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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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- 1. Riciclaggio e bonifici sospetti: quando basta un accredito “anomalo” per finire sotto processo (Trib. Ferrara n. 1050/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 gennaio 2026
“Ho solo ricevuto un bonifico”: una frase che sentiamo spesso in aula. E che, sempre più spesso, non basta per escludere la responsabilità penale. Negli ultimi anni il reato di riciclaggio è diventato uno dei terreni più pericolosi per imprenditori, intermediari, collaboratori “laterali” e soggetti che non hanno organizzato alcuna truffa, ma si sono trovati coinvolti nei flussi di denaro. Questa sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1050/2025 è un esempio chiarissimo – e molto attuale – di come oggi venga costruita una accusa anche senza una sentenza sul reato presupposto e anche per chi ha incassato somme relativamente modeste. Ed è una sentenza che dovrebbe leggere con attenzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1047/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Ferrara, Via Modena n. 181, rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Ventura (C.F.
) del Foro di Como, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio della medesima in Cantù (CO), Via Giulio Carcano n. 14, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica o, in Email_1 alternativa, a mezzo fax al n. 031/2450345
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il 09/101989 (C.f.: Controparte_1
), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
NA IS (C.f.: – pec ), presso il C.F._4 Email_2 cui studio in Ferrara, Via Borgoleoni n. 26, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la revisione delle disposizioni relative all'affidamento dei figli ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, affinché, contrariis reiectis, in parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale di cui alla pronuncia del 12 luglio 2023, emessa nell'ambito del procedimento n. 920/2023, previa ove
pagina 1 di 6 occorra, la necessaria istruttoria, sentite le parti e assunti i mezzi istruttori più opportuni, Voglia regolamentare in modo conforme all'interesse superiore della minore RSona_1 il regime di affidamento, collocamento e mantenimento, come segue: - In via principale: •
[...]
Affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza della stessa presso ciascuno dei genitori secondo un regime paritetico o comunque paritetico tendenziale, da articolarsi in settimane alterne, o secondo le modalità ritenute più idonee dal Tribunale;
• Determinare il venir meno dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento in capo al Sig. disponendo Pt_1 che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della minore durante i periodi di permanenza presso di sé, in ragione della sostanziale parità economica tra le parti e della simmetria temporale nella cura della figlia;
• Confermare, in ogni caso, le statuizioni già disposte in merito alla regolamentazione del collocamento durante i periodi delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali e delle vacanze estive;
• Confermare quanto regolamentato in merito alle spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse della minore, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara. - In subordine: • Nella denegata ipotesi che non sia ritenuta praticabile
l'alternanza paritetica sopra proposta, voglia l'Ill.mo Tribunale comunque ampliare i tempi di permanenza della minore presso il padre, in misura tale da garantire alla stessa una relazione continuativa, equilibrata e significativa con entrambe le figure genitoriali. Conseguentemente, si chiede che, in ragione del maggiore tempo che la minore trascorrerebbe presso il padre, sia disposta una proporzionale riduzione dell'assegno di mantenimento attualmente posto a carico di quest'ultimo, tenuto conto della più ampia condivisione dei compiti di cura e delle spese ordinarie. Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A. in caso di opposizione. Con riserva di ogni ulteriore e successiva deduzione, istanza e produzione”.
Le conclusioni di parte resistente: “Chiede Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia rigettare in toto il ricorso ex art. 337 quinquies C.C. ex adverso promosso, perché infondato, strumentale, illegittimo, e contrario all'interesse preminente della minore. In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede altresì che il Tribunale adito, ai sensi dell'art 96 c.p.c. condanni il ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno e sanzione processuale, al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 6 Con ricorso ex articoli 337 quinquies cod. civ. depositato in data 4 giugno 2025, ritualmente notificato,
chiedeva la modifica della sentenza emessa da questo Tribunale in data 12 Parte_1 luglio 2023, con la quale erano state già modificate le condizioni di cui al decreto in data 2 febbraio
2021 di regolamentazione della responsabilità genitoriale, affidamento, collocamento e mantenimento della minore , nata il [...] dalla relazione more RSona_1 uxorio fra le parti. In particolare, il ricorrente chiedeva disporsi il collocamento paritario alternato della minore con conseguente revoca del contributo posto a proprio carico per il suo mantenimento o, in subordine, un ampliamento del proprio diritto di visita. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di trovarsi ad oggi in una situazione personale e lavorativa più favorevole ad una maggior permanenza della bambina presso di sé e col suo nuovo nucleo familiare, composto dalla nuova RS compagna medico di professione e dalla figlia appena nata alla quale sarebbe già molto legata.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 avversaria in ragione della ritenuta inadeguatezza del regime di collocamento alternato. Eccepiva la RS resistente come l'ampliamento del tempo di permanenza di presso il padre non sia dettato dall'apporto affettivo, educativo e materiale del padre, poiché finalizzato e preordinato alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente;
a tal riguardo evidenziava come detto contributo non fosse stato pagato per tutto l'anno 2023, 2024, 2025 oltre a mancare alcuni versamenti anche negli anni precedenti.
Intervenuto il P.M., all'udienza del giorno 11 novembre 2025 le parti venivano sentite personalmente e, tentata la conciliazione con estio negativo, all'esito di breve discussione orale il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Il ricorrente chiede la modifica dei provvedimenti di cui alla sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale emessa da questo Tribunale in data 12 luglio 2023 nel senso di disporre il RS collocamento alternato paritario della figlia minore con conseguente revoca del contributo di mantenimento a suo carico.
Orbene sul regime di collocamento della prole minorenne si osserva come questo Tribunale abbia da tempo fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il regime di collocazione cosiddetto alternato o paritario non è sempre in grado di garantire ai minori (soprattutto se in tenera età) la necessaria stabilità.
Ed invero, “la regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambo i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo pagina 3 di 6 dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (cfr. Cassazione civile sez. I, 13.02.2020, n. 3652
e Cassazione civile sez. I, 16.06.2021, n. 17221). “L'affidamento alternato dei figli, in caso di separazione dei coniugi, deve essere considerato una soluzione residuale, potendo lo stesso assicurare buoni risultati solo nel caso in cui vi sia un assoluto accordo fra i genitori e fra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, dovendo comunque tenere in considerazione che modificare spesso la propria abitazione può avere un effetto destabilizzante sul minore” (cfr. Tribunale di Bari, sez. I,
27.03.2020 n. 7850; nel medesimo senso Cass. Civ., Sez. VI, 15.02.2017, n. 4060).
Giova evidenziare, altresì, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori (nella specie, di genitori non coniugati), posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole, l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura.
Allo stesso tempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo (cfr. Cass., sez. 6, 10/10/2018, n. 25134).
Il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del minore e dell'altro genitore, giacché in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass., sez. 1, 10/12/2018, n. 31902).
pagina 4 di 6 “L'affidamento condiviso, come è stato, peraltro, anche osservato dalla giurisprudenza di merito, non impone, dunque, una suddivisione paritaria e perfettamente simmetrica dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore o una permanenza identica nei tempi nell'una dimora e nell'altra: se così fosse inteso, il regime finirebbe per privare la prole di uno stabile punto di riferimento, di un habitat preferenziale, che invece la nuova disciplina della casa familiare ha mostrato di considerare essenziale appunto nell'interesse della prole (vedi art.337 sexies cc), favorendo il radicamento della vita familiare e domestica in un ambiente stabile. Si è detto, in particolare, che l'affidamento condiviso non equivale ad un affidamento rigidamente alternato, la cui attuazione comporterebbe per il figlio un vero e proprio pendolarismo tra un genitore e l'altro. La prole ha, piuttosto, bisogno, specialmente nei primi anni di vita e fino alla prima età adolescenziale, di un habitat preferenziale” (cfr. Corte Appello
Bologna, sentenza n. 4541/2024 del 27/12/2024).
Nel riferito contesto normativo e giurisprudenziale si ritiene, dunque, che, nel caso di specie, l'età di RS
che oggi ha solo sei anni ed ha iniziato a settembre del corrente anno la scuola primaria, unitamente alle correlate sue esigenze di riposo, stabilità, studio e gioco richiedano l'individuazione di un ambiente e di un contesto domestico principale, cui la bambina possa continuare a fare riferimento,
e ciò anche per ragioni pratiche ed organizzative stante, come detto, l'età scolare. RS Dal 2023 segue una propria routine nella turnazione fra casa della madre, suo ambiente domestico principale (e ciò per volontà delle parti stesse, recepita, stante la precisazione congiunta delle conclusioni nel procedimento R.G. n. 920/2023, nella sentenza di cui oggi si chiede la modifica) e casa del padre che la bambina frequenta, ad ogni buon conto, già con importanti tempi di permanenza che le garantiscono una piena ed effettiva realizzazione del suo rapporto con la figura paterna ed il relativo nucleo familiare. Del resto, il padre non sarebbe in grado di garantire alla minore una presenza maggiore rispetto a quella della madre, poiché tutti i giorni impegnato (come da medesimo dichiarato anche in udienza) dalle ore 8,00 del mattino fino alle 17.30 nel proprio lavoro, che egli, peraltro, svolge fuori città, ai predetti orari dovendosi, perciò, aggiungere quelli necessari per gli spostamenti per e dal proprio luogo di lavoro.
Per queste ragioni, si ritiene che il regime di collocamento alternato, così come proposto dal ricorrente, in una situazione familiare, peraltro, ancora piuttosto conflittuale (quale è emersa ancora nel corso della audizione personale delle parti) e caratterizzata dalla attuale incapacità dei genitori di confrontarsi e dialogare serenamente, non corrisponda al miglior interesse della bambina.
La circostanza per cui il ricorrente risulta inadempiente al pagamento del contributo al mantenimento della figlia da oltre un anno e mezzo rende, inoltre, non peregrina l'ipotesi, paventata dalla resistente,
pagina 5 di 6 che la richiesta di collocamento alternato sottenda in realtà il tentativo del padre di vedersi revocato tale obbligo. RS In sostanza, si ritiene quanto mai opportuno che continui ad essere collocata in misura prevalente presso la madre, ferma la regolamentazione degli incontri col padre che, ad ogni buon conto, possono essere incrementati, nell'ottica di agevolare e favorire il tempo di permanenza della bambina quando è assieme al padre ed alla sua famiglia, nel senso di prevedere che il week end di spettanza del padre abbia inizio dal venerdì pomeriggio dopo la scuola anziché dal sabato mattina, e che i pomeriggi infrasettimanali terminino non più alle ore 19,30 ma alle 20,30 si da consentire al padre ed alla minore di poter cenare insieme con maggior agio.
L'ampliamento del diritto di vista così come dianzi disposto non è, comunque, tale da incidere sulla rideterminazione delle provvidenze economiche che, pertanto, rimangono invariate rispetto alla regolamentazione di cui alla sentenza del 12 luglio 2023.
***
La materia trattata e l'esito del giudizio (stante il parziale accoglimento della domanda svolta in via subordinata dal ricorrente) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 337 quinquies c.c.
1) Dispone l'ampliamento del diritto di vista del padre come in narrativa.
2) Rigetta ogni altra domanda delle parti.
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 13 novembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 1047/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Ferrara, Via Modena n. 181, rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Ventura (C.F.
) del Foro di Como, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio della medesima in Cantù (CO), Via Giulio Carcano n. 14, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica o, in Email_1 alternativa, a mezzo fax al n. 031/2450345
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il 09/101989 (C.f.: Controparte_1
), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
NA IS (C.f.: – pec ), presso il C.F._4 Email_2 cui studio in Ferrara, Via Borgoleoni n. 26, ha eletto domicilio, giusta mandato in atti
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la revisione delle disposizioni relative all'affidamento dei figli ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Ferrara, affinché, contrariis reiectis, in parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale di cui alla pronuncia del 12 luglio 2023, emessa nell'ambito del procedimento n. 920/2023, previa ove
pagina 1 di 6 occorra, la necessaria istruttoria, sentite le parti e assunti i mezzi istruttori più opportuni, Voglia regolamentare in modo conforme all'interesse superiore della minore RSona_1 il regime di affidamento, collocamento e mantenimento, come segue: - In via principale: •
[...]
Affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con permanenza della stessa presso ciascuno dei genitori secondo un regime paritetico o comunque paritetico tendenziale, da articolarsi in settimane alterne, o secondo le modalità ritenute più idonee dal Tribunale;
• Determinare il venir meno dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento in capo al Sig. disponendo Pt_1 che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario della minore durante i periodi di permanenza presso di sé, in ragione della sostanziale parità economica tra le parti e della simmetria temporale nella cura della figlia;
• Confermare, in ogni caso, le statuizioni già disposte in merito alla regolamentazione del collocamento durante i periodi delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali e delle vacanze estive;
• Confermare quanto regolamentato in merito alle spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse della minore, nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Ferrara. - In subordine: • Nella denegata ipotesi che non sia ritenuta praticabile
l'alternanza paritetica sopra proposta, voglia l'Ill.mo Tribunale comunque ampliare i tempi di permanenza della minore presso il padre, in misura tale da garantire alla stessa una relazione continuativa, equilibrata e significativa con entrambe le figure genitoriali. Conseguentemente, si chiede che, in ragione del maggiore tempo che la minore trascorrerebbe presso il padre, sia disposta una proporzionale riduzione dell'assegno di mantenimento attualmente posto a carico di quest'ultimo, tenuto conto della più ampia condivisione dei compiti di cura e delle spese ordinarie. Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A. in caso di opposizione. Con riserva di ogni ulteriore e successiva deduzione, istanza e produzione”.
Le conclusioni di parte resistente: “Chiede Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia rigettare in toto il ricorso ex art. 337 quinquies C.C. ex adverso promosso, perché infondato, strumentale, illegittimo, e contrario all'interesse preminente della minore. In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede altresì che il Tribunale adito, ai sensi dell'art 96 c.p.c. condanni il ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno e sanzione processuale, al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 6 Con ricorso ex articoli 337 quinquies cod. civ. depositato in data 4 giugno 2025, ritualmente notificato,
chiedeva la modifica della sentenza emessa da questo Tribunale in data 12 Parte_1 luglio 2023, con la quale erano state già modificate le condizioni di cui al decreto in data 2 febbraio
2021 di regolamentazione della responsabilità genitoriale, affidamento, collocamento e mantenimento della minore , nata il [...] dalla relazione more RSona_1 uxorio fra le parti. In particolare, il ricorrente chiedeva disporsi il collocamento paritario alternato della minore con conseguente revoca del contributo posto a proprio carico per il suo mantenimento o, in subordine, un ampliamento del proprio diritto di visita. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di trovarsi ad oggi in una situazione personale e lavorativa più favorevole ad una maggior permanenza della bambina presso di sé e col suo nuovo nucleo familiare, composto dalla nuova RS compagna medico di professione e dalla figlia appena nata alla quale sarebbe già molto legata.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 avversaria in ragione della ritenuta inadeguatezza del regime di collocamento alternato. Eccepiva la RS resistente come l'ampliamento del tempo di permanenza di presso il padre non sia dettato dall'apporto affettivo, educativo e materiale del padre, poiché finalizzato e preordinato alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente;
a tal riguardo evidenziava come detto contributo non fosse stato pagato per tutto l'anno 2023, 2024, 2025 oltre a mancare alcuni versamenti anche negli anni precedenti.
Intervenuto il P.M., all'udienza del giorno 11 novembre 2025 le parti venivano sentite personalmente e, tentata la conciliazione con estio negativo, all'esito di breve discussione orale il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Il ricorrente chiede la modifica dei provvedimenti di cui alla sentenza di regolamentazione della responsabilità genitoriale emessa da questo Tribunale in data 12 luglio 2023 nel senso di disporre il RS collocamento alternato paritario della figlia minore con conseguente revoca del contributo di mantenimento a suo carico.
Orbene sul regime di collocamento della prole minorenne si osserva come questo Tribunale abbia da tempo fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il regime di collocazione cosiddetto alternato o paritario non è sempre in grado di garantire ai minori (soprattutto se in tenera età) la necessaria stabilità.
Ed invero, “la regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambo i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo pagina 3 di 6 dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (cfr. Cassazione civile sez. I, 13.02.2020, n. 3652
e Cassazione civile sez. I, 16.06.2021, n. 17221). “L'affidamento alternato dei figli, in caso di separazione dei coniugi, deve essere considerato una soluzione residuale, potendo lo stesso assicurare buoni risultati solo nel caso in cui vi sia un assoluto accordo fra i genitori e fra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, dovendo comunque tenere in considerazione che modificare spesso la propria abitazione può avere un effetto destabilizzante sul minore” (cfr. Tribunale di Bari, sez. I,
27.03.2020 n. 7850; nel medesimo senso Cass. Civ., Sez. VI, 15.02.2017, n. 4060).
Giova evidenziare, altresì, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori (nella specie, di genitori non coniugati), posto che il giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole, l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura.
Allo stesso tempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo (cfr. Cass., sez. 6, 10/10/2018, n. 25134).
Il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del minore e dell'altro genitore, giacché in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass., sez. 1, 10/12/2018, n. 31902).
pagina 4 di 6 “L'affidamento condiviso, come è stato, peraltro, anche osservato dalla giurisprudenza di merito, non impone, dunque, una suddivisione paritaria e perfettamente simmetrica dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore o una permanenza identica nei tempi nell'una dimora e nell'altra: se così fosse inteso, il regime finirebbe per privare la prole di uno stabile punto di riferimento, di un habitat preferenziale, che invece la nuova disciplina della casa familiare ha mostrato di considerare essenziale appunto nell'interesse della prole (vedi art.337 sexies cc), favorendo il radicamento della vita familiare e domestica in un ambiente stabile. Si è detto, in particolare, che l'affidamento condiviso non equivale ad un affidamento rigidamente alternato, la cui attuazione comporterebbe per il figlio un vero e proprio pendolarismo tra un genitore e l'altro. La prole ha, piuttosto, bisogno, specialmente nei primi anni di vita e fino alla prima età adolescenziale, di un habitat preferenziale” (cfr. Corte Appello
Bologna, sentenza n. 4541/2024 del 27/12/2024).
Nel riferito contesto normativo e giurisprudenziale si ritiene, dunque, che, nel caso di specie, l'età di RS
che oggi ha solo sei anni ed ha iniziato a settembre del corrente anno la scuola primaria, unitamente alle correlate sue esigenze di riposo, stabilità, studio e gioco richiedano l'individuazione di un ambiente e di un contesto domestico principale, cui la bambina possa continuare a fare riferimento,
e ciò anche per ragioni pratiche ed organizzative stante, come detto, l'età scolare. RS Dal 2023 segue una propria routine nella turnazione fra casa della madre, suo ambiente domestico principale (e ciò per volontà delle parti stesse, recepita, stante la precisazione congiunta delle conclusioni nel procedimento R.G. n. 920/2023, nella sentenza di cui oggi si chiede la modifica) e casa del padre che la bambina frequenta, ad ogni buon conto, già con importanti tempi di permanenza che le garantiscono una piena ed effettiva realizzazione del suo rapporto con la figura paterna ed il relativo nucleo familiare. Del resto, il padre non sarebbe in grado di garantire alla minore una presenza maggiore rispetto a quella della madre, poiché tutti i giorni impegnato (come da medesimo dichiarato anche in udienza) dalle ore 8,00 del mattino fino alle 17.30 nel proprio lavoro, che egli, peraltro, svolge fuori città, ai predetti orari dovendosi, perciò, aggiungere quelli necessari per gli spostamenti per e dal proprio luogo di lavoro.
Per queste ragioni, si ritiene che il regime di collocamento alternato, così come proposto dal ricorrente, in una situazione familiare, peraltro, ancora piuttosto conflittuale (quale è emersa ancora nel corso della audizione personale delle parti) e caratterizzata dalla attuale incapacità dei genitori di confrontarsi e dialogare serenamente, non corrisponda al miglior interesse della bambina.
La circostanza per cui il ricorrente risulta inadempiente al pagamento del contributo al mantenimento della figlia da oltre un anno e mezzo rende, inoltre, non peregrina l'ipotesi, paventata dalla resistente,
pagina 5 di 6 che la richiesta di collocamento alternato sottenda in realtà il tentativo del padre di vedersi revocato tale obbligo. RS In sostanza, si ritiene quanto mai opportuno che continui ad essere collocata in misura prevalente presso la madre, ferma la regolamentazione degli incontri col padre che, ad ogni buon conto, possono essere incrementati, nell'ottica di agevolare e favorire il tempo di permanenza della bambina quando è assieme al padre ed alla sua famiglia, nel senso di prevedere che il week end di spettanza del padre abbia inizio dal venerdì pomeriggio dopo la scuola anziché dal sabato mattina, e che i pomeriggi infrasettimanali terminino non più alle ore 19,30 ma alle 20,30 si da consentire al padre ed alla minore di poter cenare insieme con maggior agio.
L'ampliamento del diritto di vista così come dianzi disposto non è, comunque, tale da incidere sulla rideterminazione delle provvidenze economiche che, pertanto, rimangono invariate rispetto alla regolamentazione di cui alla sentenza del 12 luglio 2023.
***
La materia trattata e l'esito del giudizio (stante il parziale accoglimento della domanda svolta in via subordinata dal ricorrente) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 337 quinquies c.c.
1) Dispone l'ampliamento del diritto di vista del padre come in narrativa.
2) Rigetta ogni altra domanda delle parti.
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 13 novembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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