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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8225 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.935/2024 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata ex art
281 sexies ultimo comma cpc all'udienza del 16/9/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.935/2024R.G. tra on sede in Roma, alla Via Po n° 20, Cod. Fisc. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. munito dei poteri in forza di procura Parte_2
del 20/06/2020 Rep. n. 63120 per Notaio di Bracciano, elettivamente domiciliata in Napoli Per_1
al Corso Umberto I n° 154, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Maria C.
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Casagiove alla Via Liguria parco Merola n. 26, presso lo Studio
dell'Avv. Bruno Moscatiello, c.f. e dall' Avv. Francesco Moscatiello, c.f. C.F._3
, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata C.F._4
APPELLATO
Nonché , nato a [...] il [...], , residente in CP_2 CodiceFiscale_5
OL (Ce) alla Via I Dietro Corte, n.68, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (Na) alla
Via Padre Mario Vergara, n. 52, presso lo studio dell'avv. Nicola Matteoni,
CodiceFiscale_6
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: appello avverso sentenza n. 1115/2023, emessa dal Giudice di Pace di Procida
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la Parte_3
sentenza n.1115/2023 emessa dal Giudice di Pace di Procida con la quale il Giudice ha accolto la domanda risarcitoria di avente ad oggetto il sinistro verificatosi il giorno Controparte_1
14/07/2018 verso le ore 12,30, allorchè il , mentre in Maddaloni era intento ad CP_1
attraversare la via Feudo, veniva investito dal veicolo Fiat ND targato EX931GY di proprietà di ed assicurato con la;
in questa sede deduce l'erroneità della CP_2 Parte_3
sentenza stante la mancata prova del fatto storico sulla base delle generiche dichiarazioni del teste e l'errata determinazione del quantum stante il viziato elaborato peritale del Testimone_1
C.T.U. dott. ; in contumacia del si è costituto il chiedendo il Persona_2 CP_2 CP_1
rigetto del gravame.
Premesso che l'appello è ammissibile e procedibile, che i motivi di gravame sono stati compiutamente specificati ai sensi dell'art. 342 cpc, che ai sensi dell'art. 329 cpc la prima sentenza copre con efficacia di giudicato la statuizione sulla proponibilità delle azioni e legittimazione e titolarità delle parti , nella fattispecie in esame, ritiene questo giudice che nel merito l'appello sia fondato e vada accolto nei termini qui di seguito indicati.
Infatti con riferimento alla dinamica del sinistro, l'art 2054 primo comma cc sancisce :“Il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno” e quindi pone a carico del conducente una presunzione di responsabilità salvo l'onere probatorio , in capo all'istante, della reale dinamica del sinistro e della sua verificazione : nel caso de quo, ritiene questo giudice che l'incidente come dedotto, e cioè investimento del pedone ed urto da parte della Fiat ND alla mano sinistra con conseguente caduta e lesioni CP_1
personali al dito , alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro , sia comprovato non solo dalle dichiarazioni teste che , seppure in modo alquanto generico, ha comunque dichiarato di aver
CP_ assistito all'urto tra la ed il che stava attraversando la via Feudo in Maddaloni il 18 CP_1
luglio del 2018 alle ore 12,30, ma altresì dalle ammissioni del in sede di costituzione in CP_2
primo grado e dalla compatibilità delle lesioni con la dinamica illustrata, accertata sia dal C.T.U. del primo grado che dal C.T.U. del secondo grado, dott , con la perizia del 27/6/2025. Persona_3
Va invece accolto il secondo motivo di gravame sulla scorta della perizia redatta dal dott Per_3
che rispondendo ai quesiti del giudice sulla scorta dei documenti atti stante l'assenza Pt_4
reiterata ( “Non è stato possibile procedere alle operazioni per opposizione di parte attorea che
non ha ritenuto accogliere nessun invito formulato ben 4 volte via pec” pag 4 della relazione) ha così concluso: Valutiamo che l'assieme dei postumi riscontrati nell'esame obiettivo, dato il tempo trascorso, siano da considerarsi definitivi e permanenti. Il quadro in oggetto è in rapporto unico,
diretto ed esclusivo con l'evento traumatico che ne è l'unica causa. Pertanto si può addivenire alla
seguente diagnosi medico legale : “ Esito di frattura della testa della falange prossimale del 2° dito
della mano sn.” Dal sinistro in esame, sono scaturiti postumi, che, valutati dal punto di vista del
danno biologico, cioè del danno incidente sulla complessiva integrità psicofisica del soggetto, vista l'età del soggetto, il sesso, le comuni occupazioni, sono quantificabili in misura del 2%. L'inabilità
temporanea parziale, mediamente decrescente valutabile al 75%, si è protratta per quindici giorni.
L'inabilità temporanea parziale, ulteriormente decrescente e valutabile al 50 % si è protratta per
venti giorni. Non possiamo determinare se gli esiti su descritti abbiano o meno ripercussioni
significative sulla capacità lavorativa specifica. Il grado di complessità del caso clinico in esame,
risulta modesto. Non possiamo esprimerci sulla sussistenza di danni estetici. Non risultano note di
spese mediche documentate”. ( pag 6 e ss).
Nei limiti di quanto appurato dal secondo perito, le cui risultanze sono sicuramente più compatibili con il tipo di lesioni subite dal , va accolta la richiesta risarcitoria con conseguente CP_1
riforma dell'impugnata sentenza.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici) e dalla relazione del
C.T.U. dott. , dell'1/3/2025, da cui non vi è alcun motivo per discostarsi poiché Persona_4
corretta e congruamente motivata, relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 9% (esiti
Trauma contusivo alla mano destra con frattura del V metacarpo, trattata conservativamente.
Trauma contusivo-distorsivo della spalla destra con lussazione gleno-omerale e frattura del
trochite omerale, trattate incruentemente) ; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente che qui di seguito verrà fatta , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
In definitiva sulla base del DM 18/7/2025 va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €1.960,52 (2% di danno permanente attesa l'età, 25
anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione ), a titolo di invalidità temporanea parziale (15 gg al 75%, 20 gg al 50%) €1.193,82 per un totale di €3.154,34 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011
e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel
pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera
modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di
calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece
inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di
riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla
somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata
e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto
che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo
progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione
a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività
media del denaro nel periodo considerato”) .
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti di quanto documentalmente
Nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Stante l'accoglimento dell'appello, le spese di lite vanno rideterminate ma si ritiene di porre a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo grado e della le Controparte_1 Parte_3
spese della C.T.U. espletata in secondo grado con compensazione integrale di tutte le altre spese di lite di primo e secondo grado se si considera il gravissimo comportamento di parte appellata, il
, che, pur risultando parzialmente vittorioso all'esito di tutti i giudizi, si è sottratto CP_1
ingiustificatamente ad ogni invito del C.T.U., quale ausiliario della Giustizia.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 1115/2023, emessa dal Giudice di Pace di Procida condanna la a versare a €3.154,34 oltre interessi legali Parte_3 Controparte_1
dall'1/1/2021 al saldo.
Pone a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo grado e a carico della Controparte_1
le spese della C.T.U. espletata in secondo grado come liquidate nei rispettivi gradi. Parte_3
Compensa integralmente tutte le altre spese di lite di primo e secondo grado.
Napoli 19/9/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata ex art
281 sexies ultimo comma cpc all'udienza del 16/9/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.935/2024R.G. tra on sede in Roma, alla Via Po n° 20, Cod. Fisc. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. Dott. munito dei poteri in forza di procura Parte_2
del 20/06/2020 Rep. n. 63120 per Notaio di Bracciano, elettivamente domiciliata in Napoli Per_1
al Corso Umberto I n° 154, presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Maria C.
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Casagiove alla Via Liguria parco Merola n. 26, presso lo Studio
dell'Avv. Bruno Moscatiello, c.f. e dall' Avv. Francesco Moscatiello, c.f. C.F._3
, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata C.F._4
APPELLATO
Nonché , nato a [...] il [...], , residente in CP_2 CodiceFiscale_5
OL (Ce) alla Via I Dietro Corte, n.68, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (Na) alla
Via Padre Mario Vergara, n. 52, presso lo studio dell'avv. Nicola Matteoni,
CodiceFiscale_6
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: appello avverso sentenza n. 1115/2023, emessa dal Giudice di Pace di Procida
conclusioni per le parti: come da atti costitutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la Parte_3
sentenza n.1115/2023 emessa dal Giudice di Pace di Procida con la quale il Giudice ha accolto la domanda risarcitoria di avente ad oggetto il sinistro verificatosi il giorno Controparte_1
14/07/2018 verso le ore 12,30, allorchè il , mentre in Maddaloni era intento ad CP_1
attraversare la via Feudo, veniva investito dal veicolo Fiat ND targato EX931GY di proprietà di ed assicurato con la;
in questa sede deduce l'erroneità della CP_2 Parte_3
sentenza stante la mancata prova del fatto storico sulla base delle generiche dichiarazioni del teste e l'errata determinazione del quantum stante il viziato elaborato peritale del Testimone_1
C.T.U. dott. ; in contumacia del si è costituto il chiedendo il Persona_2 CP_2 CP_1
rigetto del gravame.
Premesso che l'appello è ammissibile e procedibile, che i motivi di gravame sono stati compiutamente specificati ai sensi dell'art. 342 cpc, che ai sensi dell'art. 329 cpc la prima sentenza copre con efficacia di giudicato la statuizione sulla proponibilità delle azioni e legittimazione e titolarità delle parti , nella fattispecie in esame, ritiene questo giudice che nel merito l'appello sia fondato e vada accolto nei termini qui di seguito indicati.
Infatti con riferimento alla dinamica del sinistro, l'art 2054 primo comma cc sancisce :“Il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o
a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno” e quindi pone a carico del conducente una presunzione di responsabilità salvo l'onere probatorio , in capo all'istante, della reale dinamica del sinistro e della sua verificazione : nel caso de quo, ritiene questo giudice che l'incidente come dedotto, e cioè investimento del pedone ed urto da parte della Fiat ND alla mano sinistra con conseguente caduta e lesioni CP_1
personali al dito , alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro , sia comprovato non solo dalle dichiarazioni teste che , seppure in modo alquanto generico, ha comunque dichiarato di aver
CP_ assistito all'urto tra la ed il che stava attraversando la via Feudo in Maddaloni il 18 CP_1
luglio del 2018 alle ore 12,30, ma altresì dalle ammissioni del in sede di costituzione in CP_2
primo grado e dalla compatibilità delle lesioni con la dinamica illustrata, accertata sia dal C.T.U. del primo grado che dal C.T.U. del secondo grado, dott , con la perizia del 27/6/2025. Persona_3
Va invece accolto il secondo motivo di gravame sulla scorta della perizia redatta dal dott Per_3
che rispondendo ai quesiti del giudice sulla scorta dei documenti atti stante l'assenza Pt_4
reiterata ( “Non è stato possibile procedere alle operazioni per opposizione di parte attorea che
non ha ritenuto accogliere nessun invito formulato ben 4 volte via pec” pag 4 della relazione) ha così concluso: Valutiamo che l'assieme dei postumi riscontrati nell'esame obiettivo, dato il tempo trascorso, siano da considerarsi definitivi e permanenti. Il quadro in oggetto è in rapporto unico,
diretto ed esclusivo con l'evento traumatico che ne è l'unica causa. Pertanto si può addivenire alla
seguente diagnosi medico legale : “ Esito di frattura della testa della falange prossimale del 2° dito
della mano sn.” Dal sinistro in esame, sono scaturiti postumi, che, valutati dal punto di vista del
danno biologico, cioè del danno incidente sulla complessiva integrità psicofisica del soggetto, vista l'età del soggetto, il sesso, le comuni occupazioni, sono quantificabili in misura del 2%. L'inabilità
temporanea parziale, mediamente decrescente valutabile al 75%, si è protratta per quindici giorni.
L'inabilità temporanea parziale, ulteriormente decrescente e valutabile al 50 % si è protratta per
venti giorni. Non possiamo determinare se gli esiti su descritti abbiano o meno ripercussioni
significative sulla capacità lavorativa specifica. Il grado di complessità del caso clinico in esame,
risulta modesto. Non possiamo esprimerci sulla sussistenza di danni estetici. Non risultano note di
spese mediche documentate”. ( pag 6 e ss).
Nei limiti di quanto appurato dal secondo perito, le cui risultanze sono sicuramente più compatibili con il tipo di lesioni subite dal , va accolta la richiesta risarcitoria con conseguente CP_1
riforma dell'impugnata sentenza.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL , certificati medici) e dalla relazione del
C.T.U. dott. , dell'1/3/2025, da cui non vi è alcun motivo per discostarsi poiché Persona_4
corretta e congruamente motivata, relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 9% (esiti
Trauma contusivo alla mano destra con frattura del V metacarpo, trattata conservativamente.
Trauma contusivo-distorsivo della spalla destra con lussazione gleno-omerale e frattura del
trochite omerale, trattate incruentemente) ; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente che qui di seguito verrà fatta , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
In definitiva sulla base del DM 18/7/2025 va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €1.960,52 (2% di danno permanente attesa l'età, 25
anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione ), a titolo di invalidità temporanea parziale (15 gg al 75%, 20 gg al 50%) €1.193,82 per un totale di €3.154,34 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011
e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel
pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera
modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di
calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece
inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di
riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla
somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata
e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto
che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo
progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione
a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività
media del denaro nel periodo considerato”) .
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti di quanto documentalmente
Nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Stante l'accoglimento dell'appello, le spese di lite vanno rideterminate ma si ritiene di porre a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo grado e della le Controparte_1 Parte_3
spese della C.T.U. espletata in secondo grado con compensazione integrale di tutte le altre spese di lite di primo e secondo grado se si considera il gravissimo comportamento di parte appellata, il
, che, pur risultando parzialmente vittorioso all'esito di tutti i giudizi, si è sottratto CP_1
ingiustificatamente ad ogni invito del C.T.U., quale ausiliario della Giustizia.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 1115/2023, emessa dal Giudice di Pace di Procida condanna la a versare a €3.154,34 oltre interessi legali Parte_3 Controparte_1
dall'1/1/2021 al saldo.
Pone a carico di le spese della C.T.U. espletata in primo grado e a carico della Controparte_1
le spese della C.T.U. espletata in secondo grado come liquidate nei rispettivi gradi. Parte_3
Compensa integralmente tutte le altre spese di lite di primo e secondo grado.
Napoli 19/9/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In