Articolo 9 della Legge 12 agosto 1993, n. 310
Articolo 8
Versione
4 settembre 1993
Art. 9. 1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile , il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile , come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell' art. 100, comma 3, del R.D.
n. 318/1942 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), sostituito dall' art. 8 della legge n. 256/1973 (Bollettino ufficiale delle Societa' per azioni e a reponsabilita' limitata):
"Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attivita' commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo".
Entrata in vigore il 4 settembre 1993
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