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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/10/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. proc. unitario 29/2025
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti
Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli presidente dott. Marco Bottallo giudice dott. Daniele Dagna giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 29/2025 proc. unitario. promosso su istanza depositata in proprio da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Poirino (TO) alla Via del Vaschetto n. 103, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Filippo
*** vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata da;
Parte_1
ritenuta la propria competenza, avendo la residenza entro il circondario Parte_1
del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; esaminata la documentazione in atti;
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di
1 ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo); rilevato che il debitore risulta gravato da debiti prevalentemente riconducibili alla stipulazione di mutui e finanziamenti di vario genere per oltre 200.000,00 euro, come da elenco in atti e relazione dell'OCC; rilevato che a carico del debitore risultano inoltre debiti previdenziali per l'importo di €
27.000,00 come da comunicazione dell'INPS in atti;
rilevato che a carico del debitore risultano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo per l'importo di circa 93.000,00 € come da comunicazione dell'Agenzia delle entrate in atti;
ritenuto che
, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dall'evidente sproporzione tra i debiti di cui è gravato rispetto ai cespiti patrimoniali e agli introiti di cui dispone, da cui emerge la sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di C.F. Parte_1
la liquidazione controllata;
C.F._1 rilevato che la richiesta del debitore di continuare ad abitare l'immobile ove vive sino alla liquidazione debba essere accolta alla luce del disposto dell'articolo 147 co. 2 CCII, richiamato dall'art. 216 CCII co. 2, a sua volta richiamato dall'articolo 270 CCII co. 2 lett. e); ritenuto di dover confermare quale liquidatore il professionista nominato dall'OCC;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di nato a [...] Parte_1
(TO) il 05/08/1974, residente in [...]
NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;
NOMINA liquidatore l'avv. Luca Ostengo;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad
2 acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di:
- immobile sito in Poirino, Via del Vaschetto n. 103 (indicato in catasto del comune di Poirino come sito in Piazza don Fassino 1, Foglio 60, part. 182, sub. 2, cat. A7;), sino alla vendita dell'immobile;
AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;
DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
3 DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;
DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.
AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 24.9.2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Daniele Dagna dott. Gian Andrea Morbelli
4
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti
Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli presidente dott. Marco Bottallo giudice dott. Daniele Dagna giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 29/2025 proc. unitario. promosso su istanza depositata in proprio da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Poirino (TO) alla Via del Vaschetto n. 103, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro De Filippo
*** vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata da;
Parte_1
ritenuta la propria competenza, avendo la residenza entro il circondario Parte_1
del tribunale di Asti;
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; esaminata la documentazione in atti;
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di
1 ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo); rilevato che il debitore risulta gravato da debiti prevalentemente riconducibili alla stipulazione di mutui e finanziamenti di vario genere per oltre 200.000,00 euro, come da elenco in atti e relazione dell'OCC; rilevato che a carico del debitore risultano inoltre debiti previdenziali per l'importo di €
27.000,00 come da comunicazione dell'INPS in atti;
rilevato che a carico del debitore risultano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo per l'importo di circa 93.000,00 € come da comunicazione dell'Agenzia delle entrate in atti;
ritenuto che
, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;
ritenuto che
la documentazione in atti comprovi lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dall'evidente sproporzione tra i debiti di cui è gravato rispetto ai cespiti patrimoniali e agli introiti di cui dispone, da cui emerge la sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di C.F. Parte_1
la liquidazione controllata;
C.F._1 rilevato che la richiesta del debitore di continuare ad abitare l'immobile ove vive sino alla liquidazione debba essere accolta alla luce del disposto dell'articolo 147 co. 2 CCII, richiamato dall'art. 216 CCII co. 2, a sua volta richiamato dall'articolo 270 CCII co. 2 lett. e); ritenuto di dover confermare quale liquidatore il professionista nominato dall'OCC;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di nato a [...] Parte_1
(TO) il 05/08/1974, residente in [...]
NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;
NOMINA liquidatore l'avv. Luca Ostengo;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad
2 acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di:
- immobile sito in Poirino, Via del Vaschetto n. 103 (indicato in catasto del comune di Poirino come sito in Piazza don Fassino 1, Foglio 60, part. 182, sub. 2, cat. A7;), sino alla vendita dell'immobile;
AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;
DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
3 DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;
DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.
AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 24.9.2025
Il giudice estensore Il presidente dott. Daniele Dagna dott. Gian Andrea Morbelli
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