Art. 15.
Il giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge dispone:
a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;
b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;
c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.
Il giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge dispone:
a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;
b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;
c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.