CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2024, n. 18008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18008 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VERONA nel procedimento a carico di: DU NO nato a [...] il [...] DU IR nato a [...] il [...] MI GIANNI nato il [...] MI CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG Stefano TOCCI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18008 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/03/2024 1.E' impugnata l'ordinanza del Tribunale di Verona, che, all'esito dell'udienza per la convalida dell'arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria nei confronti degli indagati - colti nella flagranza del reato di cui all'art. 110 - 56 - 624 bis cod. pen.- non convalidava l'arresto, ritenendolo ingiustificato sotto il profilo delle condizioni che autorizzano l'arresto facoltativo, non ravvisando gli estremi del tentativo, in quanto il Tribunale riteneva che i quattro indagati avessero compiuto solo atti preparatori, non punibili, rispetto al furto in abitazione. In tal senso, escludeva che fosse sufficiente la mera introduzione nelle aree pertinenziali delle due abitazioni prese di mira, stigmatizzava l'assenza di prova dell'introduzione nelle abitazioni, la mancanza di accertamenti su segni di effrazione e l'incertezza sul possesso di attrezzi atti allo scasso, la mancata individuazione dei proprietari delle abitazioni, l'esito negat vo delle perquisizioni domiciliari seguite dopo l'arresto; sotto il profilo soggettivo, evidenziava la risalenza dei precedenti specifici degli arrestati. 2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero procedente, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto un duplice profilo, che riguarda sia il controllo dei presupposti formali dell'arresto, che la verifica delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen.; 2.1. In primo luogo, il Giudice avrebbe escluso la rilevanza degli atti preparatori pretendendo la prova dell'inizio dell'esecuzione sotto forma di introduzione in casa, laddove gli atti preparatori, che restano estranei alla sfera del tentativo, sono solo quelli privi di univocità; 2.2. Sotto altro profilo, il Giudice ha operato una valutazione contrastante con il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il giudizio sui presupposti dell'arresto facoltativo deve limitarsi alla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, sulla base delle circostanze note al momento dell'intervento, mediante una valutazione da compiersi ex ante. Nel caso di specie, il Giudice ha, invece, valorizzato elementi successivi all'arresto ( come gli esiti delle perquisizioni domiciliari o i precedenti penat), non percepibili nell'immediatezza dalla P.g.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del procuratore della Repubblica di Verona è fondato. 1.Secondo il pluriennale insegnamento di questo consesso nomofilattico, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica "ex ante", dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, ma ulteriormente precisando che queste ultime sono pienamente utilizzabili per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084 -01; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, Nowosielski;
Rv. 238533).» (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 -01). Più specificamente, in tema di arresto facoltativo in flagranza - quale è il caso in esame - al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti formali 2 dell'arresto, anche delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen.; controllo da intendersi limitato a una verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l'arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti in quel momento, se la valutazione di procedere all'adozione della misura precautelare resti nella discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, e senza estendere il controllo alla verifica della sussistenza né della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari ( valutazione riservata all'applicabilità delle misure cautelari) né dei presupposti per la affermazione di responsabilità del prevenuto ( Sez. 6 n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 26/10/2015, Rv. 265885) che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (Sez. 6 n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072), né sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato della polizia giudiziaria una propria differente valutazione (Sez. 1 n. 15296 del 04/04/2006, Rv. 234211). 2. A tali principi non si è conformato il provvedimento impugnato, dal momento che, nel caso di specie, la polizia giudiziaria - che ha proceduto all'arresto degli indagati, colti nella flagranza del reato di tentato furto - ha agito in presenza di una pluralità di elementi ( trasferta da altra provincia in numero di cinque;
ripartizione dei ruoli;
perlustrazione delle vie del paese;
cambio di autovettura prima di raggiungere le abitazioni;
l'avere scavalcato i cancelli e le recinzioni in piena notte;
l'essersi introdotti, in successione temporale, nelle pertirenze di due abitazioni private, avendo con sé attrezzi da scasso, dove si intrattenevano per molti minuti ( 40 minuti nella prima abitazione;
20 nella seconda), che, valutati logicamente, si presentavano conducenti nel senso del tentativo di furto in appartamento. 2.1. Al momento dell'intervento della polizia giudiziaria apparivano, quindi, sussistenti i presupposti formali e sostanziali per procedere all'arresto, che, dunque, deve ritenersi legittimamente eseguito, laddove la valutazione del Tribunale di Verona, trascurando del tutto le considerazioni svolte nel verbale di arresto in ordine alla gravità del fatto ( di per sé sufficiente a giustificare l'arresto facoltativo in flagranza, non essendo necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, purchè ricorra almeno uno dei due parametri - Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949 ), si concentra su elementi che, tuttavia, nella specifica prospettiva del controllo di legittimità dell'arresto, avrebbe richiesto la dimostrazione dell'irragionevolezza della opposta valutazione operata dalla polizia giudiziaria, al contrario, logicamente fondata su una pluralità di elementi fattuali ragionevolmente valutati dalla polizia giudiziaria all'atto dell'intervento. 3.A tale stregua, il ricorso del Pubblico Ministero deve trovare accoglimento per l'erroneità dei criteri di accertamento della legittimità dell'arresto in flagranza utilizzati dal giudice a quo, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata. 3 r Così deciso in Roma, 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore 4. L'annullamento va disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, giacchè trattasi di ricorso che, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, alcun effetto giuridico potendo conseguire dall'eventuale rinvio del provvedimento impugnato. ( Sez. 6, n. 24679, 11/07/2006, Rv, 235136; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
lette/sentite le conclusioni del PG Stefano TOCCI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18008 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/03/2024 1.E' impugnata l'ordinanza del Tribunale di Verona, che, all'esito dell'udienza per la convalida dell'arresto in flagranza, operato dalla polizia giudiziaria nei confronti degli indagati - colti nella flagranza del reato di cui all'art. 110 - 56 - 624 bis cod. pen.- non convalidava l'arresto, ritenendolo ingiustificato sotto il profilo delle condizioni che autorizzano l'arresto facoltativo, non ravvisando gli estremi del tentativo, in quanto il Tribunale riteneva che i quattro indagati avessero compiuto solo atti preparatori, non punibili, rispetto al furto in abitazione. In tal senso, escludeva che fosse sufficiente la mera introduzione nelle aree pertinenziali delle due abitazioni prese di mira, stigmatizzava l'assenza di prova dell'introduzione nelle abitazioni, la mancanza di accertamenti su segni di effrazione e l'incertezza sul possesso di attrezzi atti allo scasso, la mancata individuazione dei proprietari delle abitazioni, l'esito negat vo delle perquisizioni domiciliari seguite dopo l'arresto; sotto il profilo soggettivo, evidenziava la risalenza dei precedenti specifici degli arrestati. 2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero procedente, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto un duplice profilo, che riguarda sia il controllo dei presupposti formali dell'arresto, che la verifica delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen.; 2.1. In primo luogo, il Giudice avrebbe escluso la rilevanza degli atti preparatori pretendendo la prova dell'inizio dell'esecuzione sotto forma di introduzione in casa, laddove gli atti preparatori, che restano estranei alla sfera del tentativo, sono solo quelli privi di univocità; 2.2. Sotto altro profilo, il Giudice ha operato una valutazione contrastante con il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il giudizio sui presupposti dell'arresto facoltativo deve limitarsi alla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, sulla base delle circostanze note al momento dell'intervento, mediante una valutazione da compiersi ex ante. Nel caso di specie, il Giudice ha, invece, valorizzato elementi successivi all'arresto ( come gli esiti delle perquisizioni domiciliari o i precedenti penat), non percepibili nell'immediatezza dalla P.g.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del procuratore della Repubblica di Verona è fondato. 1.Secondo il pluriennale insegnamento di questo consesso nomofilattico, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica "ex ante", dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo, con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, ma ulteriormente precisando che queste ultime sono pienamente utilizzabili per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (ex multis, Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084 -01; Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, Nowosielski;
Rv. 238533).» (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 -01). Più specificamente, in tema di arresto facoltativo in flagranza - quale è il caso in esame - al giudice della convalida spetta il controllo, oltre che dei presupposti formali 2 dell'arresto, anche delle condizioni di legittimità, ex art. 381 cod.proc.pen.; controllo da intendersi limitato a una verifica di mera ragionevolezza, ponendosi nella medesima situazione di chi ha operato l'arresto, onde verificare, con riferimento agli elementi conosciuti in quel momento, se la valutazione di procedere all'adozione della misura precautelare resti nella discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, e senza estendere il controllo alla verifica della sussistenza né della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari ( valutazione riservata all'applicabilità delle misure cautelari) né dei presupposti per la affermazione di responsabilità del prevenuto ( Sez. 6 n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5 n. 1815 del 26/10/2015, Rv. 265885) che, per la complessità dei canoni di riferimento, deve ritenersi riservato al giudice della cognizione (Sez. 6 n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072), né sostituendo a un giudizio ragionevolmente fondato della polizia giudiziaria una propria differente valutazione (Sez. 1 n. 15296 del 04/04/2006, Rv. 234211). 2. A tali principi non si è conformato il provvedimento impugnato, dal momento che, nel caso di specie, la polizia giudiziaria - che ha proceduto all'arresto degli indagati, colti nella flagranza del reato di tentato furto - ha agito in presenza di una pluralità di elementi ( trasferta da altra provincia in numero di cinque;
ripartizione dei ruoli;
perlustrazione delle vie del paese;
cambio di autovettura prima di raggiungere le abitazioni;
l'avere scavalcato i cancelli e le recinzioni in piena notte;
l'essersi introdotti, in successione temporale, nelle pertirenze di due abitazioni private, avendo con sé attrezzi da scasso, dove si intrattenevano per molti minuti ( 40 minuti nella prima abitazione;
20 nella seconda), che, valutati logicamente, si presentavano conducenti nel senso del tentativo di furto in appartamento. 2.1. Al momento dell'intervento della polizia giudiziaria apparivano, quindi, sussistenti i presupposti formali e sostanziali per procedere all'arresto, che, dunque, deve ritenersi legittimamente eseguito, laddove la valutazione del Tribunale di Verona, trascurando del tutto le considerazioni svolte nel verbale di arresto in ordine alla gravità del fatto ( di per sé sufficiente a giustificare l'arresto facoltativo in flagranza, non essendo necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, purchè ricorra almeno uno dei due parametri - Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949 ), si concentra su elementi che, tuttavia, nella specifica prospettiva del controllo di legittimità dell'arresto, avrebbe richiesto la dimostrazione dell'irragionevolezza della opposta valutazione operata dalla polizia giudiziaria, al contrario, logicamente fondata su una pluralità di elementi fattuali ragionevolmente valutati dalla polizia giudiziaria all'atto dell'intervento. 3.A tale stregua, il ricorso del Pubblico Ministero deve trovare accoglimento per l'erroneità dei criteri di accertamento della legittimità dell'arresto in flagranza utilizzati dal giudice a quo, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata. 3 r Così deciso in Roma, 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore 4. L'annullamento va disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, giacchè trattasi di ricorso che, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase oramai definitivamente esaurita, è finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, alcun effetto giuridico potendo conseguire dall'eventuale rinvio del provvedimento impugnato. ( Sez. 6, n. 24679, 11/07/2006, Rv, 235136; Sez. 6 n. 6878 del 05/02/2009, Rv. 243072).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.