Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2025, proposto da
OS AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla della Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 4444/2024 pubbl. il 09/10/2024 RG n. 5285/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:
- con sentenza n. 4444/2024, pubblicata il 9 ottobre 2024, il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, accertato il suo diritto in qualità di docente assunta a tempo determinato ad usufruire della cd. Carta docente, condannava il Ministero intimato ad erogare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 con riferimento agli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per una cifra complessiva pari a euro 2.000,00 (duemila/00).
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 30 gennaio 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui la ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mero stile.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori come per legge, nonché la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
LO SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SO | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO