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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 3692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 3692/2024, promossa da:
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Bruni Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Nesti
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 16/12/2024, i IG.ri e hanno adito Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Pira in data 3/1/2023.
2. A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto: - in data 21/6/1998 il IG. e la IG.ra contraevano matrimonio in San Giovanni alla Pt_1 CP_1
Vena, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano anno 1998, n 10, parte II, serie A;
- da tale unione non nascevano figli;
- con decreto n. 12334/2013 emesso in data 15/10/2013, il Tribunale di Pisa omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- con sentenza emessa in data 3/1/2023, in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale di Pisa dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo a carico del IG. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un assegno divorzile dell'importo di € 500,00 mensili;
CP_1
- successivamente, venivano meno le condizioni che giustificavano il riconoscimento del diritto al mantenimento e, segnatamente:
▪ la IG.ra raggiungeva una propria stabilità economica, in quanto convivente con la CP_1
propria famiglia di origine e capace di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
▪ il IG. si faceva carico di sostenere e manlevare la IG.ra da qualsiasi Pt_1 CP_1
conseguenza pregiudizievole derivante dalla sua qualifica di socia accomandataria della società Leasing Service S.a.s., provvedendo al pagamento delle cartelle e degli oneri connessi alle posizioni debitorie della società e assumendo l'accollo di eventuali debiti futuri notificate alla IG.ra CP_1
▪ in data 22/12/2022, la IG.ra recedeva dalla società CP_1 Parte_2
ottenendo la liquidazione della propria quota per un importo di € 25.000,00;
[...]
▪ il IG. rinunciava a richiedere alla IG.ra le spese legali di cui al procedimento Pt_1 CP_1 iscritto sub R.G.N. 952/2020.
3. Tanto premesso, la IG.ra ha dichiarato di rinunciare al contributo di mantenimento CP_1
disposto in suo favore;
le parti hanno altresì dato atto di aver definito, con la sottoscrizione del ricorso, ogni rapporto patrimoniale intercorrente tra loro, fatta eccezione di quanto previsto a titolo di liquidazione della quota societaria, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal suintestato Tribunale in data 03.01.2023 n. 3634/2022 RG, l'istanza congiunta di revoca e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento relativa all'assegno divorzile corrisposto dal IG. a favore Parte_1 della IG.ra ”. Controparte_1
4. L'udienza di comparizione del 12/2/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
6. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Pisa in data
3/1/2023 n. 3634/2022 R.G., e in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
- revoca l'obbligo disposto in capo a di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla data di deposito del ricorso congiunto;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 5/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 3692/2024, promossa da:
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlotta Bruni Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Controparte_1 C.F._2
Nesti
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 16/12/2024, i IG.ri e hanno adito Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Pira in data 3/1/2023.
2. A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto: - in data 21/6/1998 il IG. e la IG.ra contraevano matrimonio in San Giovanni alla Pt_1 CP_1
Vena, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicopisano anno 1998, n 10, parte II, serie A;
- da tale unione non nascevano figli;
- con decreto n. 12334/2013 emesso in data 15/10/2013, il Tribunale di Pisa omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- con sentenza emessa in data 3/1/2023, in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale di Pisa dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo a carico del IG. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra un assegno divorzile dell'importo di € 500,00 mensili;
CP_1
- successivamente, venivano meno le condizioni che giustificavano il riconoscimento del diritto al mantenimento e, segnatamente:
▪ la IG.ra raggiungeva una propria stabilità economica, in quanto convivente con la CP_1
propria famiglia di origine e capace di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
▪ il IG. si faceva carico di sostenere e manlevare la IG.ra da qualsiasi Pt_1 CP_1
conseguenza pregiudizievole derivante dalla sua qualifica di socia accomandataria della società Leasing Service S.a.s., provvedendo al pagamento delle cartelle e degli oneri connessi alle posizioni debitorie della società e assumendo l'accollo di eventuali debiti futuri notificate alla IG.ra CP_1
▪ in data 22/12/2022, la IG.ra recedeva dalla società CP_1 Parte_2
ottenendo la liquidazione della propria quota per un importo di € 25.000,00;
[...]
▪ il IG. rinunciava a richiedere alla IG.ra le spese legali di cui al procedimento Pt_1 CP_1 iscritto sub R.G.N. 952/2020.
3. Tanto premesso, la IG.ra ha dichiarato di rinunciare al contributo di mantenimento CP_1
disposto in suo favore;
le parti hanno altresì dato atto di aver definito, con la sottoscrizione del ricorso, ogni rapporto patrimoniale intercorrente tra loro, fatta eccezione di quanto previsto a titolo di liquidazione della quota societaria, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal suintestato Tribunale in data 03.01.2023 n. 3634/2022 RG, l'istanza congiunta di revoca e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento relativa all'assegno divorzile corrisposto dal IG. a favore Parte_1 della IG.ra ”. Controparte_1
4. L'udienza di comparizione del 12/2/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
6. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Pisa in data
3/1/2023 n. 3634/2022 R.G., e in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, così provvede:
- revoca l'obbligo disposto in capo a di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile con decorrenza dalla data di deposito del ricorso congiunto;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 5/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina