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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132, 429 e 447- bis c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, esaurita la discussione avvenuta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. e preso atto delle conclusioni rassegnate delle parti, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2848 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale pro tempore, in giudizio con l'avv. Riccardo Leonardi
-parte ricorrente in opposizione-
e
C.F. ), in giudizio con l'avv. Giannicola Scarciolla CP_1 C.F._1
OL HI (C.F. ), in giudizio con l'avv. Nicola Polisini C.F._2
-parti resistente in opposizione-
***
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversiis rejectis, In rito: ordinare al sig. LO
HI l'avvio della procedura di mediazione ex art. 5 D. lgs 4.3.2010 n. 38. NEL MERITO: respingere la pretesa creditoria perché l'importo ingiunto non è dovuto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo”;
- PER LE PARTI CONVENUTE: “Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, A) in via preliminare, concedere, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 740/2020 – R.G. 913/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data
1 30.07.2020, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'importo di €. 98.019,10-, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di ogni singola scadenza annuale e fino all'effettivo soddisfo in quanto l'opposizione promossa non risulta fondata su prova scritta, per i motivi esposti come in atti ovvero limitatamente alle somme non opposte;
B) nel merito, rigettare le domande tutte proposte dalla opponente, in persona del legale rapp.te p.t., in Parte_1 quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e per l'effetto confermare integralmente quanto disposto nel decreto ingiuntivo opposto n. 740/2020 – R.G. 913/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 30.07.2020; C) condannare, altresì, la opponente, in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 risarcimento del danno in favore degli opposti, Sig.ra e Sig. OL HI, CP_1 nella somma di €. 58.084,20-, ovvero per l'importo maggiore o minore che il Sig. Giudice determinerà in via equitativa, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1, in virtù dei motivi tutti sopra esposti, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3. D) condannare, inoltre, la opponente, Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione in favore degli opposti, Sig.ra
[...]
e Sig. OL HI, per ambedue i procedimenti di mediazione, dei CP_1 compensi nella misura complessiva di €. 5.760,00- oltre spese generali ed oneri fiscali, e delle spese sostenute per l'instaurazione dei procedimenti per €. 97,60- iva inclusa, nonché dell'indennità del mediatore nella misura di €. 812,52- iva inclusa, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, spese generali, onorari ed oneri fiscali come per legge, anche della fase di mediazione”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito “ ) ha convenuto in giudizio e LO HI, opponendo il
[...] Pt_2 CP_1 decreto ingiuntivo n. 740/2020, emesso per la sorte di euro 98.019,10 dall'intestato Tribunale in data 30/07/2020, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità e/o la sua revoca, con il favore delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno dell'iniziativa oppositiva l'attrice ha allegato e dedotto:
- l'improcedibilità della domanda, per essere stata la mediazione attivata solo dalla e CP_1 non anche dal HI;
- che il 01/06/2007 era stato stipulato contratto di locazione tra e Controparte_2
Telecom Italia S.p.a., relativo al lastrico solare e al giardino dell'immobile sito in Isola del
2 Gran Sasso, via Roma n. 6, su cui era stata installata una stazione radio base costituita da due antenne e da strutture ancillari al loro funzionamento;
- che nel 2013, a seguito del fallimento di gli opposti erano Controparte_2 subentrati nella qualità di locatori;
- che il 01/04/2015, per effetto di contratto di cessione di ramo di azienda, era Pt_2 subentrata a Telecom Italia S.p.a. nella qualità di conduttrice;
- che il rapporto locativo doveva ritenersi cessato a far data dal settembre del 2015, allorquando tecnici di Ceit Impianti S.r.l., incaricati da Telecom Italia S.p.a., si erano recati presso l'immobile al fine di dismettere e rimuovere la stazione radio base, attività queste impedite dal rifiuto illegittimo dei locatori, ciò integrando i presupposti applicativi dell'art. 1220 c.c.;
- che, in particolare, i locatori si erano opposti alla dismissione e alla rimozione della stazione deducendo il mancato pagamento di canoni;
- che, tuttavia, la morosità di Telecom Italia S.p.a. non poteva essere opposta a non Pt_2 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c.;
- che, in ogni caso, la condotta complessiva delle parti era qualificabile in termini di risoluzione del contratto per mutuo dissenso per facta concludentia.
I-2. Si sono tardivamente costituiti in giudizio e LO HI chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna alla refusione delle spese di lite (incluse quelle delle due procedure di mediazione), oltre che al risarcimento ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
I-2.1. Gli opposti hanno, a loro volta, dedotto e allegato:
- che alcuna comunicazione di recesso ex art. 27 l. n. 392/1978 era pervenuta da Pt_2 prima dell'instaurazione del giudizio, sicché il comportamento tenuto nel settembre 2015
– neppure riconducibile a ma a terzi estranei al rapporto contrattuale, i quali non Pt_2 avevano saputo fornire la prova di essere stati incaricati dal conduttore – mai avrebbe potuto configurare gli estremi dell'offerta non formale;
- che non era possibile ritenere configurata la prospettata risoluzione contrattuale per mutuo dissenso, sia per l'inidoneità dell'offerta non formale, sia perché la mancata attivazione per il recupero del credito da parte dei locatori non poteva in alcun modo disvelare una volontà risolutiva;
- che era sussistente la responsabilità di per tutte le obbligazioni derivanti dalla Pt_2 locazione, atteso che questa era subentrata nel contratto “a decorrere dalla data del
3 01.04.2015”, e “aveva assunto la titolarità del rapporto contrattuale relativo all'immobile in oggetto, subentrando a Telecom Italia Spa, in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti”;
- che la condotta di era stata foriera di numerose conseguenze pregiudizievoli, Pt_2 inverando i presupposti per la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.
I-3. Con ordinanza del 01/10/2021 il precedente titolare del procedimento ha accolto la richiesta ex art. 648 c.p.c. e delegato il G.O.P. per l'assunzione delle prove costituende ammesse.
I-3.1. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali dell'opponente (essendo state dichiarate inammissibili quelle degli opposti, cfr. ord. 01/10/2021) e l'escussione dei testi della ricorrente ( e , entrambi escussi all'udienza del 29/11/2021). Tes_1 Testimone_2
I-3.2. Il procedimento, medio tempore pervenuto sul ruolo istruttorio dello scrivente, è stato discusso nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., mediante lo scambio di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 17/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Devono anzitutto disattendersi i motivi di opposizione relativi alla non debenza dei canoni ai sensi dell'art. 1220 c.c.
L'art. 1220 c.c., dettato per la disciplina generale dell'obbligazione, va di necessità coordinato con l'ambientazione negoziale nella quale la concreta vicenda si colloca. A mente della citata disposizione “Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo”.
Ebbene, la disposizione in parola non assume alcuna valenza regolativa nel presente procedimento.
La stessa, infatti, si occupa di disciplinare le ipotesi in cui, nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio, il debitore sia disponibile ad adempiere alla propria obbligazione, pur a fronte di una condotta non cooperativa del creditore, nel cui interesse la prestazione è offerta. L'offerta non formale si colloca nel contesto di questa crisi di cooperazione e mira non già alla liberazione dall'obbligazione – risultato questo conseguibile solo per il tramite del complesso procedimento che si dipana a seguito della mora credendi, quest'ultima conseguibile solo secondo gli schemi formali di cui agli artt. 1206 ss. c.c. – quanto al ben più limitato effetto di evitare gli effetti della mora debendi.
II-4.1. Tanto chiarito, è evidente che intanto può validamente operare una offerta non formale di adempimento, in quanto si sia al cospetto di una obbligazione il cui adempimento il creditore rifiuta di ricevere. Ciò non ricorre nel caso di specie.
4 infatti, ritiene di aver rivolto ai locatori offerta non formale di riconsegna dell'immobile. Pt_2
L'obbligazione di riconsegna, tuttavia, non era ancora sorta alla data dell'accesso (settembre
2015), potendosi la stessa configurare solo a fronte di un contratto di locazione che abbia cessato
– per qualsivoglia causa – di operare sul piano sostanziale.
Per rendere attuale l'obbligazione di riconsegna e, con essa, la situazione di onere in capo ai locatori – creditori dell'obbligazione stessa – avrebbe dovuto dapprima provvedere a Pt_2 manifestare la propria volontà di non voler più essere parte del contratto, nelle forme e con le modalità ivi pattuite. Essa, dunque, avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del contratto, secondo cui “Le Parti convengono che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”, oppure, deducendo la ricorrenza di gravi motivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 l. n. 392/1978.
Ne consegue che alcun effetto ex art. 1220 c.c. può scorgersi in un comportamento meramente materiale, affatto qualificabile in termini di offerta non formale di adempiere all'obbligazione di riconsegna (all'epoca non ancora sorta).
II-5. Va del pari disatteso il motivo di opposizione relativo alla risoluzione del contratto per mutuo dissenso.
Sia sufficiente rilevare che la ricorrente in opposizione fonda tale assunto su comportamenti delle parti che in alcun modo possono inequivocabilmente essere considerati come espressivi di una duplice, sincrona e coordinata volontà dissolutoria del contratto.
II-6. Neppure risulta fondato il motivo di opposizione afferente alla non debenza dei canoni maturati antecedentemente alla cessione del ramo di azienda.
Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo il disposto dell'art. 2560, comma 2, c.c. La vicenda modificativa sul piano soggettivo, infatti, pur se trova la sua causa nella cessione del ramo di azienda, ha una disciplina specifica con riferimento al contratto di locazione per cui è causa (cfr. art. 36 l. n. 392/1978). Conseguentemente, ai fini della responsabilità di non può farsi Pt_2 riferimento all'invocato meccanismo di annotazione nelle scritture contabili.
È appena il caso di rilevare, poi, che la cedente Telecom Italia S.p.a., nell'informare gli opposti del conferimento di ramo di azienda a ha dichiarato che quest'ultima “ha assunto la titolarità del Pt_2 rapporto contrattuale relativo all'immobile in oggetto, subentrando a Telecom Italia S.p.A. in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti” (doc. 8 – fascicolo monitorio).
II-7. In sede di memoria conclusiva autorizzata, ha tardivamente eccepito la non debenza Pt_2 della rivalutazione monetaria sui canoni impagati.
5 Le contestazioni in ordine al quantum debeatur risultano inammissibili, tenuto conto del regime preclusivo proprio del rito locatizio, caratterizzato da un sistema particolarmente drastico e generalizzato di preclusioni, ricollegate già agli atti introduttivi delle parti.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. L'opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III-10. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del mutamento del difensore per una sola delle due parti vittoriose in corso di causa, deve procedersi con distinta attività di liquidazione.
III-10.1. Con riferimento a le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, CP_1 facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n.
147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riconoscimento delle sole fasi “studio della controversia” e “decisionale”; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma
1, d.m. cit., tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta).
III-10.2. Con riferimento a LO HI le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n.
147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, parametri medi per tutte le fasi;
tabella n. 25-bis, procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, esclusione della fase di conciliazione, aumento del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, cit., della fase di attivazione, tenuto conto della duplice attivazione della procedura).
III-11. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dagli opposti, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla
6 antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III,
n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale di Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e LO HI, ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- RIGETTA l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 740/2020 reso dall'intestato Tribunale (R.G. n.
913/2020), già provvisoriamente esecutivo;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. degli opposti per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.402,50 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giannicola Scarciolla, dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA alla refusione, in favore di LO HI, Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 17.781,00 per compensi e in euro 910,12 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132, 429 e 447- bis c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, esaurita la discussione avvenuta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c. e preso atto delle conclusioni rassegnate delle parti, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2848 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale pro tempore, in giudizio con l'avv. Riccardo Leonardi
-parte ricorrente in opposizione-
e
C.F. ), in giudizio con l'avv. Giannicola Scarciolla CP_1 C.F._1
OL HI (C.F. ), in giudizio con l'avv. Nicola Polisini C.F._2
-parti resistente in opposizione-
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OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversiis rejectis, In rito: ordinare al sig. LO
HI l'avvio della procedura di mediazione ex art. 5 D. lgs 4.3.2010 n. 38. NEL MERITO: respingere la pretesa creditoria perché l'importo ingiunto non è dovuto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo”;
- PER LE PARTI CONVENUTE: “Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, A) in via preliminare, concedere, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 740/2020 – R.G. 913/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data
1 30.07.2020, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'importo di €. 98.019,10-, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di ogni singola scadenza annuale e fino all'effettivo soddisfo in quanto l'opposizione promossa non risulta fondata su prova scritta, per i motivi esposti come in atti ovvero limitatamente alle somme non opposte;
B) nel merito, rigettare le domande tutte proposte dalla opponente, in persona del legale rapp.te p.t., in Parte_1 quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e per l'effetto confermare integralmente quanto disposto nel decreto ingiuntivo opposto n. 740/2020 – R.G. 913/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo in data 30.07.2020; C) condannare, altresì, la opponente, in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 risarcimento del danno in favore degli opposti, Sig.ra e Sig. OL HI, CP_1 nella somma di €. 58.084,20-, ovvero per l'importo maggiore o minore che il Sig. Giudice determinerà in via equitativa, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1, in virtù dei motivi tutti sopra esposti, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3. D) condannare, inoltre, la opponente, Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione in favore degli opposti, Sig.ra
[...]
e Sig. OL HI, per ambedue i procedimenti di mediazione, dei CP_1 compensi nella misura complessiva di €. 5.760,00- oltre spese generali ed oneri fiscali, e delle spese sostenute per l'instaurazione dei procedimenti per €. 97,60- iva inclusa, nonché dell'indennità del mediatore nella misura di €. 812,52- iva inclusa, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, spese generali, onorari ed oneri fiscali come per legge, anche della fase di mediazione”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito “ ) ha convenuto in giudizio e LO HI, opponendo il
[...] Pt_2 CP_1 decreto ingiuntivo n. 740/2020, emesso per la sorte di euro 98.019,10 dall'intestato Tribunale in data 30/07/2020, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità e/o la sua revoca, con il favore delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno dell'iniziativa oppositiva l'attrice ha allegato e dedotto:
- l'improcedibilità della domanda, per essere stata la mediazione attivata solo dalla e CP_1 non anche dal HI;
- che il 01/06/2007 era stato stipulato contratto di locazione tra e Controparte_2
Telecom Italia S.p.a., relativo al lastrico solare e al giardino dell'immobile sito in Isola del
2 Gran Sasso, via Roma n. 6, su cui era stata installata una stazione radio base costituita da due antenne e da strutture ancillari al loro funzionamento;
- che nel 2013, a seguito del fallimento di gli opposti erano Controparte_2 subentrati nella qualità di locatori;
- che il 01/04/2015, per effetto di contratto di cessione di ramo di azienda, era Pt_2 subentrata a Telecom Italia S.p.a. nella qualità di conduttrice;
- che il rapporto locativo doveva ritenersi cessato a far data dal settembre del 2015, allorquando tecnici di Ceit Impianti S.r.l., incaricati da Telecom Italia S.p.a., si erano recati presso l'immobile al fine di dismettere e rimuovere la stazione radio base, attività queste impedite dal rifiuto illegittimo dei locatori, ciò integrando i presupposti applicativi dell'art. 1220 c.c.;
- che, in particolare, i locatori si erano opposti alla dismissione e alla rimozione della stazione deducendo il mancato pagamento di canoni;
- che, tuttavia, la morosità di Telecom Italia S.p.a. non poteva essere opposta a non Pt_2 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c.;
- che, in ogni caso, la condotta complessiva delle parti era qualificabile in termini di risoluzione del contratto per mutuo dissenso per facta concludentia.
I-2. Si sono tardivamente costituiti in giudizio e LO HI chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna alla refusione delle spese di lite (incluse quelle delle due procedure di mediazione), oltre che al risarcimento ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
I-2.1. Gli opposti hanno, a loro volta, dedotto e allegato:
- che alcuna comunicazione di recesso ex art. 27 l. n. 392/1978 era pervenuta da Pt_2 prima dell'instaurazione del giudizio, sicché il comportamento tenuto nel settembre 2015
– neppure riconducibile a ma a terzi estranei al rapporto contrattuale, i quali non Pt_2 avevano saputo fornire la prova di essere stati incaricati dal conduttore – mai avrebbe potuto configurare gli estremi dell'offerta non formale;
- che non era possibile ritenere configurata la prospettata risoluzione contrattuale per mutuo dissenso, sia per l'inidoneità dell'offerta non formale, sia perché la mancata attivazione per il recupero del credito da parte dei locatori non poteva in alcun modo disvelare una volontà risolutiva;
- che era sussistente la responsabilità di per tutte le obbligazioni derivanti dalla Pt_2 locazione, atteso che questa era subentrata nel contratto “a decorrere dalla data del
3 01.04.2015”, e “aveva assunto la titolarità del rapporto contrattuale relativo all'immobile in oggetto, subentrando a Telecom Italia Spa, in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti”;
- che la condotta di era stata foriera di numerose conseguenze pregiudizievoli, Pt_2 inverando i presupposti per la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.
I-3. Con ordinanza del 01/10/2021 il precedente titolare del procedimento ha accolto la richiesta ex art. 648 c.p.c. e delegato il G.O.P. per l'assunzione delle prove costituende ammesse.
I-3.1. La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali dell'opponente (essendo state dichiarate inammissibili quelle degli opposti, cfr. ord. 01/10/2021) e l'escussione dei testi della ricorrente ( e , entrambi escussi all'udienza del 29/11/2021). Tes_1 Testimone_2
I-3.2. Il procedimento, medio tempore pervenuto sul ruolo istruttorio dello scrivente, è stato discusso nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., mediante lo scambio di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 17/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Devono anzitutto disattendersi i motivi di opposizione relativi alla non debenza dei canoni ai sensi dell'art. 1220 c.c.
L'art. 1220 c.c., dettato per la disciplina generale dell'obbligazione, va di necessità coordinato con l'ambientazione negoziale nella quale la concreta vicenda si colloca. A mente della citata disposizione “Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo”.
Ebbene, la disposizione in parola non assume alcuna valenza regolativa nel presente procedimento.
La stessa, infatti, si occupa di disciplinare le ipotesi in cui, nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio, il debitore sia disponibile ad adempiere alla propria obbligazione, pur a fronte di una condotta non cooperativa del creditore, nel cui interesse la prestazione è offerta. L'offerta non formale si colloca nel contesto di questa crisi di cooperazione e mira non già alla liberazione dall'obbligazione – risultato questo conseguibile solo per il tramite del complesso procedimento che si dipana a seguito della mora credendi, quest'ultima conseguibile solo secondo gli schemi formali di cui agli artt. 1206 ss. c.c. – quanto al ben più limitato effetto di evitare gli effetti della mora debendi.
II-4.1. Tanto chiarito, è evidente che intanto può validamente operare una offerta non formale di adempimento, in quanto si sia al cospetto di una obbligazione il cui adempimento il creditore rifiuta di ricevere. Ciò non ricorre nel caso di specie.
4 infatti, ritiene di aver rivolto ai locatori offerta non formale di riconsegna dell'immobile. Pt_2
L'obbligazione di riconsegna, tuttavia, non era ancora sorta alla data dell'accesso (settembre
2015), potendosi la stessa configurare solo a fronte di un contratto di locazione che abbia cessato
– per qualsivoglia causa – di operare sul piano sostanziale.
Per rendere attuale l'obbligazione di riconsegna e, con essa, la situazione di onere in capo ai locatori – creditori dell'obbligazione stessa – avrebbe dovuto dapprima provvedere a Pt_2 manifestare la propria volontà di non voler più essere parte del contratto, nelle forme e con le modalità ivi pattuite. Essa, dunque, avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del contratto, secondo cui “Le Parti convengono che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione”, oppure, deducendo la ricorrenza di gravi motivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 l. n. 392/1978.
Ne consegue che alcun effetto ex art. 1220 c.c. può scorgersi in un comportamento meramente materiale, affatto qualificabile in termini di offerta non formale di adempiere all'obbligazione di riconsegna (all'epoca non ancora sorta).
II-5. Va del pari disatteso il motivo di opposizione relativo alla risoluzione del contratto per mutuo dissenso.
Sia sufficiente rilevare che la ricorrente in opposizione fonda tale assunto su comportamenti delle parti che in alcun modo possono inequivocabilmente essere considerati come espressivi di una duplice, sincrona e coordinata volontà dissolutoria del contratto.
II-6. Neppure risulta fondato il motivo di opposizione afferente alla non debenza dei canoni maturati antecedentemente alla cessione del ramo di azienda.
Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo il disposto dell'art. 2560, comma 2, c.c. La vicenda modificativa sul piano soggettivo, infatti, pur se trova la sua causa nella cessione del ramo di azienda, ha una disciplina specifica con riferimento al contratto di locazione per cui è causa (cfr. art. 36 l. n. 392/1978). Conseguentemente, ai fini della responsabilità di non può farsi Pt_2 riferimento all'invocato meccanismo di annotazione nelle scritture contabili.
È appena il caso di rilevare, poi, che la cedente Telecom Italia S.p.a., nell'informare gli opposti del conferimento di ramo di azienda a ha dichiarato che quest'ultima “ha assunto la titolarità del Pt_2 rapporto contrattuale relativo all'immobile in oggetto, subentrando a Telecom Italia S.p.A. in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti” (doc. 8 – fascicolo monitorio).
II-7. In sede di memoria conclusiva autorizzata, ha tardivamente eccepito la non debenza Pt_2 della rivalutazione monetaria sui canoni impagati.
5 Le contestazioni in ordine al quantum debeatur risultano inammissibili, tenuto conto del regime preclusivo proprio del rito locatizio, caratterizzato da un sistema particolarmente drastico e generalizzato di preclusioni, ricollegate già agli atti introduttivi delle parti.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. L'opposizione deve essere integralmente respinta, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III-10. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del mutamento del difensore per una sola delle due parti vittoriose in corso di causa, deve procedersi con distinta attività di liquidazione.
III-10.1. Con riferimento a le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, CP_1 facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n.
147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riconoscimento delle sole fasi “studio della controversia” e “decisionale”; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma
1, d.m. cit., tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta).
III-10.2. Con riferimento a LO HI le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n.
147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, parametri medi per tutte le fasi;
tabella n. 25-bis, procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita, valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, esclusione della fase di conciliazione, aumento del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, cit., della fase di attivazione, tenuto conto della duplice attivazione della procedura).
III-11. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dagli opposti, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla
6 antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III,
n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale di Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e LO HI, ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- RIGETTA l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 740/2020 reso dall'intestato Tribunale (R.G. n.
913/2020), già provvisoriamente esecutivo;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. degli opposti per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.402,50 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giannicola Scarciolla, dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA alla refusione, in favore di LO HI, Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 17.781,00 per compensi e in euro 910,12 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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