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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 903/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6096/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - Partita_IVA_Resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7404/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 05/06/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105183843000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3211/2025 depositato il 03/11/2025
Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza n. 7404/18/24 emessa dalla Corte di Giustizia Società_1Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 05/06/2024, con la quale accoglieva il ricorso proposto dal
S.r.l., ed annullava, per l'effetto, l'atto impugnato, condannando l'Ufficio alla refusione, in favore del primo, delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre accessori di legge (all.
1 - sentenza impugnata). La decisione impugnata così motiva: “4. Il ricorso è fondato e va accolto essendo fondato il primo motivo con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in quanto in forza della predetta norma il soggetto competente ad operare la contestazione e a formare il ruolo non è la Direzione Provinciale, ma quella Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del R.A.F.
4.1. Al riguardo la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dai molteplici e anche recenti precedenti che hanno accolto i ricorsi del CAF ricorrente in considerazione della fondatezza della suddetta censura. A tal riguardo va evidenziato che anche la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 11790 del 2.5.2024 ha ritenuto che è competenza esclusiva delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del professionista incaricato dal CAF la formazione del ruolo per l'apposizione del visto infedele nella dichiarazione dei redditi dell'assistito e che per conseguenza è nulla la cartella di pagamento emessa da parte dell'ufficio provinciale in ragione del domicilio fiscale del contribuente assistito che si era rivolto al CAF.
5.Sulla scorta delle predette motivazioni e considerato che la declaratoria di nullità della cartella per incompetenza dell'organo che l'ha emessa rende superfluo l'esame del merito, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza”. Deduce parte appellante:
1)vizio di motivazione della sentenza di primo grado per errata interpretazione, falsa applicazione e violazione di norme di diritto, nella fattispecie dell'art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, commi 1 e 2.
2/ difetto di motivazione. Ripropone le controdeduzioni riferite agli altri motivi non esaminati in quanto assorbiti. Si è costituito il Società_1 Srl, p. IVA Partita_IVA_Resistente, con sede in Roma. Richiama le plurime decisioni della S.C. sopraggiunte in materia nel corso del 2024 e che confermano le ragioni del ricorrente. Ripropone in ogni caso i motivi restati assorbiti in primo grado. All'udienza odierna è comparso il rappresentante di parte appellante che ha confermato le proprie conclusioni. Motivi della decisione L'appello è infondato e deve essere respinto. Questa Corte intende infatti dare seguito in questa sede, pienamente condividendolo, all'orientamento espresso nelle recenti decisioni della S.C. sopra richiamate da parte appellata, in ragione delle quali, «[…] la responsabilità
- prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione». (ex plurimis: Cass. sentenza n. 11790/2024). In ogni caso, si osserva che il comma 2 dell' art. 39 - operando un integrale ed espresso richiamo alle “violazioni del comma 1” (“Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo ...”) e, quindi, anche alla fattispecie per cui è causa (non solo, quindi, per le ipotesi di sanzioni amministrative in misura “fissa”) - individuava quale soggetto competente ad operare la contestazione nei confronti del “trasgressore”, non la D.P. che ha eseguito il controllo formale, bensì la Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Da quanto sopra consegue la integrale conferma della decisione di primo grado, e stante la illegittimità del provvedimento per ragioni di competenza, con ulteriore assorbimento dei motivi di merito riprodotti anche in sede di appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello di DP3 e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite in favore del procuratore costituito del Società_1 liquidate in euro 300,00 oltre IVA, cassa, spese generali, esposti documentati. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il giudice est. Dott. Paolo Novelli La presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6096/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - Partita_IVA_Resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7404/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 05/06/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105183843000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3211/2025 depositato il 03/11/2025
Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello contro la sentenza n. 7404/18/24 emessa dalla Corte di Giustizia Società_1Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 05/06/2024, con la quale accoglieva il ricorso proposto dal
S.r.l., ed annullava, per l'effetto, l'atto impugnato, condannando l'Ufficio alla refusione, in favore del primo, delle spese di lite pari ad € 300,00, oltre accessori di legge (all.
1 - sentenza impugnata). La decisione impugnata così motiva: “4. Il ricorso è fondato e va accolto essendo fondato il primo motivo con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in quanto in forza della predetta norma il soggetto competente ad operare la contestazione e a formare il ruolo non è la Direzione Provinciale, ma quella Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del R.A.F.
4.1. Al riguardo la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dai molteplici e anche recenti precedenti che hanno accolto i ricorsi del CAF ricorrente in considerazione della fondatezza della suddetta censura. A tal riguardo va evidenziato che anche la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 11790 del 2.5.2024 ha ritenuto che è competenza esclusiva delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del professionista incaricato dal CAF la formazione del ruolo per l'apposizione del visto infedele nella dichiarazione dei redditi dell'assistito e che per conseguenza è nulla la cartella di pagamento emessa da parte dell'ufficio provinciale in ragione del domicilio fiscale del contribuente assistito che si era rivolto al CAF.
5.Sulla scorta delle predette motivazioni e considerato che la declaratoria di nullità della cartella per incompetenza dell'organo che l'ha emessa rende superfluo l'esame del merito, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza”. Deduce parte appellante:
1)vizio di motivazione della sentenza di primo grado per errata interpretazione, falsa applicazione e violazione di norme di diritto, nella fattispecie dell'art. 39 del d.lgs. n. 241/1997, commi 1 e 2.
2/ difetto di motivazione. Ripropone le controdeduzioni riferite agli altri motivi non esaminati in quanto assorbiti. Si è costituito il Società_1 Srl, p. IVA Partita_IVA_Resistente, con sede in Roma. Richiama le plurime decisioni della S.C. sopraggiunte in materia nel corso del 2024 e che confermano le ragioni del ricorrente. Ripropone in ogni caso i motivi restati assorbiti in primo grado. All'udienza odierna è comparso il rappresentante di parte appellante che ha confermato le proprie conclusioni. Motivi della decisione L'appello è infondato e deve essere respinto. Questa Corte intende infatti dare seguito in questa sede, pienamente condividendolo, all'orientamento espresso nelle recenti decisioni della S.C. sopra richiamate da parte appellata, in ragione delle quali, «[…] la responsabilità
- prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione». (ex plurimis: Cass. sentenza n. 11790/2024). In ogni caso, si osserva che il comma 2 dell' art. 39 - operando un integrale ed espresso richiamo alle “violazioni del comma 1” (“Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo ...”) e, quindi, anche alla fattispecie per cui è causa (non solo, quindi, per le ipotesi di sanzioni amministrative in misura “fissa”) - individuava quale soggetto competente ad operare la contestazione nei confronti del “trasgressore”, non la D.P. che ha eseguito il controllo formale, bensì la Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Da quanto sopra consegue la integrale conferma della decisione di primo grado, e stante la illegittimità del provvedimento per ragioni di competenza, con ulteriore assorbimento dei motivi di merito riprodotti anche in sede di appello. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello di DP3 e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite in favore del procuratore costituito del Società_1 liquidate in euro 300,00 oltre IVA, cassa, spese generali, esposti documentati. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il giudice est. Dott. Paolo Novelli La presidente Dott.ssa Giuliana Passero