Art. 10-quater. (( (Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati). )) (( 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario. ))
Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Commentari • 0
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 30/04/2012, n. 3898Provvedimento: […] Il ricorrente palesa una violazione della norma di cui all'art. 10- quater della legge 374/1991, in quanto il Consiglio Giudiziario di Napoli, esprimendosi per l'insussistenza dei requisiti per la riconferma del ricorrente, avrebbe operato in irregolare composizione, stante la presenza di un avvocato iscritto all'Ordine di Nola, dove il ricorrente ha esercitato le proprie funzioni.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- composizione del Consiglio Giudiziario·
- violazione art. 10-quater l. 374/1991·
- garanzia di imparzialità e indipendenza·
- violazione art. 97 Cost.·
- mancata conferma nel ruolo di giudice di pace·
- annullamento atti amministrativi
- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 28/05/2010, n. 13862Provvedimento: […] 3- Eccesso di potere sotto ulteriori profili; violazione dell'art. 4, comma 2, dell'art. 7, comma 2 bis, dell'art. 10 quater della legge n. 374 del 1991 e del paragrafo 2, comma 2, del Capo III della Circolare ministeriale n. P-15880/2002 dell'1 agosto 2002. Violazione del principio di imparzialità.Leggi di più...
- requisiti per la conferma nell'incarico di giudice di pace·
- violazione delle norme procedurali·
- pareri negativi del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura·
- violazione di legge·
- mancata conferma nell'incarico di Giudice di Pace·
- valutazione dell'idoneità del giudice di pace·
- principi di indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito·
- eccesso di potere·
- violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990·
- violazione della Circolare ministeriale n. P-15880/2002·
- violazione dell'art. 7 della legge n. 374 del 1991·
- violazione del principio di imparzialità·
- difetto di motivazione
- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/01/2019, n. 574Provvedimento: […] - l'art. 10 quater della legge n. 374 del 1991, indicato in rubrica, è stato implicitamente abrogato dal d.lgs. n. 92 del 2016, il cui art. 3, […]Leggi di più...
- revoca dell'incarico di giudice di pace·
- sospensione del procedimento disciplinare·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti disciplinari·
- contraddittorio·
- diritto alla prova·
- valutazione delle prove·
- discrezionalità dell'organo disciplinare·
- violazione del diritto di difesa·
- procedimento disciplinare·
- eccesso di potere·
- proporzionalità della sanzione·
- art. 6 CEDU·
- art. 111 Cost.·
- principio di immutabilità del giudice
- 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/09/2016, n. 3936Provvedimento: […] Al Consiglio, pertanto, parteciparono i soggetti previsti dalla Legge (art. 10 quater L. n. 374/1991) a garanzia di un iter corretto ed imparziale, a tutela dello stesso Giudice di Pace soggetto a procedimento disciplinare.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- proporzionalità della sanzione disciplinare·
- valutazione delle prove disciplinari·
- decadenza incarico di giudice di pace·
- violazione delle norme procedimentali·
- composizione del Consiglio Giudiziario·
- discrezionalità del CSM·
- violazione art. 17 DPR 198/2000·
- diritto di difesa·
- violazione art. 10 quater L. 21 novembre 1991 n. 374
- 5. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/04/2016, n. 4301Provvedimento: N. 08166/2013 REG.RIC. N. 04301/2016 REG.PROV.COLL. N. 08166/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: GO RN, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Raponi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, n.76; contro Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei …Leggi di più...
- mancata osservanza dei doveri inerenti all'ufficio·
- revoca dell'incarico di giudice onorario·
- costituzionalità dell'art. 42-sexies r.d. 12/41·
- motivi aggiunti del ricorso·
- motivazione manifestamente carente·
- principio del contraddittorio·
- violazione art. 24 Cost.·
- competenza del Consiglio Superiore della Magistratura·
- violazione art. 3 l. 241/90·
- tempestività dell'azione disciplinare·
- spese di lite·
- inammissibilità dei motivi aggiunti·
- principio del ne bis in idem·
- eccesso di potere·
- proporzionalità della sanzione