Sentenza 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 11/04/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2024, proposto da:
SS NA TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Milanesi, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia via Solferino n. 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gardone Val Trompia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato UR Ballerini, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia viale della Stazione n. 37 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento pratica numero PE/2023/17000/ PDC, del 09/11/2023, protocollo di partenza n. 31045/2023 del 10/11/2023, avente ad oggetto “ richiesta di integrazione documenti e sospensione termini ” e del provvedimento pratica numero PE/2023/17000/AP_ORD, del 13/11/2023, protocollo di partenza n. 31230/2023 del 13/11/2023, avente ad oggetto “ richiesta pagamento sanzione paesaggistica art. 34 dpr N. 380/2001 - ET RO NA ”, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gardone Val Trompia;
Vista la dichiarazione di data 14 gennaio 2026 e depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa RA IO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con ricorso notificato in data 8 gennaio 2024 e depositato in data 6 febbraio 2024, ha impugnato il provvedimento avente ad oggetto “ richiesta di integrazione documenti e sospensione termini ” di data 9 novembre 2023 e il provvedimento di data 13 novembre 2023 avente ad oggetto “ richiesta pagamento sanzione paesaggistica art. 34 DPR n. 380/2001 ….”.
2. Il Comune resistente, costituitosi in un primo momento con atto di costituzione meramente formale, in vista dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, ha depositato documenti e memoria chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.
3. Sempre in vista dell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, in data 14 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato atto di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta, successivamente alla proposizione dello stesso, “ definizione stragiudiziale della posizione ”.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che intervenisse dichiarazione di improcedibilità, con integrale compensazione delle spese di lite, preannunciando il successivo deposito di atto di accettazione e adesione da parte della difesa avversaria.
4. In data 15 gennaio 2026 il Comune resistente ha depositato il sopra indicato atto.
5. All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Alla luce di quanto sopra illustrato, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR PE, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IO | UR PE |
IL SEGRETARIO