Articolo 8 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 7Articolo 9
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1 marzo 2006
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21 marzo 2006
Art. 8. 1. All' articolo 521 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. ((Per i beni che risultano)) difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano".
Entrata in vigore il 21 marzo 2006