 3 - quater, del d.l. n. 158/2012, per aver messo a disposizione nel suddetto esercizio pubblico apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco di concessionari on-line, autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. Veniva anche disposto il sequestro di n. 3 personal computer.
Proponendo ricorso in data 29-08-2024, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. 64 del 06/3/2024, notificata in data 25/3/2024, con la quale veniva intimato alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, e disposta la distruzione di diverse apparecchiature presenti all'interno dell'esercizio commerciale del ricorrente.
A fondamento della sua domanda, la ricorrente sosteneva che non fosse imputabile alcuna forma di intermediazione, nell'utilizzo dei siti di giochi vietati al Circolo, solo ricorrendo la quale si sarebbe potuto assoggettarla a sanzione;
in atri termini, opinava la sua difesa,
l'accesso ai giochi vietati doveva ritenersi il frutto di una libera scelta dell'utente.
L'autorità resistente costituendosi contestava il fondamento della domanda, ricordando, fra l'altro, che gli agenti accertavano che il collegamento telematico ai suddetti siti avveniva utilizzando USERID e PASSWORD 20 in uso alla parte;
inoltre era CP_5 possibile il collegamento a diversi siti di gioco e/o scommesse, come attestato dalle allegate foto al verbale che riproducevano la cronologia dei giorni 08/02/2019,
04/03/2019, 28/03/2019, 05/04/2019, nei quali erano avvenuti numerosi collegamenti a siti di scommesse sportive, tra i quali www.tsbet.it, come avvenuti in sua presenza attraverso le suddette password. Pertanto, non corrispondeva al vero l'affermazione dell'opponente relativa alla genericità della contestazione, posto che gli elementi indicati dai verbalizzanti nel PVC, ossia le indicate modalità di accesso ai portali di gioco e la prova documentale di plurime connessioni ai siti di gioco, sono dettagliati e sintomatici dell'utilizzo illecito dei personal computer. pagina 2 di 6 Concludeva per la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Proponeva altro ricorso anche il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante sig. , al momento dell'irrogazione della sanzione, sempre Controparte_2 avverso la stessa ordinanza ingiunzione, sulla base di analoghi motivi di impugnativa.
Ricorso che dava vita ad altro procedimento, il n. 1641-2024, poi riunito a questo con provvedimento del 19-11-2025.
L'ILLEGITTIMITA' COSTUTUZIONALE DELLA NORMA APPLICATA
Come ricordava l'opposta nelle note conclusive, a seguito dell'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 1, comma
923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito, provvedeva ad emettere provvedimento di annullamento d'ufficio n. 282 del 27/08/2025 dell'Ordinanza
Ingiunzione n. 64/2024, assunto al prot. 1464/2024 e notificato alla parte in data
28/08/2025.
Chiedeva quindi la compensazione delle spese, posto che dovevano ritenersi sussistenti
“le gravi ed eccezionali ragioni” ossia il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che finiva con l'alterare i termini della lite;
invece la controparte insisteva nella condanna alle spese della Amministrazione opposta nel presupposto che fosse infondato illecito.
L'udienza per la discussione e decisione svoltasi in data 26-11-2025 veniva trattata in forma scritta e quindi ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma seguiva quest'oggi il deposito di questa sentenza, equiparata per legge alla sua lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA PACIFICA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E LA VALUTAZIONE SULLA
SOCCOMBENZA VIRTUALE
Nessun dubbio sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, posto che per effetto della ricordata pronunzia di illegittimità costituzionale l'Amministrazione opposta provvedeva ad autoannullare l'ordinanza ingiunzione qui opposta;
Corte Costituzionale
- 10/07/2025, n. 104:
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 1, pagina 3 di 6 comma 923, primo periodo, della art. 1, comma 923, primo periodo, l. 28 dicembre 2015,
n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, come convertito. Il divieto assoluto, imposto ai titolari di bar, sale giochi e internet point, di mettere a disposizione della clientela dispositivi come computer, tablet o totem che consentano l'accesso a piattaforme di gioco online viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dagli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., nonché dalle fonti sovranazionali. La disposizione, infatti, colpisce allo stesso modo esercizi abilitati al gioco e altre attività commerciali, senza distinguere tra comportamenti occasionali o sistematici e senza tenere conto delle differenze di gravità, comprimendo ingiustificatamente la libertà d'impresa e la proprietà.
LA VALUTAZIONE IN BASE ALLA REGOLA DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE
Va precisato che il ricorso veniva proposto dalla signora in proprio, quale Parte_1 legale rappresentante del all'epoca dei fatti, per la sua responsabilità principale in CP_1 ordine al pagamento della sanzione pecuniaria ed il in persona del diverso legale CP_1 rappresentante, signor , al momento della notifica della Controparte_2 sanzione, per quella solidale. Questi non può quindi dirsi costituito di persona.
Occorre però verificare, come presupposto dalle conclusioni della difesa opponente che insisteva per la condanna alle spese della controparte, alla luce della nota regola della soccombenza virtuale, se l'illecito amministrativo contestato non si fosse in realtà consumato, come da essa sostenuto. In tal caso, infatti sulla soccombenza virtuale a monte dell'autorità che adottava una sanzione infondata non inciderebbe la pronunzia della C.COST.
Può quindi affrontarsi il merito.
Alla stregua di come era formulato l'illecito amministrativo prima dell'abrogazione della norma ricordata ad opera della C.C., deve ritenersi che le circostanze di fatto accertate avrebbero consentito di ritenerlo dimostrato in base a plurimi indizi, gravi precisi e concordanti: il Circolo era aperto al pubblico;
si utilizzavano i computer per la navigazione;
venivano allegate foto della cronologia dei giorni 08/02/2019, 04/03/2019,
28/03/2019, 05/04/2019, dai quali si desumevano numerosi collegamenti a siti di scommesse sportive, tra i quali www.tsbet.it, come appuravano gli agenti accertatori utilizzando userid e password “20” in dotazione del Circolo. CP_5
pagina 4 di 6 Si deve considerare poi che, secondo la giurisprudenza che ha avuto occasione di occuparsi della stessa materia, l'illecito amministrativo in parola si configurava anche in casi in cui la messa a disposizione da parte del pubblico esercizio fosse meno organizzata e stabile di quanto avveniva nel locale della ricorrente: “Tutte le volte in cui vi sia la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico possano essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco on line, non apparendo scriminante che gli stessi siano utilizzabili anche per la libera navigazione su internet;
l'accertamento della violazione non necessita che al momento dell'ispezione il collegamento sia attuale o anche solo indotto o suggerito mediante blocco (o pre- indirizzo/link) degli apparecchi sui siti che offrono di giocare on line;
è sufficiente che le macchine "consentano" in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica.
Ciò posto, occorre evidenziare che dal verbale di accertamento risulta che i personal computer erano collegati alla rete elettrica, accesi e già collegati al "programma di prenotazione giocate della " .IT", nonchè ad internet tramite rete Parte_2 telematica. Risulta altresì che gli ispettori hanno in concreto accertato che la navigazione era libera e che era possibile accedere a vari siti di gioco con vincita in denaro…”
La ratio della elevazione ad illecito amministrativo di siffatta condotta, meramente preparatoria rispetto al gioco on line, era evidentemente quella di evitare che i pubblici esercizi la incentivassero.
L'opposizione, quindi, non sarebbe stata accolta se non fosse intervenuta la ricordata pronunzia della C.Cost.; pertanto ricorre il giustificato motivo tipizzato – ex art. 92, II co., c.p.c., per compensare totalmente le spese del giudizio.
P.T.M.
Decidendo sulle opposizioni proposte dalla signora nella precisata qualità, Parte_1 con ricorso del 10-04-2024, e dal ( procedimento n. Controparte_1
1641-2024, poi riunito a questo), in persona del legale rappresentante attuale signor
[...]
, non costituito di persona, avverso dell'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_2
64 del 06/3/2024, e nei confronti della
[...]
Controparte_3
, in persona del Dirigente pro-
[...] tempore, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. pagina 5 di 6 Compensa totalmente le spese del giudizio.
TARANTO, 27-11-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano
Ha pronunziato –in primo grado - la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1464 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
– rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ripamonti; Parte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
- rappresentato e difeso dagli avvocati Bonetti Francesco e Sgobba Controparte_2
Dario;
CONTRO
Controparte_3
[...]
, in persona del Dirigente pro-tempore Dr.
[...] Controparte_4
;
[...]
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981”.
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;
pagina 1 di 6 LA CAUSA
L'ILLECITO CONTESTATO I MOTIVI DI IMPUGNATIVA E LA DIFESA OPPOSTA
In data 10/4/2019 veniva elevato verbale di sequestro e contestazione di illecito amministrativo, con il quale veniva addebitato alla signora in proprio - in Parte_1 quanto all'epoca dei fatti rivestiva la carica di presidente del Controparte_1
corrente in Martina Franca (Ta), alla via Madonnina Piccola n. 22 - la violazione
[...] dell'art. 7, comma 3 - quater, del d.l. n. 158/2012, per aver messo a disposizione nel suddetto esercizio pubblico apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco di concessionari on-line, autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. Veniva anche disposto il sequestro di n. 3 personal computer.
Proponendo ricorso in data 29-08-2024, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n. 64 del 06/3/2024, notificata in data 25/3/2024, con la quale veniva intimato alla ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, e disposta la distruzione di diverse apparecchiature presenti all'interno dell'esercizio commerciale del ricorrente.
A fondamento della sua domanda, la ricorrente sosteneva che non fosse imputabile alcuna forma di intermediazione, nell'utilizzo dei siti di giochi vietati al Circolo, solo ricorrendo la quale si sarebbe potuto assoggettarla a sanzione;
in atri termini, opinava la sua difesa,
l'accesso ai giochi vietati doveva ritenersi il frutto di una libera scelta dell'utente.
L'autorità resistente costituendosi contestava il fondamento della domanda, ricordando, fra l'altro, che gli agenti accertavano che il collegamento telematico ai suddetti siti avveniva utilizzando USERID e PASSWORD 20 in uso alla parte;
inoltre era CP_5 possibile il collegamento a diversi siti di gioco e/o scommesse, come attestato dalle allegate foto al verbale che riproducevano la cronologia dei giorni 08/02/2019,
04/03/2019, 28/03/2019, 05/04/2019, nei quali erano avvenuti numerosi collegamenti a siti di scommesse sportive, tra i quali www.tsbet.it, come avvenuti in sua presenza attraverso le suddette password. Pertanto, non corrispondeva al vero l'affermazione dell'opponente relativa alla genericità della contestazione, posto che gli elementi indicati dai verbalizzanti nel PVC, ossia le indicate modalità di accesso ai portali di gioco e la prova documentale di plurime connessioni ai siti di gioco, sono dettagliati e sintomatici dell'utilizzo illecito dei personal computer. pagina 2 di 6 Concludeva per la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Proponeva altro ricorso anche il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante sig. , al momento dell'irrogazione della sanzione, sempre Controparte_2 avverso la stessa ordinanza ingiunzione, sulla base di analoghi motivi di impugnativa.
Ricorso che dava vita ad altro procedimento, il n. 1641-2024, poi riunito a questo con provvedimento del 19-11-2025.
L'ILLEGITTIMITA' COSTUTUZIONALE DELLA NORMA APPLICATA
Come ricordava l'opposta nelle note conclusive, a seguito dell'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 1, comma
923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito, provvedeva ad emettere provvedimento di annullamento d'ufficio n. 282 del 27/08/2025 dell'Ordinanza
Ingiunzione n. 64/2024, assunto al prot. 1464/2024 e notificato alla parte in data
28/08/2025.
Chiedeva quindi la compensazione delle spese, posto che dovevano ritenersi sussistenti
“le gravi ed eccezionali ragioni” ossia il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che finiva con l'alterare i termini della lite;
invece la controparte insisteva nella condanna alle spese della Amministrazione opposta nel presupposto che fosse infondato illecito.
L'udienza per la discussione e decisione svoltasi in data 26-11-2025 veniva trattata in forma scritta e quindi ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma seguiva quest'oggi il deposito di questa sentenza, equiparata per legge alla sua lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA PACIFICA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E LA VALUTAZIONE SULLA
SOCCOMBENZA VIRTUALE
Nessun dubbio sull'avvenuta cessazione della materia del contendere, posto che per effetto della ricordata pronunzia di illegittimità costituzionale l'Amministrazione opposta provvedeva ad autoannullare l'ordinanza ingiunzione qui opposta;
Corte Costituzionale
- 10/07/2025, n. 104:
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella l. 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 1, pagina 3 di 6 comma 923, primo periodo, della art. 1, comma 923, primo periodo, l. 28 dicembre 2015,
n. 208, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, come convertito. Il divieto assoluto, imposto ai titolari di bar, sale giochi e internet point, di mettere a disposizione della clientela dispositivi come computer, tablet o totem che consentano l'accesso a piattaforme di gioco online viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dagli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., nonché dalle fonti sovranazionali. La disposizione, infatti, colpisce allo stesso modo esercizi abilitati al gioco e altre attività commerciali, senza distinguere tra comportamenti occasionali o sistematici e senza tenere conto delle differenze di gravità, comprimendo ingiustificatamente la libertà d'impresa e la proprietà.
LA VALUTAZIONE IN BASE ALLA REGOLA DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE
Va precisato che il ricorso veniva proposto dalla signora in proprio, quale Parte_1 legale rappresentante del all'epoca dei fatti, per la sua responsabilità principale in CP_1 ordine al pagamento della sanzione pecuniaria ed il in persona del diverso legale CP_1 rappresentante, signor , al momento della notifica della Controparte_2 sanzione, per quella solidale. Questi non può quindi dirsi costituito di persona.
Occorre però verificare, come presupposto dalle conclusioni della difesa opponente che insisteva per la condanna alle spese della controparte, alla luce della nota regola della soccombenza virtuale, se l'illecito amministrativo contestato non si fosse in realtà consumato, come da essa sostenuto. In tal caso, infatti sulla soccombenza virtuale a monte dell'autorità che adottava una sanzione infondata non inciderebbe la pronunzia della C.COST.
Può quindi affrontarsi il merito.
Alla stregua di come era formulato l'illecito amministrativo prima dell'abrogazione della norma ricordata ad opera della C.C., deve ritenersi che le circostanze di fatto accertate avrebbero consentito di ritenerlo dimostrato in base a plurimi indizi, gravi precisi e concordanti: il Circolo era aperto al pubblico;
si utilizzavano i computer per la navigazione;
venivano allegate foto della cronologia dei giorni 08/02/2019, 04/03/2019,
28/03/2019, 05/04/2019, dai quali si desumevano numerosi collegamenti a siti di scommesse sportive, tra i quali www.tsbet.it, come appuravano gli agenti accertatori utilizzando userid e password “20” in dotazione del Circolo. CP_5
pagina 4 di 6 Si deve considerare poi che, secondo la giurisprudenza che ha avuto occasione di occuparsi della stessa materia, l'illecito amministrativo in parola si configurava anche in casi in cui la messa a disposizione da parte del pubblico esercizio fosse meno organizzata e stabile di quanto avveniva nel locale della ricorrente: “Tutte le volte in cui vi sia la mera potenzialità e il pericolo che gli apparecchi messi a disposizione del pubblico possano essere impiegati dagli utenti per la connessione a piattaforme di gioco on line, non apparendo scriminante che gli stessi siano utilizzabili anche per la libera navigazione su internet;
l'accertamento della violazione non necessita che al momento dell'ispezione il collegamento sia attuale o anche solo indotto o suggerito mediante blocco (o pre- indirizzo/link) degli apparecchi sui siti che offrono di giocare on line;
è sufficiente che le macchine "consentano" in astratto la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica.
Ciò posto, occorre evidenziare che dal verbale di accertamento risulta che i personal computer erano collegati alla rete elettrica, accesi e già collegati al "programma di prenotazione giocate della " .IT", nonchè ad internet tramite rete Parte_2 telematica. Risulta altresì che gli ispettori hanno in concreto accertato che la navigazione era libera e che era possibile accedere a vari siti di gioco con vincita in denaro…”
La ratio della elevazione ad illecito amministrativo di siffatta condotta, meramente preparatoria rispetto al gioco on line, era evidentemente quella di evitare che i pubblici esercizi la incentivassero.
L'opposizione, quindi, non sarebbe stata accolta se non fosse intervenuta la ricordata pronunzia della C.Cost.; pertanto ricorre il giustificato motivo tipizzato – ex art. 92, II co., c.p.c., per compensare totalmente le spese del giudizio.
P.T.M.
Decidendo sulle opposizioni proposte dalla signora nella precisata qualità, Parte_1 con ricorso del 10-04-2024, e dal ( procedimento n. Controparte_1
1641-2024, poi riunito a questo), in persona del legale rappresentante attuale signor
[...]
, non costituito di persona, avverso dell'ordinanza-ingiunzione n. Controparte_2
64 del 06/3/2024, e nei confronti della
[...]
Controparte_3
, in persona del Dirigente pro-
[...] tempore, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. pagina 5 di 6 Compensa totalmente le spese del giudizio.
TARANTO, 27-11-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
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