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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3053/2024
EPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'Avv. SABA IRENE
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSETTO
ROBERTA
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
3.07.2025;
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Parte_1 chiedeva venisse pronunciato, alleCon ricorso presentato in data 30/10/2024 condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Noyon (Francia) in data 03.09.1983 con Controparte_1 dalla cui unione sono nate le figlie Per_1 in data 16.7.1991, Per_2 in data 5.8.1986 e Per_3 in data 12.12.1987, tutte e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione personale tra le parti veniva omologata con sentenza del Tribunale di Pisa n. 127/2019 del 18.2.2019.
Si costituiva parte resistente in data 13.01.2025 “aderendo alle richieste di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte come richieste dal sig. [...] Pt_1 spese di lite compensate".
Con note del 27.01.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano disporsi la trattazione scritta della prima udienza del 18.03.2025; richiesta che veniva accolta.
Con note scritte depositate in sostituzione della suddetta udienza le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con provvedimento del 21.03.25 la causa, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con Ordinanza del 23 Maggio 2025 veniva rimessa la causa sul ruolo per l'integrazione della documentazione reddituale. Con note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 3.07.2025 le parti producevano la documentazione richiesta e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto posto, questo Collegio rilevato: che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015; che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di
-
ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
-
che non vi è prole minorenne né accordi in contrasto con norme imperative o ordine pubblico;
che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in Noyon (Francia) in data 03.09.1983 tra Controparte_1 rascritto nei registri dello Stato Civile delParte_1 e
Comune di Lari quale Atto N. 1 parte 2 serie C anno 1984.
Sul resto dell'accordo, prende atto che:
- Le parti rinunciano al rispettivo mantenimento, essendo economicamente autosufficienti concordando altresì sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie pure autonome dal punto di vista economico.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lari per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
EPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3053/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'Avv. SABA IRENE
PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'Avv. ROSSETTO
ROBERTA
PARTE RICORRENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
3.07.2025;
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Parte_1 chiedeva venisse pronunciato, alleCon ricorso presentato in data 30/10/2024 condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Noyon (Francia) in data 03.09.1983 con Controparte_1 dalla cui unione sono nate le figlie Per_1 in data 16.7.1991, Per_2 in data 5.8.1986 e Per_3 in data 12.12.1987, tutte e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione personale tra le parti veniva omologata con sentenza del Tribunale di Pisa n. 127/2019 del 18.2.2019.
Si costituiva parte resistente in data 13.01.2025 “aderendo alle richieste di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte come richieste dal sig. [...] Pt_1 spese di lite compensate".
Con note del 27.01.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano disporsi la trattazione scritta della prima udienza del 18.03.2025; richiesta che veniva accolta.
Con note scritte depositate in sostituzione della suddetta udienza le parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con provvedimento del 21.03.25 la causa, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con Ordinanza del 23 Maggio 2025 veniva rimessa la causa sul ruolo per l'integrazione della documentazione reddituale. Con note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 3.07.2025 le parti producevano la documentazione richiesta e la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto posto, questo Collegio rilevato: che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015; che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di
-
ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
-
che non vi è prole minorenne né accordi in contrasto con norme imperative o ordine pubblico;
che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
che le spese di lite, tenuto conto della domanda congiunta, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato in Noyon (Francia) in data 03.09.1983 tra Controparte_1 rascritto nei registri dello Stato Civile delParte_1 e
Comune di Lari quale Atto N. 1 parte 2 serie C anno 1984.
Sul resto dell'accordo, prende atto che:
- Le parti rinunciano al rispettivo mantenimento, essendo economicamente autosufficienti concordando altresì sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie pure autonome dal punto di vista economico.
DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lari per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori