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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9184 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 26055/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel Dott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/07/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 22/08/1983 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 9 20139 MILANO ITALIA con l'Avv. DI SALVO CARMELA SA presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 09/06/1980 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 9 20139 MILANO ITALIA con l'Avv. DI NELLA MARIA GRAZIA e CECILIA CARLOTTA GAUDENZI presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte convenuta
Controparte_2 13/04/2011 Controparte_3 03/04/2013 [...] CP_4 14/04/2019 in persona del curatore speciale avv. Massimo Schirò in proprio ex art 86 c.p.c. Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30 luglio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 19 novembre 2025 parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 28/10/2006 (anno 2006, atto n1873, parte 1, serie) nato a [...] [...] Dall'unione sono nati CP_2 Controparte_3
14/04/2019 03/04/2013 Controparte_4
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/07/2025 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in data 29 luglio 2025 concordando con la richiesta di separazione avanzando ulteriori domande. Le gravi allegazioni contenute in ricorso hanno determinato la nomina dell'avv Schirò Massimo quale curatore speciale dei tre minori.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, del 7 ottobre 2025 i coniugi sono comparsi avanti al Giudice
Delegato e con ordinanza del 21 novembre 2025 (all'esito dell'ascolto dei minori e dell'udienza del
19 novembre 2025), sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti il Giudice Delgato Dott. Chiara Delmonte letti gli atti ed i documenti di causa - compreso il contratto di lavoro depositato in data 20 novembre 2025 dalla difesa materna come da impegni assunti - sentite le parti ed i loro difensori adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
Nel contesto di conflittualità genitoriale -inizialmente gestita ma da ultimo trascesa in accese discussioni con coinvolgimento delle forze dell'ordine e dei tre figli -, nell'interesse dei minori è prioritario interrompere la convivenza delle parti e, come richiesto dai genitori stessi, impartire regole precise.
Detta necessità, seppur con le diverse modalità di espressione condizionate dall'età anagrafica e dai diversi caratteri, e stata portata in giudizio anche dai tre figli che sono stati ascoltati in data 4 novembre 2025 dalla sottoscritta unitamente dall'ausiliario medico psichiatra dott.ssa Persona_1
[...] L'ausiliaria, all'esito dell'ascolto, ha formulato le seguenti osservazioni su CP_2, CP_3
. ed CP_4: sono in grado di fare le mie osservazioni sull'ascolto di oggi nei termini che seguono: "
è evidente che entrambi i minori cercano di mantenere una posizione quanto più possibile di equidistanza dai genitori e di non allearsi né con l'uno né con l'altro. Non è possibile non notare un disequilibrio tra i genitori soprattutto sugli aspetti normativi con una mamma più normativa e un padre meno e questo crea un problema a tutti e tre i minori.
Tutti e tre probabilmente hanno un'immagine di un papà più permissivo, ma più per contrapposizione alla figura materna. È un po' come se il padre cercasse di allearsi i minori.
L'altro aspetto molto preoccupante per CP_4 è che ha subito una rottura fortissima rispetto alla relazione con la madre che non ha avuto la possibilità di rielaborare. Lei adesso è polarizzata sul papà, ma è solo il suo modo di dire alla mamma che è arrabbiata per quello che è successo. Io credo che CP_4 sia a rischio e abbia bisogno di uno spazio per ripensare a questa cosa.
Il fatto, riferito da CP_2, che da febbraio CP_4 vuole solo il papà e prima voleva solo la mamma è molto preoccupante. I due fratelli hanno dichiarato di non comprendere la motivazione dell'allontanamento della mamma da casa pur essendo entrambi molto svegli. Il dato rilevante è che nessuno dei due ha avuto la libertà di chiedere i motivi. La piccola ha sicuramente vissuto un abbandono dalla mamma.
Rilevo che CP_4 ha subito un altro abbandono: prima dormiva in camera con il papà e poi c'è stato un movimento espulsivo per cui è finita a dormire con il fratello più grande. L'organizzazione delle camere è assolutamente indicativa di disorganizzazione. IL Fratello grande che ha 14 anni si dice disponibile a fare la addormentare...
Tutto quello che è successo a casa è un qualcosa che i fratelli non possono comprendere o non vogliono pensare, ma è qualcosa di assolutamente rilevante per la loro crescita.
I tre ragazzini sono molto in gamba, i due maggiori sono anche intellettivamente vivaci, mi sembra impossibile che non sapessero il perché si trovassero qui. Mi sembra anche strano che da parte dei due fratelli non ci fosse una preoccupazione che viene ancora prima del consiglio o della prospettiva..
Sono ragazzi difesi che fanno dell'equilibrio il loro modo di reggere la situazione.
CP_4 vede la mamma che va via di casa e giustamente pensa che la mamma è cattiva e l'ha abbandonata e per come sono poi andate le cose, per come è la situazione attuale CP_4 non ha ricucito con la madre.
L'organizzazione attuale è deleteria. L'organizzazione delle camere parla da sola.."
Durante il tempo intercorrente tra l'udienza di ascolto e la successiva udienza -inizialmente calendarizzata al 2 dicembre 2025 nemmeno un mese dopo-, i genitori non solo non sono stati in grado di comprendere il significato profondo dell'ascolto dei figli e la loro necessità di interrompere la disfunzionale dinamica genitoriale, ma hanno esacerbato il loro conflitto traducendo le loro istanze in richieste di intervento urgente, in attivazione dei carabinieri, in coinvolgimento dei legali così determinando il curatore a risentire gli insegnanti dei ragazzi e a formulare istanza di anticipazione udienza.
All'udienza del 19 novembre la sottoscritta tenute in conto le posizioni processuali dei genitori sono antitetiche e simmetriche nelle richieste articolate,
•
le gravi e reciproche allegazioni di inidoneità genitoriale -che, salvi gli accertamenti sotto
•
delegati, ad oggi non hanno trovato riscontro obiettivo nello stato psicofisico dei tre minori come descritto dagli insegnanti e come apprezzato dalla sottoscritta e dall'ausiliario-; la necessità procedere ad approfondimenti sul funzionamento dei genitori, sulla loro modalità di relazione con i tre ragazzi e verificare se gli auspicati accordi patrocinati da procuratori e curatore per riuscire a dotare entrambi i genitori di due distinte unità abitative in cui poter ospitare i figli, avranno un effetto pacificatorio. ha formulato alle parti la proposta: letti ed esaminati gli atti di causa, tenute in considerazione gli ultimi agiti conflittuali successivi all'ascolto dei minori che impongono un'immediata attivazione a loro tutela nel senso di porre celermente fine alla convivenza tra genitori e ritenuto necessario, come convenuto anche da genitori stessi, fornire regole chiare per regolamentare la loro relazione con i figli, in via provvisoria sottopone alle parti la possibilità di adottare i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti.
1) Prevedere che i tre figli minori continuino ad abitare nella casa familiare e che i genitori li si alternino su base settimanale con passaggio il lunedì mattina. Nella settimana di rispettiva competenza il genitore che si trova con i ragazzi si occuperà delle loro esigenze e della loro gestione, ferma la possibilità di richiedere aiuti ai nonni materni e paterni da sempre occupati nella cura e nella gestione dei ragazzi;
. Il genitore con cui i ragazzi non si trovano potrà sentire i figli una volta al giorno in orario compreso tra le ore 18 e le 18:30. Resta in ogni caso ferma la possibilità per CP_2 e CP_3, muniti di telefono ed in perfetta aderenza e coerenza con la loro età anagrafica, di sentire autonomamente i genitori.
Le comunicazioni tra i genitori, salve ragione di urgenza, verranno in questa fase gestite per iscritto con in copia conoscenza il curatore
2) disporre che i servizi sociali del Comune di Milano in collaborazione con le competenti ASST provvedano a: procedere ad incontri conoscitivi con i genitori ed attivare un monitoraggio sul nucleo familiare;
procedere ad incontri conoscitivi con i nonni materni e paterni anche al fine di verificarne il ruolo vicariante e di supporto per i tre nipoti;
attivare con urgenza un servizio di educativa domiciliare che verifichi la qualità della relazione dei tre figli con i genitori e ne uniformi modalità educative;
Attivare con urgenza un percorso congiunto di supporto alla genitorialità che coadiuvi i
-
coniugi nella ripresa di una comunicazione funzionale all'interesse dei tre ragazzi;
3) In via temporanea il padre continuerà a farsi carico di tutte le spese relative all'immobile comprese le utenze. Ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei ragazzi nei periodi in cui li ha con sé e le spese extra assegno dei tre figli minori verranno sostenute dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del 40%;
4) l'intero assegno unico universale verrà percepito dalla madre.
Il curatore si è uniformato alla proposta chiedendo che venisse integrata l'indagine dei SS con una valutazione psicodiagnostica verificando la disponibilità delle parti rispetto a fugare ogni dubbio sulle reciproche accuse di abuso di farmaci
La madre non ha accettato la proposta insistendo nelle istanze articolate in ricorso.
Il padre ha accettato la proposta evidenziando però sulla parte economica che visto che non ci sono spese extra assegno per i ragazzi sarebbe opportuno valutare di ripartire l'AUF a metà tra i genitori
*****
Gli assetti provvisoriamente proposti alle parti come accettati dal padre e dal curatore, costituiscono allo stato l'unica prospettiva possibile per conciliare l'impellente esigenza di immediata interruzione della convivenza con la necessità di disporre indagini ed approfondimenti e devono, pertanto, essere tradotti in provvedimenti temporanei e urgenti, come meglio dettagliato in dispositivo, al fine di evitare ogni possibile -e ragionevolmente preventivabile- ragione di conflitto/confronto tra i genitori.
Come correttamente richiesto dal curatore, deve essere anche disposta la valutazione psicodiagnostica sugli adulti.
Si rinnova l'invito ai genitori di valutare, in attesa del sotto disposto intervento dei SS e dell'attivazione dell'educativa domiciliare, la possibilità di attivare un'educativa privata che, fin da subito aiuti loro ed i figli ad uniformare i due contesti, a semplificare la gestione del quotidiano ed ad attivare modalità gestorie e risposte ai - differenti- bisogni di Persona_2 ed CP_4 il più possibile unitarie.
In via temporanea, tenuto conto che nelle settimane in cui non pernottano con i figli entrambi i genitori possono continuare a contare sull'aiuto dei rispettivi genitori (con risparmio di spese abitative), del fatto che la madre non ha contesto (al di là delle motivazioni portate) di avere ricevuto la disponibilità del denaro accantonato sui libretti COOP di importo complessivo pari a circa
25.000,00 euro -di cui di uno è intestataria e dell'altro delegata ad operare, (cfr doc. 3 difesa CP_3 della complessiva disparità economica e reddituale delle parti, del fatto che tutte le spese relative all'immobile in cui vivono i ragazzi sono sostenute dal padre, dell'accordo per cui l'AUF verrà percepito per intero dalla madre, il mantenimento dei tre minori viene disciplinato come da proposta formulata in udienza riportata in dispositivo.
Viste le reciproche domande di addebito ed i dati sopra riportati, in via temporanea non viene stabilito alcun mantenimento ex art 156 c.c. in favore della moglie, ferme, comunque le ulteriori valutazioni all'esito degli approfondimenti istruttori
La prosecuzione del procedimento. I procuratori hanno chiesto concordemente anche al fine di garantire alla madre di poter contare su un assegno unico universale coerente con le sue capacità economiche, che il tribunale trattenga la causa indecisione con riferimento alla sentenza sullo stato delle persone di riservare di insistere sulle istanze istruttorie articolate all'esito del deposito delle relazioni di aggiornamento
Il procedimento deve continuare per la definizione delle domande all'esito del deposito della relazione richiesta ai SS affidatari dei tre minori fermi, comunque i poteri istruttori a tutela dei predetti ex art 473 bis 2 c.p.c.. Come da richiesta delle parti, la causa deve essere trattenuta in decisione per decidere la domanda relativa allo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire con riferimento alle altre domande.
P.Q.M.
Dà atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 7 ottobre 2025
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Dispone che, salvi diversi accordi, i tre figli minori continuino ad abitare nella casa familiare di Milano via Marocchetti 9 con alternanza dei genitori nell'abitazione su base settimanale dal lunedì ore 9.00 al lunedì ore 9.00. La prima settimana 24 novembre 2025/1 dicembre
2025 in caso di disaccordo la mamma starà nella casa famigliare. Salvi diversi accordi tra i genitori l'alternanza su base settimanale troverà applicazione anche durante i periodi di sospensione scolastica e delle imminenti vacanze;
2) Dispone che nella settimana di rispettiva competenza il genitore che si trova con i ragazzi si occupi delle loro esigenze e della loro gestione, ferma la sua facoltà di richiedere aiuti ai nonni materni e paterni da sempre coinvolti nella cura e nella gestione dei ragazzi.
3) Dispone che il genitore con cui i ragazzi non si trovano possa sentire i figli una volta al giorno in orario compreso tra le ore 18:00 e le 18:30. Resta in ogni caso ferma la possibilità per
CP_2 e CP_3, muniti di telefono ed in coerenza con la loro età anagrafica, di sentire autonomamente i genitori;
4) Le comunicazioni tra i genitori, salve ragione di urgenza, verranno in questa fase gestite per iscritto con in copia conoscenza il curatore speciale dei minori;
5) Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano in collaborazione con le competenti ASST
e lavorando di concerto con il curatore provvedano a: procedere ad incontri conoscitivi con i genitori ed attivare un monitoraggio sul nucleo familiare;
procedere ad incontri conoscitivi con i nonni materni e paterni anche al fine di verificarne il ruolo vicariante e di supporto per i tre nipoti;
attivare con urgenza un servizio di educativa domiciliare che verifichi la qualità della relazione dei tre figli con i genitori e ne uniformi modalità educative;
Attivare con urgenza un percorso congiunto di supporto alla genitorialità che coadiuvi i coniugi nella ripresa di una comunicazione funzionale all'interesse dei tre ragazzi;
Procedere a valutazione psicodiagnostica dei genitori e verificare la loro disponibilità ad un invio SERD per verificare le opposte allegazioni di dipendenza da farmaci;
Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 maggio 2026 o immediatamente in caso di pregiudizio
6) Invita i genitori a valutare, in attesa dell'attivazione della disposta educativa domiciliare, la possibilità di attivare un'educativa privata che, fin da subito aiuti loro ed i figli ad uniformare i due contesti, a semplificare la gestione del quotidiano ed ad attivare modalità gestorie e risposte ai - differenti- bisogni di Persona_2 ed CP_4 il più possibile unitarie. 7) Dispone che il padre continui a farsi carico di tutte le spese relative all'immobile comprese le utenze;
8) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei ragazzi nei periodi in cui li ha con sé;
9) Dispone che le spese le spese extra assegno dei tre figli minori, come da Linee guida del giugno 2025 siano sostenute dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del
40%;
10) Dispone che l'intero assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre;
11) Respinge, allo stato, la domanda di mantenimento avanzata dalla madre;
12) Assegna alle parti termini fino al 19 giugno 2026 per il deposito di eventuali memorie ex art
473 bis. 27 c.p.c.
13) Rinvia il procedimento all'udienza del 25 giugno 2026 ore 9.30
14) Trattiene la causa in decisione per decidere la domanda relativa allo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire con riferimento alle altre domande.
******* Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.26055 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 28/10/2006 CP_1
(anno 2006, atto n1873, parte 1, serie) 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice rel Dott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/07/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 22/08/1983 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]N. 9 20139 MILANO ITALIA con l'Avv. DI SALVO CARMELA SA presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 09/06/1980 a MILANO (MI) cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 9 20139 MILANO ITALIA con l'Avv. DI NELLA MARIA GRAZIA e CECILIA CARLOTTA GAUDENZI presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte convenuta
Controparte_2 13/04/2011 Controparte_3 03/04/2013 [...] CP_4 14/04/2019 in persona del curatore speciale avv. Massimo Schirò in proprio ex art 86 c.p.c. Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 30 luglio 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 19 novembre 2025 parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 28/10/2006 (anno 2006, atto n1873, parte 1, serie) nato a [...] [...] Dall'unione sono nati CP_2 Controparte_3
14/04/2019 03/04/2013 Controparte_4
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/07/2025 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in data 29 luglio 2025 concordando con la richiesta di separazione avanzando ulteriori domande. Le gravi allegazioni contenute in ricorso hanno determinato la nomina dell'avv Schirò Massimo quale curatore speciale dei tre minori.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, del 7 ottobre 2025 i coniugi sono comparsi avanti al Giudice
Delegato e con ordinanza del 21 novembre 2025 (all'esito dell'ascolto dei minori e dell'udienza del
19 novembre 2025), sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti il Giudice Delgato Dott. Chiara Delmonte letti gli atti ed i documenti di causa - compreso il contratto di lavoro depositato in data 20 novembre 2025 dalla difesa materna come da impegni assunti - sentite le parti ed i loro difensori adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
Nel contesto di conflittualità genitoriale -inizialmente gestita ma da ultimo trascesa in accese discussioni con coinvolgimento delle forze dell'ordine e dei tre figli -, nell'interesse dei minori è prioritario interrompere la convivenza delle parti e, come richiesto dai genitori stessi, impartire regole precise.
Detta necessità, seppur con le diverse modalità di espressione condizionate dall'età anagrafica e dai diversi caratteri, e stata portata in giudizio anche dai tre figli che sono stati ascoltati in data 4 novembre 2025 dalla sottoscritta unitamente dall'ausiliario medico psichiatra dott.ssa Persona_1
[...] L'ausiliaria, all'esito dell'ascolto, ha formulato le seguenti osservazioni su CP_2, CP_3
. ed CP_4: sono in grado di fare le mie osservazioni sull'ascolto di oggi nei termini che seguono: "
è evidente che entrambi i minori cercano di mantenere una posizione quanto più possibile di equidistanza dai genitori e di non allearsi né con l'uno né con l'altro. Non è possibile non notare un disequilibrio tra i genitori soprattutto sugli aspetti normativi con una mamma più normativa e un padre meno e questo crea un problema a tutti e tre i minori.
Tutti e tre probabilmente hanno un'immagine di un papà più permissivo, ma più per contrapposizione alla figura materna. È un po' come se il padre cercasse di allearsi i minori.
L'altro aspetto molto preoccupante per CP_4 è che ha subito una rottura fortissima rispetto alla relazione con la madre che non ha avuto la possibilità di rielaborare. Lei adesso è polarizzata sul papà, ma è solo il suo modo di dire alla mamma che è arrabbiata per quello che è successo. Io credo che CP_4 sia a rischio e abbia bisogno di uno spazio per ripensare a questa cosa.
Il fatto, riferito da CP_2, che da febbraio CP_4 vuole solo il papà e prima voleva solo la mamma è molto preoccupante. I due fratelli hanno dichiarato di non comprendere la motivazione dell'allontanamento della mamma da casa pur essendo entrambi molto svegli. Il dato rilevante è che nessuno dei due ha avuto la libertà di chiedere i motivi. La piccola ha sicuramente vissuto un abbandono dalla mamma.
Rilevo che CP_4 ha subito un altro abbandono: prima dormiva in camera con il papà e poi c'è stato un movimento espulsivo per cui è finita a dormire con il fratello più grande. L'organizzazione delle camere è assolutamente indicativa di disorganizzazione. IL Fratello grande che ha 14 anni si dice disponibile a fare la addormentare...
Tutto quello che è successo a casa è un qualcosa che i fratelli non possono comprendere o non vogliono pensare, ma è qualcosa di assolutamente rilevante per la loro crescita.
I tre ragazzini sono molto in gamba, i due maggiori sono anche intellettivamente vivaci, mi sembra impossibile che non sapessero il perché si trovassero qui. Mi sembra anche strano che da parte dei due fratelli non ci fosse una preoccupazione che viene ancora prima del consiglio o della prospettiva..
Sono ragazzi difesi che fanno dell'equilibrio il loro modo di reggere la situazione.
CP_4 vede la mamma che va via di casa e giustamente pensa che la mamma è cattiva e l'ha abbandonata e per come sono poi andate le cose, per come è la situazione attuale CP_4 non ha ricucito con la madre.
L'organizzazione attuale è deleteria. L'organizzazione delle camere parla da sola.."
Durante il tempo intercorrente tra l'udienza di ascolto e la successiva udienza -inizialmente calendarizzata al 2 dicembre 2025 nemmeno un mese dopo-, i genitori non solo non sono stati in grado di comprendere il significato profondo dell'ascolto dei figli e la loro necessità di interrompere la disfunzionale dinamica genitoriale, ma hanno esacerbato il loro conflitto traducendo le loro istanze in richieste di intervento urgente, in attivazione dei carabinieri, in coinvolgimento dei legali così determinando il curatore a risentire gli insegnanti dei ragazzi e a formulare istanza di anticipazione udienza.
All'udienza del 19 novembre la sottoscritta tenute in conto le posizioni processuali dei genitori sono antitetiche e simmetriche nelle richieste articolate,
•
le gravi e reciproche allegazioni di inidoneità genitoriale -che, salvi gli accertamenti sotto
•
delegati, ad oggi non hanno trovato riscontro obiettivo nello stato psicofisico dei tre minori come descritto dagli insegnanti e come apprezzato dalla sottoscritta e dall'ausiliario-; la necessità procedere ad approfondimenti sul funzionamento dei genitori, sulla loro modalità di relazione con i tre ragazzi e verificare se gli auspicati accordi patrocinati da procuratori e curatore per riuscire a dotare entrambi i genitori di due distinte unità abitative in cui poter ospitare i figli, avranno un effetto pacificatorio. ha formulato alle parti la proposta: letti ed esaminati gli atti di causa, tenute in considerazione gli ultimi agiti conflittuali successivi all'ascolto dei minori che impongono un'immediata attivazione a loro tutela nel senso di porre celermente fine alla convivenza tra genitori e ritenuto necessario, come convenuto anche da genitori stessi, fornire regole chiare per regolamentare la loro relazione con i figli, in via provvisoria sottopone alle parti la possibilità di adottare i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti.
1) Prevedere che i tre figli minori continuino ad abitare nella casa familiare e che i genitori li si alternino su base settimanale con passaggio il lunedì mattina. Nella settimana di rispettiva competenza il genitore che si trova con i ragazzi si occuperà delle loro esigenze e della loro gestione, ferma la possibilità di richiedere aiuti ai nonni materni e paterni da sempre occupati nella cura e nella gestione dei ragazzi;
. Il genitore con cui i ragazzi non si trovano potrà sentire i figli una volta al giorno in orario compreso tra le ore 18 e le 18:30. Resta in ogni caso ferma la possibilità per CP_2 e CP_3, muniti di telefono ed in perfetta aderenza e coerenza con la loro età anagrafica, di sentire autonomamente i genitori.
Le comunicazioni tra i genitori, salve ragione di urgenza, verranno in questa fase gestite per iscritto con in copia conoscenza il curatore
2) disporre che i servizi sociali del Comune di Milano in collaborazione con le competenti ASST provvedano a: procedere ad incontri conoscitivi con i genitori ed attivare un monitoraggio sul nucleo familiare;
procedere ad incontri conoscitivi con i nonni materni e paterni anche al fine di verificarne il ruolo vicariante e di supporto per i tre nipoti;
attivare con urgenza un servizio di educativa domiciliare che verifichi la qualità della relazione dei tre figli con i genitori e ne uniformi modalità educative;
Attivare con urgenza un percorso congiunto di supporto alla genitorialità che coadiuvi i
-
coniugi nella ripresa di una comunicazione funzionale all'interesse dei tre ragazzi;
3) In via temporanea il padre continuerà a farsi carico di tutte le spese relative all'immobile comprese le utenze. Ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei ragazzi nei periodi in cui li ha con sé e le spese extra assegno dei tre figli minori verranno sostenute dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del 40%;
4) l'intero assegno unico universale verrà percepito dalla madre.
Il curatore si è uniformato alla proposta chiedendo che venisse integrata l'indagine dei SS con una valutazione psicodiagnostica verificando la disponibilità delle parti rispetto a fugare ogni dubbio sulle reciproche accuse di abuso di farmaci
La madre non ha accettato la proposta insistendo nelle istanze articolate in ricorso.
Il padre ha accettato la proposta evidenziando però sulla parte economica che visto che non ci sono spese extra assegno per i ragazzi sarebbe opportuno valutare di ripartire l'AUF a metà tra i genitori
*****
Gli assetti provvisoriamente proposti alle parti come accettati dal padre e dal curatore, costituiscono allo stato l'unica prospettiva possibile per conciliare l'impellente esigenza di immediata interruzione della convivenza con la necessità di disporre indagini ed approfondimenti e devono, pertanto, essere tradotti in provvedimenti temporanei e urgenti, come meglio dettagliato in dispositivo, al fine di evitare ogni possibile -e ragionevolmente preventivabile- ragione di conflitto/confronto tra i genitori.
Come correttamente richiesto dal curatore, deve essere anche disposta la valutazione psicodiagnostica sugli adulti.
Si rinnova l'invito ai genitori di valutare, in attesa del sotto disposto intervento dei SS e dell'attivazione dell'educativa domiciliare, la possibilità di attivare un'educativa privata che, fin da subito aiuti loro ed i figli ad uniformare i due contesti, a semplificare la gestione del quotidiano ed ad attivare modalità gestorie e risposte ai - differenti- bisogni di Persona_2 ed CP_4 il più possibile unitarie.
In via temporanea, tenuto conto che nelle settimane in cui non pernottano con i figli entrambi i genitori possono continuare a contare sull'aiuto dei rispettivi genitori (con risparmio di spese abitative), del fatto che la madre non ha contesto (al di là delle motivazioni portate) di avere ricevuto la disponibilità del denaro accantonato sui libretti COOP di importo complessivo pari a circa
25.000,00 euro -di cui di uno è intestataria e dell'altro delegata ad operare, (cfr doc. 3 difesa CP_3 della complessiva disparità economica e reddituale delle parti, del fatto che tutte le spese relative all'immobile in cui vivono i ragazzi sono sostenute dal padre, dell'accordo per cui l'AUF verrà percepito per intero dalla madre, il mantenimento dei tre minori viene disciplinato come da proposta formulata in udienza riportata in dispositivo.
Viste le reciproche domande di addebito ed i dati sopra riportati, in via temporanea non viene stabilito alcun mantenimento ex art 156 c.c. in favore della moglie, ferme, comunque le ulteriori valutazioni all'esito degli approfondimenti istruttori
La prosecuzione del procedimento. I procuratori hanno chiesto concordemente anche al fine di garantire alla madre di poter contare su un assegno unico universale coerente con le sue capacità economiche, che il tribunale trattenga la causa indecisione con riferimento alla sentenza sullo stato delle persone di riservare di insistere sulle istanze istruttorie articolate all'esito del deposito delle relazioni di aggiornamento
Il procedimento deve continuare per la definizione delle domande all'esito del deposito della relazione richiesta ai SS affidatari dei tre minori fermi, comunque i poteri istruttori a tutela dei predetti ex art 473 bis 2 c.p.c.. Come da richiesta delle parti, la causa deve essere trattenuta in decisione per decidere la domanda relativa allo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire con riferimento alle altre domande.
P.Q.M.
Dà atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 7 ottobre 2025
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Dispone che, salvi diversi accordi, i tre figli minori continuino ad abitare nella casa familiare di Milano via Marocchetti 9 con alternanza dei genitori nell'abitazione su base settimanale dal lunedì ore 9.00 al lunedì ore 9.00. La prima settimana 24 novembre 2025/1 dicembre
2025 in caso di disaccordo la mamma starà nella casa famigliare. Salvi diversi accordi tra i genitori l'alternanza su base settimanale troverà applicazione anche durante i periodi di sospensione scolastica e delle imminenti vacanze;
2) Dispone che nella settimana di rispettiva competenza il genitore che si trova con i ragazzi si occupi delle loro esigenze e della loro gestione, ferma la sua facoltà di richiedere aiuti ai nonni materni e paterni da sempre coinvolti nella cura e nella gestione dei ragazzi.
3) Dispone che il genitore con cui i ragazzi non si trovano possa sentire i figli una volta al giorno in orario compreso tra le ore 18:00 e le 18:30. Resta in ogni caso ferma la possibilità per
CP_2 e CP_3, muniti di telefono ed in coerenza con la loro età anagrafica, di sentire autonomamente i genitori;
4) Le comunicazioni tra i genitori, salve ragione di urgenza, verranno in questa fase gestite per iscritto con in copia conoscenza il curatore speciale dei minori;
5) Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano in collaborazione con le competenti ASST
e lavorando di concerto con il curatore provvedano a: procedere ad incontri conoscitivi con i genitori ed attivare un monitoraggio sul nucleo familiare;
procedere ad incontri conoscitivi con i nonni materni e paterni anche al fine di verificarne il ruolo vicariante e di supporto per i tre nipoti;
attivare con urgenza un servizio di educativa domiciliare che verifichi la qualità della relazione dei tre figli con i genitori e ne uniformi modalità educative;
Attivare con urgenza un percorso congiunto di supporto alla genitorialità che coadiuvi i coniugi nella ripresa di una comunicazione funzionale all'interesse dei tre ragazzi;
Procedere a valutazione psicodiagnostica dei genitori e verificare la loro disponibilità ad un invio SERD per verificare le opposte allegazioni di dipendenza da farmaci;
Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 maggio 2026 o immediatamente in caso di pregiudizio
6) Invita i genitori a valutare, in attesa dell'attivazione della disposta educativa domiciliare, la possibilità di attivare un'educativa privata che, fin da subito aiuti loro ed i figli ad uniformare i due contesti, a semplificare la gestione del quotidiano ed ad attivare modalità gestorie e risposte ai - differenti- bisogni di Persona_2 ed CP_4 il più possibile unitarie. 7) Dispone che il padre continui a farsi carico di tutte le spese relative all'immobile comprese le utenze;
8) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei ragazzi nei periodi in cui li ha con sé;
9) Dispone che le spese le spese extra assegno dei tre figli minori, come da Linee guida del giugno 2025 siano sostenute dal padre nella misura del 60% e dalla madre nella misura del
40%;
10) Dispone che l'intero assegno unico universale sia percepito per intero dalla madre;
11) Respinge, allo stato, la domanda di mantenimento avanzata dalla madre;
12) Assegna alle parti termini fino al 19 giugno 2026 per il deposito di eventuali memorie ex art
473 bis. 27 c.p.c.
13) Rinvia il procedimento all'udienza del 25 giugno 2026 ore 9.30
14) Trattiene la causa in decisione per decidere la domanda relativa allo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire con riferimento alle altre domande.
******* Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.26055 /2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile a MILANO il 28/10/2006 CP_1
(anno 2006, atto n1873, parte 1, serie) 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai