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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott.ssa Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1468/2024, promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI Parte_1
VIOLA,
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. per separazione e scioglimento del matrimonio il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale da e successivamente il divorzio, deducendo che da tempo sarebbero venute CP_1 meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa, sia dalla mancata costituzione del resistente che, sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace e dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire la prosecuzione sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
26/09/1998 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_1
RICCIONE (RN) il giorno 09/04/2022, con atto trascritto nel Comune di RICCIONE nel
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 22, Atto N. 17, P. 1
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Spese alla definizione del merito
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 20.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott.ssa Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1468/2024, promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FOSCHI Parte_1
VIOLA,
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. per separazione e scioglimento del matrimonio il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale da e successivamente il divorzio, deducendo che da tempo sarebbero venute CP_1 meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa, sia dalla mancata costituzione del resistente che, sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace e dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del resistente.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire la prosecuzione sulle ulteriori domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
26/09/1998 e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a CP_1
RICCIONE (RN) il giorno 09/04/2022, con atto trascritto nel Comune di RICCIONE nel
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 22, Atto N. 17, P. 1
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Spese alla definizione del merito
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 20.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi