CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Maura Stassano Presidente
Francesca Tritto Consigliere rel.
Rocco Pavese Consigliere
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 585/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to MANDARINO GIUSEPPE e Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in C/O AVV F. SPIEZIA C.SO V.
EMANUELE N° 170/A SALERNO
- appellante -
E
1 rappresentato e difeso dall'avv. MASCOLO ENZA e Controparte_1
BARTOLOMEO FRANCESCO dom.ta PIAZZA MATTEOTTI 2 NAPOLI
- appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 727/2023
pubblicata in data 27/4/2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c., depositato presso il Tribunale di Nocera
Inferiore – sez. Lavoro, la società conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
al fine di sentir: “ACCERTARE E DICHIARARE il credito vantato dalla Pt_1
Società nei confronti del Sig. pari ad € 55.794,45 Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto CONDANNARE il Sig. al pagamento della somma pari Parte_1
ad € 55.794,45 liquidata al netto in virtù della sentenza del Tribunale di Salerno
n°1381/2007 già decurtata di quanto disposto successivamente con la sentenza
della Corte di Appello di Salerno n°483/2016 oltre accessori di legge a favore della
Società ”. Controparte_1
Si costituiva nel giudizio depositando memoria difensiva e Parte_1
fascicolo di parte, che concludeva nel merito per il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa con Sentenza n°737/2023, con cui il Giudice di I° grado accoglieva la domanda di e per l'effetto, accertato il vantato credito, CP_1
condannava il sig. al pagamento della somma di € 55.794,45 oltre Parte_1
accessori, nonché delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Ricorre ora in appello avverso la predetta statuizione con due Parte_1
motivi di gravame: la prescrizione che il giudice di prime cure avrebbe considerato
2 erroneamente decennale e la richiesta di pagamento della somma al lordo e non al netto con conseguente doppia tassazione.
Preliminarmente va fatto un breve exursus del contenzioso intercorso tra le parti.
Il sig. in data 03 giugno 2003 inoltrava al Tribunale di Salerno – Parte_1
Giudice del Lavoro - ricorso, definito con sentenza 1381/2007 del 25 settembre
2007, la cui delibazione accoglieva parzialmente la domanda attorea ritenendo illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro tra le parti per il periodo dal
13.05.1999 al 31.05.1999 e condannava alla ricostruzione Controparte_1
delle somme dovute. nell'anno 2008 provvedeva al pagamento, Controparte_1
in esecuzione di tale sentenza, della somma di euro 59.739,23.
Impugnata in appello e poi in Cassazione la sentenza veniva cassata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.
A seguito di rinvio, la Corte di Appello di Salerno in data 05 maggio 2016,
delibazione n. 483/2016, riconoscendo al il diritto a solo sei mensilità Pt_1
dell'ultima retribuzione (pertanto ad una somma inferiore alla precedente condanna cassata) lo condannava alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto a quelle dovute.
In mancanza di adempimento si è vista costretta ad adire le Controparte_1
vie giudiziarie con ricorso dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, terminato con la sentenza in questa sede appellata.
Venendo ora ai motivi di gravame va preliminarmente esaminata la prescrizione eccepita dal il quale contesta che si tratti di prescrizione decennale e che si Pt_1
possa qualificare la fattispecie quale indebito arricchimento. Ebbene, sul punto va confermata la sentenza impugnata essendo intervenuta Cassazione- già
richiamata in primo grado - che ha chiarito: “Il diritto alla restituzione delle somme
3 pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata,
soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale,
che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della
sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito”. (Cass. n. 3706/2018). Non vi è
dubbio pertanto sia sulla qualificazione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e neanche sulla decennalità della prescrizione.
Quanto al dies a quo correttamente il giudice di prime cure lo ha individuato con la sentenza del 2016 che ha ridotto la condanna, perché è solo da quel momento
(condanna al pagamento di una somma inferiore a quella corrisposta) che è sorto l'indebito arricchimento e l'obbligo di restituzione della differenza.
Venendo al secondo motivo di gravame, relativo alla condanna di corresponsione delle somme al lordo, anche qui l'appello è infondato.
Il ricorrente sostiene che la somma effettivamente dovuta in restituzione sarebbe pari a euro 41871,64 percepita al netto e non quella di euro 55000,00 calcolata al lordo.
Ebbene che sul punto si è difesa e ha prodotto conteggi Controparte_1
analitici, ha chiarito che l'importo “lordo” liquidato in esecuzione della sentenza di riammissione in servizio del sig. n°1381/2007e sfavorevole alla Società, era Pt_1
pari ad € 95.888,31. Pertanto il ha percepito da le somme calcolate al Pt_1 CP_1
netto.
La Corte di Appello di Salerno, in sede di rinvio, ha riformato il giudizio di 1° grado in merito alle retribuzioni dovute al condannando la Società Pt_1 Controparte_1
al pagamento di sei mensilità per un importo più contenuto che al “lordo”
[...]
ammonta a € 7.030,08-.
4 Pertanto il avrebbe dovuto restituire € 88.858,23 lorde costituite dalla Pt_1
differenza tra quanto oggetto della prima condanna di euro 95.888,31 lorde e l'ammontare della seconda pari a ed euro € 7.030,08 sempre al lordo.
Scrive Controparte_1
“…da entrambi i giudizi, pertanto, scaturiscono i seguenti conteggi che più
dettagliatamente si offrono:
1. l'importo “netto” liquidato in esecuzione della sentenza di I° grado n.
1381- 2007, sfavorevole alla Società= € 61.355,63;
2. l'importo “netto” pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
riconosciuta nella sentenza della CDA di Salerno 198-2007 (in virtù di rinvio) = €
6.315,36;
3. l'importo per interessi sulla somma “netta” calcolato sulla differenza tra l'importo
“1” e l'importo “2” dalla data del 08.06.2016 al 20.09.2021 = € 754,18,
4. da tutto ciò, pertanto, nello specifico: € 61.355,63 – 6.315,36 + 754,18 = €
55.794,45, quale importo netto richiesto con il Ricorso ex art.414 cpc
ericonosciuto in I°grado con la sentenza impugnata”.
Di tali conteggi ha prodotto oltre ad un prospetto contabile a supporto, anche CP_1
la documentazione utile (cedolini e CUD) a verificarne la fondatezza. Al contrario parte ricorrente non ha prodotto, a supporto delle argomentazioni portate dinanzi a questa Corte, alcun documento che dimostri la fondatezza delle doglianze. Non
indica il percorso logico e i calcoli sulla base dei quali dovrebbe restituire una somma inferiore a quella per la quale vi è stata condanna.
Ne consegue che l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
5 Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo calcolate al netto di alcune fasi stante l'assenza di istruttoria e l'assenza all'udienza di discussione di
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 26/10/2023 e vertente tra contro Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. Controparte_1
727/23, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1738,00, per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Salerno, 14/03/2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Tritto
Il Presidente
Dr. Maura Stassano
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Maura Stassano Presidente
Francesca Tritto Consigliere rel.
Rocco Pavese Consigliere
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 585/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to MANDARINO GIUSEPPE e Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in C/O AVV F. SPIEZIA C.SO V.
EMANUELE N° 170/A SALERNO
- appellante -
E
1 rappresentato e difeso dall'avv. MASCOLO ENZA e Controparte_1
BARTOLOMEO FRANCESCO dom.ta PIAZZA MATTEOTTI 2 NAPOLI
- appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 727/2023
pubblicata in data 27/4/2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414 e ss. c.p.c., depositato presso il Tribunale di Nocera
Inferiore – sez. Lavoro, la società conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
al fine di sentir: “ACCERTARE E DICHIARARE il credito vantato dalla Pt_1
Società nei confronti del Sig. pari ad € 55.794,45 Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto CONDANNARE il Sig. al pagamento della somma pari Parte_1
ad € 55.794,45 liquidata al netto in virtù della sentenza del Tribunale di Salerno
n°1381/2007 già decurtata di quanto disposto successivamente con la sentenza
della Corte di Appello di Salerno n°483/2016 oltre accessori di legge a favore della
Società ”. Controparte_1
Si costituiva nel giudizio depositando memoria difensiva e Parte_1
fascicolo di parte, che concludeva nel merito per il rigetto del ricorso.
La causa veniva decisa con Sentenza n°737/2023, con cui il Giudice di I° grado accoglieva la domanda di e per l'effetto, accertato il vantato credito, CP_1
condannava il sig. al pagamento della somma di € 55.794,45 oltre Parte_1
accessori, nonché delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Ricorre ora in appello avverso la predetta statuizione con due Parte_1
motivi di gravame: la prescrizione che il giudice di prime cure avrebbe considerato
2 erroneamente decennale e la richiesta di pagamento della somma al lordo e non al netto con conseguente doppia tassazione.
Preliminarmente va fatto un breve exursus del contenzioso intercorso tra le parti.
Il sig. in data 03 giugno 2003 inoltrava al Tribunale di Salerno – Parte_1
Giudice del Lavoro - ricorso, definito con sentenza 1381/2007 del 25 settembre
2007, la cui delibazione accoglieva parzialmente la domanda attorea ritenendo illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro tra le parti per il periodo dal
13.05.1999 al 31.05.1999 e condannava alla ricostruzione Controparte_1
delle somme dovute. nell'anno 2008 provvedeva al pagamento, Controparte_1
in esecuzione di tale sentenza, della somma di euro 59.739,23.
Impugnata in appello e poi in Cassazione la sentenza veniva cassata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione.
A seguito di rinvio, la Corte di Appello di Salerno in data 05 maggio 2016,
delibazione n. 483/2016, riconoscendo al il diritto a solo sei mensilità Pt_1
dell'ultima retribuzione (pertanto ad una somma inferiore alla precedente condanna cassata) lo condannava alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto a quelle dovute.
In mancanza di adempimento si è vista costretta ad adire le Controparte_1
vie giudiziarie con ricorso dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, terminato con la sentenza in questa sede appellata.
Venendo ora ai motivi di gravame va preliminarmente esaminata la prescrizione eccepita dal il quale contesta che si tratti di prescrizione decennale e che si Pt_1
possa qualificare la fattispecie quale indebito arricchimento. Ebbene, sul punto va confermata la sentenza impugnata essendo intervenuta Cassazione- già
richiamata in primo grado - che ha chiarito: “Il diritto alla restituzione delle somme
3 pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata,
soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale,
che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della
sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito”. (Cass. n. 3706/2018). Non vi è
dubbio pertanto sia sulla qualificazione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e neanche sulla decennalità della prescrizione.
Quanto al dies a quo correttamente il giudice di prime cure lo ha individuato con la sentenza del 2016 che ha ridotto la condanna, perché è solo da quel momento
(condanna al pagamento di una somma inferiore a quella corrisposta) che è sorto l'indebito arricchimento e l'obbligo di restituzione della differenza.
Venendo al secondo motivo di gravame, relativo alla condanna di corresponsione delle somme al lordo, anche qui l'appello è infondato.
Il ricorrente sostiene che la somma effettivamente dovuta in restituzione sarebbe pari a euro 41871,64 percepita al netto e non quella di euro 55000,00 calcolata al lordo.
Ebbene che sul punto si è difesa e ha prodotto conteggi Controparte_1
analitici, ha chiarito che l'importo “lordo” liquidato in esecuzione della sentenza di riammissione in servizio del sig. n°1381/2007e sfavorevole alla Società, era Pt_1
pari ad € 95.888,31. Pertanto il ha percepito da le somme calcolate al Pt_1 CP_1
netto.
La Corte di Appello di Salerno, in sede di rinvio, ha riformato il giudizio di 1° grado in merito alle retribuzioni dovute al condannando la Società Pt_1 Controparte_1
al pagamento di sei mensilità per un importo più contenuto che al “lordo”
[...]
ammonta a € 7.030,08-.
4 Pertanto il avrebbe dovuto restituire € 88.858,23 lorde costituite dalla Pt_1
differenza tra quanto oggetto della prima condanna di euro 95.888,31 lorde e l'ammontare della seconda pari a ed euro € 7.030,08 sempre al lordo.
Scrive Controparte_1
“…da entrambi i giudizi, pertanto, scaturiscono i seguenti conteggi che più
dettagliatamente si offrono:
1. l'importo “netto” liquidato in esecuzione della sentenza di I° grado n.
1381- 2007, sfavorevole alla Società= € 61.355,63;
2. l'importo “netto” pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
riconosciuta nella sentenza della CDA di Salerno 198-2007 (in virtù di rinvio) = €
6.315,36;
3. l'importo per interessi sulla somma “netta” calcolato sulla differenza tra l'importo
“1” e l'importo “2” dalla data del 08.06.2016 al 20.09.2021 = € 754,18,
4. da tutto ciò, pertanto, nello specifico: € 61.355,63 – 6.315,36 + 754,18 = €
55.794,45, quale importo netto richiesto con il Ricorso ex art.414 cpc
ericonosciuto in I°grado con la sentenza impugnata”.
Di tali conteggi ha prodotto oltre ad un prospetto contabile a supporto, anche CP_1
la documentazione utile (cedolini e CUD) a verificarne la fondatezza. Al contrario parte ricorrente non ha prodotto, a supporto delle argomentazioni portate dinanzi a questa Corte, alcun documento che dimostri la fondatezza delle doglianze. Non
indica il percorso logico e i calcoli sulla base dei quali dovrebbe restituire una somma inferiore a quella per la quale vi è stata condanna.
Ne consegue che l'appello va rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
5 Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo calcolate al netto di alcune fasi stante l'assenza di istruttoria e l'assenza all'udienza di discussione di
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 26/10/2023 e vertente tra contro Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. Controparte_1
727/23, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1738,00, per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Salerno, 14/03/2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Francesca Tritto
Il Presidente
Dr. Maura Stassano
6 7