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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/10/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G 2194/2021 introdotto con ricorso depositato in data 17/12/2021 da
, nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F. , rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Fernando Rucci
RICORRENTE
CONTRO
, nato l'[...] ad [...] ed ivi residente in [...]
AN Ceci n. 7, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
FE AR
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che non si è opposto al ricorso OGGETTO: omologa separazione personale coniugi
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo sottoscritto in data 08/09/2025 depositato telematicamente e acquisito agli atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2021 la ricorrente sulla premessa che:
- in data 28/09/2003 in San EN EL TR (AP) aveva contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. , nato l'[...] ad [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...], scegliendo il regime patrimoniale ELla separazione dei beni;
- l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio EL Comune di San
EN EL TR (AP) ELl'anno 2003 al n. 76 Parte 2 Serie A ELeg. 1;
- dall'unione coniugale nascevano tre figli: , il 25/02/2007, il Per_1 Per_2
26/07/2008 e AN il 29/01/2011;
- nel 2011, le parti stabilivano la propria residenza coniugale in Ascoli Piceno, Via
AN Ceci n. 7, presso un appartamento di proprietà ELla madre EL (sig.ra CP_1
, che ne consentiva il relativo uso in comodato gratuito;
Parte_2
- essendo totalmente venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si separavano di fatto nel luglio 2021; a partire da tale data e sino all'attualità, le parti cessavano definitivamente ogni forma di convivenza, rapporto, contatto.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito e alle condizioni indicate nel ricorso. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento ELla domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente EL Tribunale all'udienza EL 04/05/2022; fallito il tentativo di conciliazione e dopo l'audizione dei figli minori e venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti Per_1 Per_2
nell'interesse ELle parti e ELla prole con i quali: i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
veniva disposto l'affido condiviso dei tre figli, con collocamento prevalente dei minori e presso il padre nella casa familiare sita in via Per_1 Per_2
dei Ceci ad Ascoli Piceno e EL minore AN presso la madre nella casa, condotta in locazione, sia in Via ELla Torre ad Ascoli Piceno;
veniva posto a carico EL Pt_1
un assegno mensile di € 300 per il mantenimento EL figlio AN e di € 300 per il mantenimento ELla moglie, mentre le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli venivano ripartite al 50% tra ciascun genitore;
infine, veniva regolamentato il diritto di visita paterno e materno con i figli collocati prevalentemente presso l'altro genitore.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al Giudice Istruttore ove, all'udienza EL 22/09/2022, veniva rigettata l'istanza di parte ricorrente per la modifica dei provvedimenti presidenziali in materia di collocazione prevalente dei minori e dei tempi di permanenza dei medesimi presso l'uno o l'altro genitore;
venivano, inoltre, concessi, su richiesta ELle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata, per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza ELl'11/5/2023, di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
In quella sede, il GI disponeva l'affido dei minori al Servizio sociale Consultorio AST di Ascoli Piceno, gli incontri protetti tra la madre e i minori e e Per_1 Per_2
l'audizione dei figli ELla coppia all'udienza EL 25/05/2023.
Sentiti i predetti minori, il Giudice, su richiesta ELle parti e fatte precisare le conclusioni sul punto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 556/2023 depositata in data 18/09/2023, questo
Tribunale dichiarava la separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, fissava l'udienza EL 21/12/2023 dinanzi al Giudice Istruttore per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori proposti.
Con ordinanza ELl'8/8/2024 venivano ammesse le prove orali ritenute;
dopo l'assunzione di parte ELle prove ammesse, il GI, rilevato che nel corso ELla stessa era emersa la possibilità di una conciliazione tra le parti, fissava l'udienza EL 15/4/2025, unitamente a quella stabilita per il procedimento, pendente tra gli stessi coniugi, di scioglimento EL matrimonio, per esperire un tentativo di conciliazione.
Dopo una serie di rinvii concessi su richiesta ELle parti, le quali rappresentavano che tra le stesse erano in corso trattative per il perfezionamento di un accordo, all'udienza EL 18/09/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il GI, preso atto che i coniugi avevano raggiunto un accordo – da essi sottoscritto e datato Parte_3
09/09/2025, acquisito agli atti –, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo le parti rassegnato conclusioni congiunte. In particolare, i sig.ri e chiedevano che la causa CP_1 Pt_1
fosse decisa dal Tribunale recependo integralmente l'accordo tra essi raggiunto e depositato nel presente procedimento, avente il seguente tenore:
ACCORDO NEGOZIALE TRA CONIUGI IN SEPARAZIONE E DIVORZIO
(Cass. Civ. n. 18843/2024) tra
, nata il [...] in [...], ivi residente, Via Vittorio Parte_1
Veneto n. 2, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Rucci;
in qualità C.F._1 di ricorrente nella causa di separazione e resistente nella causa di divorzio;
e
, nato l'[...] in [...], ivi residente, Via AN Ceci n. 7, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FE AR;
in qualità di resistente nella C.F._2 causa di separazione ricorrente nella causa di divorzio;
premesso che
- Le parti contraevano matrimonio in data 28.09.2003 in San EN EL TR;
- Le parti hanno tre figli: (25.02.20007), (26.07.2008) e AN Per_1 Per_2
(29.01.2011);
- nel 2011, le parti stabilivano la propria residenza coniugale in Via AN Ceci n. 7, Ascoli
Piceno, presso un appartamento di proprietà ELla madre EL (sig.ra , CP_1 Parte_2 che ne consentiva il relativo uso in comodato gratuito;
- Essendo totalmente venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si separavano di fatto nel luglio
2021; a partire da tale data e sino all'attualità, le parti cessavano definitivamente ogni forma di convivenza, rapporto, contatto;
- Con ricorso EL 14.12.2021, introduceva procedimento di separazione Parte_1
giudiziale nei confronti di , R.G. n. 2194/2021; si costituiva regolarmente il Controparte_1
; entrambe le parti chiedevano, l'una nei confronti ELl'altra, pronuncia di Controparte_1 addebito;
- Con provvedimento presidenziale EL 28.05.2022, il Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa A.
Panichi, promulgava la disposizioni temporanee ed urgenti aventi ad oggetto: l'affidamento dei figli e l'assegnazione ELla casa coniugale (prevedendo per tutti i 3 figli l'affido condiviso;
e collocati in prevalenza presso il padre, cui pure veniva assegnata la casa Per_1 Per_2 coniugale, con diritto di visita ELla madre da esercitarsi il sabato pomeriggio dalle 13 alle 20;
AN collocato in prevalenza presso la madre, con diritto di visita EL padre il lunedi 16-
20, il mercoledi 16-20 ed il sabato 13-20; il Quinto sottoscriveva di sua iniziativa ed a proprie spese, in favore ELla contratto di locazione avente ad oggetto immobile sito in Rua Pt_1 dei ELle Torri in Ascoli Piceno, al canone mensile di Euro 1.000,00 oltre l'accollo integrale ELle utenze, impegno protrattosi sino al definitivo trasferimento ELla in San Pt_1
EN EL TR, attuale residenza, nel febbraio 2023); le condizioni economiche (il
Quinto versava Euro 300,00 mensili per la Euro 300,00 mensili per il minore Pt_1
AN; e ad esclusivo carico EL Quinto;
spese straordinarie al 50% tra i Per_1 Per_2 coniugi, benchè, per dichiarate ristrettezze economiche, tali spese, ab origine, venivano sostenute integralmente dal Quinto, sino all'attualità);
- Le predette condizioni venivano confermate nella successiva fase meritale dal Magistrato
Assegnatario (Dott.ssa R. De Angelis) ove, peraltro, veniva emessa, su istanza EL , CP_1 sentenza di separazione n. 556/2023 EL 14.09.2023, ad oggi definitiva e passata in giudicato;
- Nelle more ELl'istruttoria EL giudizio di separazione, regolarmente decorsi i termini ex lege, il Quinto introduceva procedimento di divorzio, con ricorso EL 24.09.2024, così incardinandosi avanti al medesimo Magistrato causa rubricata al R.G. n. 1296/2024, con prima udienza al 15.04.2025; la si costituiva regolarmente, chiedendo: conferma Pt_1 affido dei figli come da provvedimento presidenziale ut supra;
corresponsione di assegno di mantenimento pari ad Euro 600,00 nei confronti EL minore AN, collocato in prevalenza presso di lei;
nulla per se stessa;
facoltà di prelevare/gestire/utilizzare l'indennità percepita da
AN mensilmente (ex L. 104 co. 3, in quanto affetto da sindrome ELlo spettro autistico) pari ad Euro 541,00 mensili (sino ad oggi integralmente lasciata accumulare sul libretto EL minore;
- Nelle more dei predetti giudizi ed a far data degli eventi relativi alla separazione di fatto, le parti presentavano, l'uno nei confronti ELl'altra, talune denunce/querele; quella presentata dal (per violazione di sistemi informatici e appropriazione/divulgazione di materiale CP_1 coperto da riservatezza/dati sensibili), portava al rinvio a giudizio ELla con Pt_1 procedimento penale incardinato avanti a Codesto Tribunale, R.G. n. DIB n. 76/2024 – RGPM
n. 2926/2022, con prossima udienza all'11.11.2025;
- Con provvedimento ELl'8.08.2024, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti
(prove orali); tali prove, tuttavia, venivano successivamente coltivate solo dal resistente
, avendo la (all'udienza EL 14.02.2025) formalmente Controparte_1 Parte_1 rinunciato all'escussione di tutti i propri testi (sul presupposto che fosse stato ormai introdotto procedimento divorzile e che quindi il rapporto tra le parti non potesse essere più rinsaldato);
- All'esito di trattative tra i rispettivi legali, le parti addivenivano ad un'intesa di massima finalizzata alla definizione totale di ogni e qualsivoglia pendenza giudiziaria tra le stesse, con rinuncia/abbandono di ogni profilo di addebito reciproco (anche di natura penale) e con trasformazione immediata di ogni contenzioso giudiziario tra esse pendente in consensuale;
conseguentemente, esse convengono e stipulano quanto appresso
1. (premesse – conformità a legge Cass. Civ. n. 188843/2024) -Le suestese premesse si considerano parte integrale EL presente accordo, che è interamente frutto di reciproca elaborazione e consenso ELle parti, ivi compreso ogni provvedimento, atto, documento ivi richiamato;
il presente accordo, inoltre, è improntato alle finalità previste, tutelate e riconosciute dalla Legge (su tutte Cass. Civ. n. 188843/2024) in ordine all'enfatizzazione ELl'importanza ELl'autonomia privata ELle parti, tesa alla risoluzione pacifica e personalizzata ELle crisi coniugali;
le parti, a tal proposito, congiuntamente, riconoscono e dichiarano che quanto appresso disciplinato rispetta pienamente i limiti costituiti dalla conformità a legge ed all'ordine pubblico ELle previsioni seguenti, pure improntate alla massima tutela dei figli;
2. (reciproca remissione ELle denunce/querele presentate) Le parti dichiarano e si impegnano alla rinuncia/abbandono di ogni iniziativa di carattere penale intrapresa una nei confronti ELl'altra; ovvero, dichiarano e si impegnano a rimettere, l'uno in favore ELl'altra, ogni e qualsivoglia denuncia/querela sino ad oggi presentata, sia che abbia già avuto positivo seguito processuale (rinvio a giudizio;
proc. pen. N. DIB. N. 76/2024 –
RGPM n. 2926/2022 a carico ELla ) sia che si trovi in fase di indagine;
in Parte_1 caso di reati perseguibili d'ufficio (id est: non rimettibili), le parti dichiarano e si impegnano a rinunciare ad avanzare, in qualsiasi sede civile e/o penale qualsivoglia correlata e conseguente pretesa di tipo risarcitorio/ripristinatorio/economico nei confronti ELl'altra, ovvero rinunciano a costituirsi parte civile ovvero, se già costituiti, si impegnano a farne conseguente dichiarazione di rinuncia;
3. (rinuncia alla richiesta di somme, risarcimenti, rimborsi spese arretrate – ordinarie/straordinarie – rinuncia alla relativa azione) Le parti dichiarano e si impegnano a rinunciare, con reciprocità di effetti, l'uno nei confronti ed in favore ELl'altra, alla richiesta di retrocessione di qualsivoglia somma che si ritenga dovuta a titolo di restituzioni, rimborsi, spese, anche di natura personale, restitutoria, risarcitoria, compensativa;
ciò anche avuto riguardo alle somme ad oggi esborsate per il mantenimento dei figli (sia di natura ordinaria che straordinaria); tale previsione di rinuncia contempla altresì quelle spese straordinarie relative alla prole (precipuamente, a e , Per_1 Per_2 sino ad oggi esclusivamente sopportate dal;
le parti, in generale, si Controparte_1 danno reciproca, totale e omnicomprensiva quietanza e liberatoria sotto il profilo economico, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo e/o ragione;
parimenti, dichiarano e si impegnano a non intraprendere azioni, penali e/o civili, di sorta correlate a tale previsione di rinuncia;
4. (impegno alla non menzione - rimozione dati social – diritto all'oblio) Le parti dichiarano e si impegnano, da ora e per il futuro, a non fare menzione scritta, l'una ELl'altra, per nessun motivo e senza eccezioni, in ogni contesto che abbia una dimensione cd. “social” o “mediatica” o che sia, per sua stessa natura, percepibile da terzi attraverso una diffusione rapida ed indistinta;
in particolare, dichiara e si impegna a Parte_1 rimuovere dai propri “account” riferibili a qualsivoglia piattaforma social (Facebook,
Instagram, etc.) ogni e qualsivoglia riferimento al – che sia allo stesso CP_1 riconducibile anche indirettamente ovvero facendo riferimento ad “ex” o al “padre di
AN” negli scritti pubblicati sul blog Facebook denominato “Il Libro di AN” – ovvero a rimuovere da taluni siti di cui è titolare (canale “Youtube”) materiale foto e/o video in cui è presente il;
tutto ciò in quanto materiale non più attuale, irrilevante CP_1
e potenzialmente lesivo ELla privacy ELl'interessato, ELla propria reputazione, EL proprio diritto all'oblio;
5. (abbandono dei contenziosi giudiziari – trasformazione in consensuale – istanza congiunta di conversione – istanza di anticipazione udienza) Le parti dichiarano e si impegnano ad abbandonare/rinunciare/convertire entrambi i contenziosi introdotti ai fini ELla separazione giudiziale (R.G n. 2194/2021) e EL divorzio (R.G. 1296/2024), rinunciando altresì definitivamente ad ogni reciproca pretesa ivi formulata, di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa la richiesta di addebito per colpa pure reciprocamente contestata;
le parti, a tal fine, si impegnano a presentare, immediatamente dopo la sottoscrizione EL presente accordo negoziale, istanza congiunta avanti al Tribunale di
Ascoli Piceno, sia in sede di giudizio di separazione che di divorzio, finalizzata, nei termini di legge proponibili, a convertire immediatamente i due contenziosi giudiziari in procedimenti di natura consensuale, nei quali verranno, sempre congiuntamente, proposti al Tribunale di Ascoli Piceno, le pedisseque condizioni e soluzioni contemplate nel presente accordo;
le parti, sempre a tal fine, si impegnano a presentare, nell'ambito ELl'istanza congiunta ut supra, richiesta di anticipazione ELl'udienza già fissata per il procedimento di divorzio alla data EL 22.01.2026, domandando al Magistrato che essa venga trattata alla medesima udienza già fissata per la separazione (udienza EL
18.09.2025);
6. (Integrale compensazione ELle spese ed onorari dei contenziosi) Le parti dichiarano tra le stesse integralmente compensate tutte le spese e gli onorari giudiziali relativi ai giudizi, procedimenti, azioni di cui ai precedenti punti;
7. (affido e collocazione dei figli minori) Le parti dichiarano e concordano sul prosieguo ELl'affidamento congiunto relativo ai figli minori AN e parimenti, Per_2 dichiarano e concordano sul prosieguo ELla cristallizzata ed attuale collocazione prevalente degli stessi nelle seguenti modalità: AN è collocato presso la residenza materna (Via Vittorio Veneto n. 2, San EN EL TR); presso quella Per_2 paterna (Via Ceci n. 7, Ascoli Piceno);
8. (diritto di visita dei figli minori) Le parti dichiarano di voler riconoscere all'altro genitore non collocatario i seguenti diritti di visita: il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita con AN tutti i martedi ELla settimana, prelevandolo all'uscita dalla scuola e riconducendolo alla residenza materna entro le ore 19,00; inoltre, potrà prelevare
AN, a settimane alterne, il venerdi all'uscita da scuola e ricondurlo presso la residenza materna il sabato seguente (quindi con pernottamento) entro le ore 19,00; resta inteso che la madre si impegna, sin da ora, a prestare consenso affinchè, nel week end alternato venerdi/sabato di spettanza EL padre, AN possa fare assenza a scuola nella giornata EL sabato (quindi due sabati al mese non andrà a scuola); in generale, per quanto concerne le festività e le vacanze scolastiche di AN, le parti dichiarano congiuntamente di riconoscere ed aderire al Protocollo stabilito da Codesto Tribunale, ispirato ai criteri ELl'alternanza; quanto a (maggiorenne nel luglio 2026), il padre dichiara, Per_2 riconosce e conferma di non voler porre alcun limite al diritto di visita ELla madre, da concordarsi direttamente con il figlio e quindi totalmente rimesso all'accordo degli stessi;
9. (consenso-preventiva ratifica cure/terapie/assistenti di AN) Controparte_1 dichiara e si impegna a prestare sin da ora il pieno ed incondizionato consenso alle scelte che la vorrà determinarsi a porre in essere aventi ad oggetto le eventuali Pt_1 assistenze, cure e terapie cui far sottoporre AN nonché i professionisti che ella riterrà
a ciò idonei;
il tutto con l'unico limite EL positivo riscontro ELla serenità EL minore e ELla sua incolumità; fermo restando che, come meglio disciplinato nel successivo punto, ogni onere di tipo economico sarà ad esclusivo carico ELla Pt_1
10. (mantenimento figli – spese ordinarie e straordinarie) le parti dichiarano e si impegnano a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario di ciascun figlio di cui sono collocatari ovvero: si accollerà l'integrale mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli e parimenti, egli si accollerà l'integrale Per_1 Per_2 mantenimento straordinario ovvero le integrali spese straordinarie ovvero si accollerà, come sino ad oggi avvenuto, ogni e qualsivoglia spesa e/o esborso anche di natura straordinaria come prevista dal Protocollo EL Tribunale di Ascoli Piceno;
in tale previsione, ex multis, sono contemplate le spese mediche (apparecchi odontoiatrici, occhiali, lenti a contatto, sostegno psicologico, etc.), quelle di istruzione (Università, tasse, iscrizioni, libri, materiale didattico, affitto stanza, spese di vitto e alloggio, spese di viaggio, carte prepagate, utenze etc.) nonché quelle relative a beni mobili registrati (scuola guida patente, acquisto di auto e moto) ovvero quelle ludico/ricreative (palestra, scuola musica, viaggi di istruzione, etc.); si accollerà l'integrale mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario di AN;
si accollerà, pertanto, anche tutte le spese di natura straordinaria, nessuna esclusa, sia come previste dal Protocollo EL Tribunale di Ascoli
Piceno sia come previste per il padre (in relazione ai figli collocati) sia come disciplinate nel precedente punto (id et: quelle relative ad ogni attività – peraltro, scelta e ELiberata insindacabilmente dalla – avente ad oggetto l'assistenza, la terapia, la gestione Pt_1 EL tempo, lo sport, etc. per AN); le parti, dunque, si accolleranno quanto sopra in via esclusiva e con rinuncia ad ogni e qualsivoglia rivalsa e/o richiesta di rimborso/retrocessione nei confronti ELl'altra;
11. (svincolo indennità L. 104 co. 3 – acquisto immobile – giudice tutelare) Le parti dichiarano di aver acceso un libretto presso nel quale, a far data ELla prima CP_2 erogazione e sino all'attualità, sono confluite le indennità spettanti ad AN in virtù EL riconosciuto comma 3 Legge 104; la somma relativa a tale indennità viene, ora per allora, erogata mensilmente in favore di AN per Euro 541,00 mese;
le parti dichiarano altresì che tali somme non sono mai state prelevate e si trovano, pertanto, oggi nella loro integralità ed in giacenza sul libretto;
dichiara e si impegna a prestare Controparte_1 consenso/autorizzazione ovvero a lasciar prelevare/gestire/utilizzare la somma mensilmente erogata (pari ad Euro 541,00 mese) ut supra da parte ELla che Parte_1 potrà dunque gestire autonomamente il libretto nominativo acceso per il CP_2 minore AN, per ogni e qualsivoglia esigenza di AN rispondente al suo benessere psico-fisico; quanto alla complessiva giacenza sino ad oggi accumulata, Parte_1 dichiara e si impegna a presentare debita istanza al Giudice Tutelare EL Tribunale di
Ascoli Piceno nella quale chiederà di essere autorizzata allo svincolo di detta somma ai fini ELl'acquisto di immobile abitativo ove dimorare con il figlio AN;
la a Pt_1 tal fine, dichiara di possedere una giacenza di danaro presso un istituto di credito (id est: proventi ELla vendita ELl'immobile sito in Ascoli Piceno, Via di Vesta 14/16, pari ad
Euro 120.000,00) e si impegna ad utilizzare detta somma (o parte di essa, ma in ogni caso non inferiore alla somma attualmente in giacenza nel libretto di AN di cui la stessa domanda lo svincolo e l'utilizzo) per contribuire (quantomeno al 50%) all'acquisto ELl'immobile dove abitare con AN;
l'immobile dovrà essere previamente individuato e descritto (ubicazione, stato, dimensioni, prezzo, nominativo venditore, etc.) nell'istanza al Giudice Tutelare, come previsto dalla legge;
in caso di ratifica ed autorizzazione all'acquisto da parte EL Giudice Tutelare, sin da ora, la dichiara Pt_1
e si impegna ad intestare l'immobile acquistato per il 50% alla stessa e per il 50% al figlio
AN; la a tal fine, dichiara e si impegna (anche nell'istanza da presentare) a Pt_1 farsi carico, rispettare e porre in essere tutti gli adempimenti che la legge impone per la figura EL tutore e/o amministratore di sostengo (rendicontazione annuale, relazione etc.);
, per tutto quanto sopra, sin da ora dichiara e si impegna a prestare Controparte_1 consenso - salvo il sussistere di profili irregolari e/o contra legem - eventualmente formalizzando tale disponibilità avanti al Giudice Tutelare ove, se chiamato, manifesterà tale consenso;
l'eventuale mancato rilascio di nulla osta/autorizzazione da parte EL
Giudice Tutelare (sia in relazione alla gestione ELl'indennità mensile spettante ad
AN; sia in relazione all'utilizzo ELla giacenza complessiva attuale) non potrà in alcun modo inficiare la validità di tale accordo, che reterà pienamente efficace in ogni sua parte;
nell'eventualità, le parti potranno congiuntamente ri-determinare istanze e relativi approcci onde pervenire alla finalità perseguita;
12. (assegno unico – benefit vari) dichiara e si impegna a fornire la Controparte_1 documentazione ovvero l'assenso necessario affinchè la possa accedere Parte_1 agilmente al beneficio ELl'assegno unico previsto dalla legge a favore dei figli minori (nel caso di specie, assegno maggiorato per via ELla disabilità di AN, pari a circa euro
201,00); parimenti, essendo AN collocato presso la madre, dichiara Controparte_1 che ogni e qualsivoglia benefit previsto dalla legge (Assegno Unico Universale, Indennità di Frequenza, Bonus Figli Disabili, Contributi specifici regionali o comunali, Detrazioni fiscali, Esenzione ticket, Servizi Socio-Sanitari, Congedo biennale retribuito, Permessi lavorativi, Agevolazioni per l'assunzione di persone con autismo, etc.) sia percepito e utilizzato esclusivamente dalla madre;
13. (assegno di mantenimento – assegno divorzile) Le parti ribadiscono che ciascuna di esse provvederà, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione, al mantenimento ordinario e straordinario (id est: spese ordinarie e straordinarie) esclusivamente dei figli presso di sé collocati ( e presso il padre;
AN, presso la madre); le parti Per_1 Per_2 dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra ovvero di rinunciare a qualsivoglia reciproco diritto di credito;
nello specifico, dichiara di voler Parte_1 rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni e qualsiasi somma relativa al proprio assegno di mantenimento;
parimenti, ella rinuncia, da ora e per il futuro, alla richiesta di assegno divorzile ovvero ad ogni altra somma, a qualsiasi titolo domandabile, dichiarando di non aver nulla a pretendere dal;
Controparte_1
14. (liberatoria generale – reciproca quietanza) alla positiva attuazione e finalizzazione EL presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, per nessun titolo e/o ragione;
15. (rinuncia alla solidarietà professionale) il presente accordo è sottoscritto altresì dai rispettivi legali, per ratifica, consenso e rinuncia alla solidarietà professionale.
Osserva il Collegio che la pronuncia sullo status è già stata emessa ed è passata in giudicato e che le condizioni ELla separazione da ultimo concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi ELle parti medesime e dei figli. Le spese di lite, tenuto conto ELl'intervenuta conciliazione tra le parti, devono essere integralmente compensate tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- omologa la separazione personale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni concordate dalle parti nel documento scritto datato 8/9/2025 come sopra riportate e trascritte;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL giorno 17/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G 2194/2021 introdotto con ricorso depositato in data 17/12/2021 da
, nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F. , rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Fernando Rucci
RICORRENTE
CONTRO
, nato l'[...] ad [...] ed ivi residente in [...]
AN Ceci n. 7, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
FE AR
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che non si è opposto al ricorso OGGETTO: omologa separazione personale coniugi
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo sottoscritto in data 08/09/2025 depositato telematicamente e acquisito agli atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/12/2021 la ricorrente sulla premessa che:
- in data 28/09/2003 in San EN EL TR (AP) aveva contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. , nato l'[...] ad [...] ed Controparte_1
ivi residente in [...], scegliendo il regime patrimoniale ELla separazione dei beni;
- l'atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio EL Comune di San
EN EL TR (AP) ELl'anno 2003 al n. 76 Parte 2 Serie A ELeg. 1;
- dall'unione coniugale nascevano tre figli: , il 25/02/2007, il Per_1 Per_2
26/07/2008 e AN il 29/01/2011;
- nel 2011, le parti stabilivano la propria residenza coniugale in Ascoli Piceno, Via
AN Ceci n. 7, presso un appartamento di proprietà ELla madre EL (sig.ra CP_1
, che ne consentiva il relativo uso in comodato gratuito;
Parte_2
- essendo totalmente venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si separavano di fatto nel luglio 2021; a partire da tale data e sino all'attualità, le parti cessavano definitivamente ogni forma di convivenza, rapporto, contatto.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito e alle condizioni indicate nel ricorso. Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento ELla domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte nel ricorso.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente EL Tribunale all'udienza EL 04/05/2022; fallito il tentativo di conciliazione e dopo l'audizione dei figli minori e venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti Per_1 Per_2
nell'interesse ELle parti e ELla prole con i quali: i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
veniva disposto l'affido condiviso dei tre figli, con collocamento prevalente dei minori e presso il padre nella casa familiare sita in via Per_1 Per_2
dei Ceci ad Ascoli Piceno e EL minore AN presso la madre nella casa, condotta in locazione, sia in Via ELla Torre ad Ascoli Piceno;
veniva posto a carico EL Pt_1
un assegno mensile di € 300 per il mantenimento EL figlio AN e di € 300 per il mantenimento ELla moglie, mentre le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli venivano ripartite al 50% tra ciascun genitore;
infine, veniva regolamentato il diritto di visita paterno e materno con i figli collocati prevalentemente presso l'altro genitore.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al Giudice Istruttore ove, all'udienza EL 22/09/2022, veniva rigettata l'istanza di parte ricorrente per la modifica dei provvedimenti presidenziali in materia di collocazione prevalente dei minori e dei tempi di permanenza dei medesimi presso l'uno o l'altro genitore;
venivano, inoltre, concessi, su richiesta ELle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata, per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza ELl'11/5/2023, di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
In quella sede, il GI disponeva l'affido dei minori al Servizio sociale Consultorio AST di Ascoli Piceno, gli incontri protetti tra la madre e i minori e e Per_1 Per_2
l'audizione dei figli ELla coppia all'udienza EL 25/05/2023.
Sentiti i predetti minori, il Giudice, su richiesta ELle parti e fatte precisare le conclusioni sul punto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status. Con sentenza non definitiva n. 556/2023 depositata in data 18/09/2023, questo
Tribunale dichiarava la separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza emessa in pari data, fissava l'udienza EL 21/12/2023 dinanzi al Giudice Istruttore per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori proposti.
Con ordinanza ELl'8/8/2024 venivano ammesse le prove orali ritenute;
dopo l'assunzione di parte ELle prove ammesse, il GI, rilevato che nel corso ELla stessa era emersa la possibilità di una conciliazione tra le parti, fissava l'udienza EL 15/4/2025, unitamente a quella stabilita per il procedimento, pendente tra gli stessi coniugi, di scioglimento EL matrimonio, per esperire un tentativo di conciliazione.
Dopo una serie di rinvii concessi su richiesta ELle parti, le quali rappresentavano che tra le stesse erano in corso trattative per il perfezionamento di un accordo, all'udienza EL 18/09/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il GI, preso atto che i coniugi avevano raggiunto un accordo – da essi sottoscritto e datato Parte_3
09/09/2025, acquisito agli atti –, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo le parti rassegnato conclusioni congiunte. In particolare, i sig.ri e chiedevano che la causa CP_1 Pt_1
fosse decisa dal Tribunale recependo integralmente l'accordo tra essi raggiunto e depositato nel presente procedimento, avente il seguente tenore:
ACCORDO NEGOZIALE TRA CONIUGI IN SEPARAZIONE E DIVORZIO
(Cass. Civ. n. 18843/2024) tra
, nata il [...] in [...], ivi residente, Via Vittorio Parte_1
Veneto n. 2, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Rucci;
in qualità C.F._1 di ricorrente nella causa di separazione e resistente nella causa di divorzio;
e
, nato l'[...] in [...], ivi residente, Via AN Ceci n. 7, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FE AR;
in qualità di resistente nella C.F._2 causa di separazione ricorrente nella causa di divorzio;
premesso che
- Le parti contraevano matrimonio in data 28.09.2003 in San EN EL TR;
- Le parti hanno tre figli: (25.02.20007), (26.07.2008) e AN Per_1 Per_2
(29.01.2011);
- nel 2011, le parti stabilivano la propria residenza coniugale in Via AN Ceci n. 7, Ascoli
Piceno, presso un appartamento di proprietà ELla madre EL (sig.ra , CP_1 Parte_2 che ne consentiva il relativo uso in comodato gratuito;
- Essendo totalmente venuta meno l'affectio coniugalis, le parti si separavano di fatto nel luglio
2021; a partire da tale data e sino all'attualità, le parti cessavano definitivamente ogni forma di convivenza, rapporto, contatto;
- Con ricorso EL 14.12.2021, introduceva procedimento di separazione Parte_1
giudiziale nei confronti di , R.G. n. 2194/2021; si costituiva regolarmente il Controparte_1
; entrambe le parti chiedevano, l'una nei confronti ELl'altra, pronuncia di Controparte_1 addebito;
- Con provvedimento presidenziale EL 28.05.2022, il Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa A.
Panichi, promulgava la disposizioni temporanee ed urgenti aventi ad oggetto: l'affidamento dei figli e l'assegnazione ELla casa coniugale (prevedendo per tutti i 3 figli l'affido condiviso;
e collocati in prevalenza presso il padre, cui pure veniva assegnata la casa Per_1 Per_2 coniugale, con diritto di visita ELla madre da esercitarsi il sabato pomeriggio dalle 13 alle 20;
AN collocato in prevalenza presso la madre, con diritto di visita EL padre il lunedi 16-
20, il mercoledi 16-20 ed il sabato 13-20; il Quinto sottoscriveva di sua iniziativa ed a proprie spese, in favore ELla contratto di locazione avente ad oggetto immobile sito in Rua Pt_1 dei ELle Torri in Ascoli Piceno, al canone mensile di Euro 1.000,00 oltre l'accollo integrale ELle utenze, impegno protrattosi sino al definitivo trasferimento ELla in San Pt_1
EN EL TR, attuale residenza, nel febbraio 2023); le condizioni economiche (il
Quinto versava Euro 300,00 mensili per la Euro 300,00 mensili per il minore Pt_1
AN; e ad esclusivo carico EL Quinto;
spese straordinarie al 50% tra i Per_1 Per_2 coniugi, benchè, per dichiarate ristrettezze economiche, tali spese, ab origine, venivano sostenute integralmente dal Quinto, sino all'attualità);
- Le predette condizioni venivano confermate nella successiva fase meritale dal Magistrato
Assegnatario (Dott.ssa R. De Angelis) ove, peraltro, veniva emessa, su istanza EL , CP_1 sentenza di separazione n. 556/2023 EL 14.09.2023, ad oggi definitiva e passata in giudicato;
- Nelle more ELl'istruttoria EL giudizio di separazione, regolarmente decorsi i termini ex lege, il Quinto introduceva procedimento di divorzio, con ricorso EL 24.09.2024, così incardinandosi avanti al medesimo Magistrato causa rubricata al R.G. n. 1296/2024, con prima udienza al 15.04.2025; la si costituiva regolarmente, chiedendo: conferma Pt_1 affido dei figli come da provvedimento presidenziale ut supra;
corresponsione di assegno di mantenimento pari ad Euro 600,00 nei confronti EL minore AN, collocato in prevalenza presso di lei;
nulla per se stessa;
facoltà di prelevare/gestire/utilizzare l'indennità percepita da
AN mensilmente (ex L. 104 co. 3, in quanto affetto da sindrome ELlo spettro autistico) pari ad Euro 541,00 mensili (sino ad oggi integralmente lasciata accumulare sul libretto EL minore;
- Nelle more dei predetti giudizi ed a far data degli eventi relativi alla separazione di fatto, le parti presentavano, l'uno nei confronti ELl'altra, talune denunce/querele; quella presentata dal (per violazione di sistemi informatici e appropriazione/divulgazione di materiale CP_1 coperto da riservatezza/dati sensibili), portava al rinvio a giudizio ELla con Pt_1 procedimento penale incardinato avanti a Codesto Tribunale, R.G. n. DIB n. 76/2024 – RGPM
n. 2926/2022, con prossima udienza all'11.11.2025;
- Con provvedimento ELl'8.08.2024, venivano ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti
(prove orali); tali prove, tuttavia, venivano successivamente coltivate solo dal resistente
, avendo la (all'udienza EL 14.02.2025) formalmente Controparte_1 Parte_1 rinunciato all'escussione di tutti i propri testi (sul presupposto che fosse stato ormai introdotto procedimento divorzile e che quindi il rapporto tra le parti non potesse essere più rinsaldato);
- All'esito di trattative tra i rispettivi legali, le parti addivenivano ad un'intesa di massima finalizzata alla definizione totale di ogni e qualsivoglia pendenza giudiziaria tra le stesse, con rinuncia/abbandono di ogni profilo di addebito reciproco (anche di natura penale) e con trasformazione immediata di ogni contenzioso giudiziario tra esse pendente in consensuale;
conseguentemente, esse convengono e stipulano quanto appresso
1. (premesse – conformità a legge Cass. Civ. n. 188843/2024) -Le suestese premesse si considerano parte integrale EL presente accordo, che è interamente frutto di reciproca elaborazione e consenso ELle parti, ivi compreso ogni provvedimento, atto, documento ivi richiamato;
il presente accordo, inoltre, è improntato alle finalità previste, tutelate e riconosciute dalla Legge (su tutte Cass. Civ. n. 188843/2024) in ordine all'enfatizzazione ELl'importanza ELl'autonomia privata ELle parti, tesa alla risoluzione pacifica e personalizzata ELle crisi coniugali;
le parti, a tal proposito, congiuntamente, riconoscono e dichiarano che quanto appresso disciplinato rispetta pienamente i limiti costituiti dalla conformità a legge ed all'ordine pubblico ELle previsioni seguenti, pure improntate alla massima tutela dei figli;
2. (reciproca remissione ELle denunce/querele presentate) Le parti dichiarano e si impegnano alla rinuncia/abbandono di ogni iniziativa di carattere penale intrapresa una nei confronti ELl'altra; ovvero, dichiarano e si impegnano a rimettere, l'uno in favore ELl'altra, ogni e qualsivoglia denuncia/querela sino ad oggi presentata, sia che abbia già avuto positivo seguito processuale (rinvio a giudizio;
proc. pen. N. DIB. N. 76/2024 –
RGPM n. 2926/2022 a carico ELla ) sia che si trovi in fase di indagine;
in Parte_1 caso di reati perseguibili d'ufficio (id est: non rimettibili), le parti dichiarano e si impegnano a rinunciare ad avanzare, in qualsiasi sede civile e/o penale qualsivoglia correlata e conseguente pretesa di tipo risarcitorio/ripristinatorio/economico nei confronti ELl'altra, ovvero rinunciano a costituirsi parte civile ovvero, se già costituiti, si impegnano a farne conseguente dichiarazione di rinuncia;
3. (rinuncia alla richiesta di somme, risarcimenti, rimborsi spese arretrate – ordinarie/straordinarie – rinuncia alla relativa azione) Le parti dichiarano e si impegnano a rinunciare, con reciprocità di effetti, l'uno nei confronti ed in favore ELl'altra, alla richiesta di retrocessione di qualsivoglia somma che si ritenga dovuta a titolo di restituzioni, rimborsi, spese, anche di natura personale, restitutoria, risarcitoria, compensativa;
ciò anche avuto riguardo alle somme ad oggi esborsate per il mantenimento dei figli (sia di natura ordinaria che straordinaria); tale previsione di rinuncia contempla altresì quelle spese straordinarie relative alla prole (precipuamente, a e , Per_1 Per_2 sino ad oggi esclusivamente sopportate dal;
le parti, in generale, si Controparte_1 danno reciproca, totale e omnicomprensiva quietanza e liberatoria sotto il profilo economico, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo e/o ragione;
parimenti, dichiarano e si impegnano a non intraprendere azioni, penali e/o civili, di sorta correlate a tale previsione di rinuncia;
4. (impegno alla non menzione - rimozione dati social – diritto all'oblio) Le parti dichiarano e si impegnano, da ora e per il futuro, a non fare menzione scritta, l'una ELl'altra, per nessun motivo e senza eccezioni, in ogni contesto che abbia una dimensione cd. “social” o “mediatica” o che sia, per sua stessa natura, percepibile da terzi attraverso una diffusione rapida ed indistinta;
in particolare, dichiara e si impegna a Parte_1 rimuovere dai propri “account” riferibili a qualsivoglia piattaforma social (Facebook,
Instagram, etc.) ogni e qualsivoglia riferimento al – che sia allo stesso CP_1 riconducibile anche indirettamente ovvero facendo riferimento ad “ex” o al “padre di
AN” negli scritti pubblicati sul blog Facebook denominato “Il Libro di AN” – ovvero a rimuovere da taluni siti di cui è titolare (canale “Youtube”) materiale foto e/o video in cui è presente il;
tutto ciò in quanto materiale non più attuale, irrilevante CP_1
e potenzialmente lesivo ELla privacy ELl'interessato, ELla propria reputazione, EL proprio diritto all'oblio;
5. (abbandono dei contenziosi giudiziari – trasformazione in consensuale – istanza congiunta di conversione – istanza di anticipazione udienza) Le parti dichiarano e si impegnano ad abbandonare/rinunciare/convertire entrambi i contenziosi introdotti ai fini ELla separazione giudiziale (R.G n. 2194/2021) e EL divorzio (R.G. 1296/2024), rinunciando altresì definitivamente ad ogni reciproca pretesa ivi formulata, di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa la richiesta di addebito per colpa pure reciprocamente contestata;
le parti, a tal fine, si impegnano a presentare, immediatamente dopo la sottoscrizione EL presente accordo negoziale, istanza congiunta avanti al Tribunale di
Ascoli Piceno, sia in sede di giudizio di separazione che di divorzio, finalizzata, nei termini di legge proponibili, a convertire immediatamente i due contenziosi giudiziari in procedimenti di natura consensuale, nei quali verranno, sempre congiuntamente, proposti al Tribunale di Ascoli Piceno, le pedisseque condizioni e soluzioni contemplate nel presente accordo;
le parti, sempre a tal fine, si impegnano a presentare, nell'ambito ELl'istanza congiunta ut supra, richiesta di anticipazione ELl'udienza già fissata per il procedimento di divorzio alla data EL 22.01.2026, domandando al Magistrato che essa venga trattata alla medesima udienza già fissata per la separazione (udienza EL
18.09.2025);
6. (Integrale compensazione ELle spese ed onorari dei contenziosi) Le parti dichiarano tra le stesse integralmente compensate tutte le spese e gli onorari giudiziali relativi ai giudizi, procedimenti, azioni di cui ai precedenti punti;
7. (affido e collocazione dei figli minori) Le parti dichiarano e concordano sul prosieguo ELl'affidamento congiunto relativo ai figli minori AN e parimenti, Per_2 dichiarano e concordano sul prosieguo ELla cristallizzata ed attuale collocazione prevalente degli stessi nelle seguenti modalità: AN è collocato presso la residenza materna (Via Vittorio Veneto n. 2, San EN EL TR); presso quella Per_2 paterna (Via Ceci n. 7, Ascoli Piceno);
8. (diritto di visita dei figli minori) Le parti dichiarano di voler riconoscere all'altro genitore non collocatario i seguenti diritti di visita: il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita con AN tutti i martedi ELla settimana, prelevandolo all'uscita dalla scuola e riconducendolo alla residenza materna entro le ore 19,00; inoltre, potrà prelevare
AN, a settimane alterne, il venerdi all'uscita da scuola e ricondurlo presso la residenza materna il sabato seguente (quindi con pernottamento) entro le ore 19,00; resta inteso che la madre si impegna, sin da ora, a prestare consenso affinchè, nel week end alternato venerdi/sabato di spettanza EL padre, AN possa fare assenza a scuola nella giornata EL sabato (quindi due sabati al mese non andrà a scuola); in generale, per quanto concerne le festività e le vacanze scolastiche di AN, le parti dichiarano congiuntamente di riconoscere ed aderire al Protocollo stabilito da Codesto Tribunale, ispirato ai criteri ELl'alternanza; quanto a (maggiorenne nel luglio 2026), il padre dichiara, Per_2 riconosce e conferma di non voler porre alcun limite al diritto di visita ELla madre, da concordarsi direttamente con il figlio e quindi totalmente rimesso all'accordo degli stessi;
9. (consenso-preventiva ratifica cure/terapie/assistenti di AN) Controparte_1 dichiara e si impegna a prestare sin da ora il pieno ed incondizionato consenso alle scelte che la vorrà determinarsi a porre in essere aventi ad oggetto le eventuali Pt_1 assistenze, cure e terapie cui far sottoporre AN nonché i professionisti che ella riterrà
a ciò idonei;
il tutto con l'unico limite EL positivo riscontro ELla serenità EL minore e ELla sua incolumità; fermo restando che, come meglio disciplinato nel successivo punto, ogni onere di tipo economico sarà ad esclusivo carico ELla Pt_1
10. (mantenimento figli – spese ordinarie e straordinarie) le parti dichiarano e si impegnano a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario di ciascun figlio di cui sono collocatari ovvero: si accollerà l'integrale mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli e parimenti, egli si accollerà l'integrale Per_1 Per_2 mantenimento straordinario ovvero le integrali spese straordinarie ovvero si accollerà, come sino ad oggi avvenuto, ogni e qualsivoglia spesa e/o esborso anche di natura straordinaria come prevista dal Protocollo EL Tribunale di Ascoli Piceno;
in tale previsione, ex multis, sono contemplate le spese mediche (apparecchi odontoiatrici, occhiali, lenti a contatto, sostegno psicologico, etc.), quelle di istruzione (Università, tasse, iscrizioni, libri, materiale didattico, affitto stanza, spese di vitto e alloggio, spese di viaggio, carte prepagate, utenze etc.) nonché quelle relative a beni mobili registrati (scuola guida patente, acquisto di auto e moto) ovvero quelle ludico/ricreative (palestra, scuola musica, viaggi di istruzione, etc.); si accollerà l'integrale mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario di AN;
si accollerà, pertanto, anche tutte le spese di natura straordinaria, nessuna esclusa, sia come previste dal Protocollo EL Tribunale di Ascoli
Piceno sia come previste per il padre (in relazione ai figli collocati) sia come disciplinate nel precedente punto (id et: quelle relative ad ogni attività – peraltro, scelta e ELiberata insindacabilmente dalla – avente ad oggetto l'assistenza, la terapia, la gestione Pt_1 EL tempo, lo sport, etc. per AN); le parti, dunque, si accolleranno quanto sopra in via esclusiva e con rinuncia ad ogni e qualsivoglia rivalsa e/o richiesta di rimborso/retrocessione nei confronti ELl'altra;
11. (svincolo indennità L. 104 co. 3 – acquisto immobile – giudice tutelare) Le parti dichiarano di aver acceso un libretto presso nel quale, a far data ELla prima CP_2 erogazione e sino all'attualità, sono confluite le indennità spettanti ad AN in virtù EL riconosciuto comma 3 Legge 104; la somma relativa a tale indennità viene, ora per allora, erogata mensilmente in favore di AN per Euro 541,00 mese;
le parti dichiarano altresì che tali somme non sono mai state prelevate e si trovano, pertanto, oggi nella loro integralità ed in giacenza sul libretto;
dichiara e si impegna a prestare Controparte_1 consenso/autorizzazione ovvero a lasciar prelevare/gestire/utilizzare la somma mensilmente erogata (pari ad Euro 541,00 mese) ut supra da parte ELla che Parte_1 potrà dunque gestire autonomamente il libretto nominativo acceso per il CP_2 minore AN, per ogni e qualsivoglia esigenza di AN rispondente al suo benessere psico-fisico; quanto alla complessiva giacenza sino ad oggi accumulata, Parte_1 dichiara e si impegna a presentare debita istanza al Giudice Tutelare EL Tribunale di
Ascoli Piceno nella quale chiederà di essere autorizzata allo svincolo di detta somma ai fini ELl'acquisto di immobile abitativo ove dimorare con il figlio AN;
la a Pt_1 tal fine, dichiara di possedere una giacenza di danaro presso un istituto di credito (id est: proventi ELla vendita ELl'immobile sito in Ascoli Piceno, Via di Vesta 14/16, pari ad
Euro 120.000,00) e si impegna ad utilizzare detta somma (o parte di essa, ma in ogni caso non inferiore alla somma attualmente in giacenza nel libretto di AN di cui la stessa domanda lo svincolo e l'utilizzo) per contribuire (quantomeno al 50%) all'acquisto ELl'immobile dove abitare con AN;
l'immobile dovrà essere previamente individuato e descritto (ubicazione, stato, dimensioni, prezzo, nominativo venditore, etc.) nell'istanza al Giudice Tutelare, come previsto dalla legge;
in caso di ratifica ed autorizzazione all'acquisto da parte EL Giudice Tutelare, sin da ora, la dichiara Pt_1
e si impegna ad intestare l'immobile acquistato per il 50% alla stessa e per il 50% al figlio
AN; la a tal fine, dichiara e si impegna (anche nell'istanza da presentare) a Pt_1 farsi carico, rispettare e porre in essere tutti gli adempimenti che la legge impone per la figura EL tutore e/o amministratore di sostengo (rendicontazione annuale, relazione etc.);
, per tutto quanto sopra, sin da ora dichiara e si impegna a prestare Controparte_1 consenso - salvo il sussistere di profili irregolari e/o contra legem - eventualmente formalizzando tale disponibilità avanti al Giudice Tutelare ove, se chiamato, manifesterà tale consenso;
l'eventuale mancato rilascio di nulla osta/autorizzazione da parte EL
Giudice Tutelare (sia in relazione alla gestione ELl'indennità mensile spettante ad
AN; sia in relazione all'utilizzo ELla giacenza complessiva attuale) non potrà in alcun modo inficiare la validità di tale accordo, che reterà pienamente efficace in ogni sua parte;
nell'eventualità, le parti potranno congiuntamente ri-determinare istanze e relativi approcci onde pervenire alla finalità perseguita;
12. (assegno unico – benefit vari) dichiara e si impegna a fornire la Controparte_1 documentazione ovvero l'assenso necessario affinchè la possa accedere Parte_1 agilmente al beneficio ELl'assegno unico previsto dalla legge a favore dei figli minori (nel caso di specie, assegno maggiorato per via ELla disabilità di AN, pari a circa euro
201,00); parimenti, essendo AN collocato presso la madre, dichiara Controparte_1 che ogni e qualsivoglia benefit previsto dalla legge (Assegno Unico Universale, Indennità di Frequenza, Bonus Figli Disabili, Contributi specifici regionali o comunali, Detrazioni fiscali, Esenzione ticket, Servizi Socio-Sanitari, Congedo biennale retribuito, Permessi lavorativi, Agevolazioni per l'assunzione di persone con autismo, etc.) sia percepito e utilizzato esclusivamente dalla madre;
13. (assegno di mantenimento – assegno divorzile) Le parti ribadiscono che ciascuna di esse provvederà, in via esclusiva e senza diritto di ripetizione, al mantenimento ordinario e straordinario (id est: spese ordinarie e straordinarie) esclusivamente dei figli presso di sé collocati ( e presso il padre;
AN, presso la madre); le parti Per_1 Per_2 dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra ovvero di rinunciare a qualsivoglia reciproco diritto di credito;
nello specifico, dichiara di voler Parte_1 rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni e qualsiasi somma relativa al proprio assegno di mantenimento;
parimenti, ella rinuncia, da ora e per il futuro, alla richiesta di assegno divorzile ovvero ad ogni altra somma, a qualsiasi titolo domandabile, dichiarando di non aver nulla a pretendere dal;
Controparte_1
14. (liberatoria generale – reciproca quietanza) alla positiva attuazione e finalizzazione EL presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, per nessun titolo e/o ragione;
15. (rinuncia alla solidarietà professionale) il presente accordo è sottoscritto altresì dai rispettivi legali, per ratifica, consenso e rinuncia alla solidarietà professionale.
Osserva il Collegio che la pronuncia sullo status è già stata emessa ed è passata in giudicato e che le condizioni ELla separazione da ultimo concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi ELle parti medesime e dei figli. Le spese di lite, tenuto conto ELl'intervenuta conciliazione tra le parti, devono essere integralmente compensate tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- omologa la separazione personale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni concordate dalle parti nel documento scritto datato 8/9/2025 come sopra riportate e trascritte;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio EL giorno 17/10/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi