Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, non è ostativa la condotta dell'amministratore che presenta un'istanza di rateizzazione del debito erariale, strumento previsto dall'ordinamento per far fronte alla crisi dell'impresa, se essa avviene in una situazione di conclamata ed irrimediabile insolvenza della società, in assenza di qualsivoglia iniziativa volta a risollevarne le sorti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2017, n. 57757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57757 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
57757-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 24/11/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - Sent. n. sez. 2665/2017 EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N.8349/2017 ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AL nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore L'avvocato Monaco si riporta ai motivi di ricorso presentati. RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 27 settembre 2016 la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciata l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 217 comma 2° L.F., ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 L.F., ha condannato BI DR per il residuo delitto di cui agli artt. 217 comma 1° n. 4 e 224 comma 1° n. 2 L.F., per avere, quale amministratore unico delle Essebi Tessuti s.r.l., aggravato il dissesto societario portandolo fino ad € 700.000,00 astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art. 217 comma 1° n. 4 L.F. e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo. Lamenta il ricorrente l'assenza dell'elemento oggettivo del reato atteso che la richiesta di rateizzazione al creditore principale EQ, ritenuta dalla Corte territoriale come elemento determinante dell'aggravamento del dissesto, costituisce un atto assolutamente lecito previsto dall'Ordinamento per far fronte alle situazioni di crisi. Peraltro, era mancata la prova -e comunque la motivazione era contraddittoria sul punto in ordine alla circostanza che la società avesse aumentato il proprio dissesto, oltre che con EQ (e comunque limitatamente ad interessi e mora e non per il debito) anche con altri creditori, essendosi palesate generiche le dichiarazioni del curatore sul punto.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art. 217 comma 1° n. 4 L.F. e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo. Lamenta il ricorrente che non vi è prova della colpa grave, non potendosi rinvenire tale colpa nella scelta lecita di chiedere la rateizzazione dei debiti ad EQ. Peraltro, il BI era totalmente all'oscuro dello stato di insolvenza della società, anche perché il commercialista dello studio che teneva la contabilità sociale, non ritenendo situazione finanziaria tanto grave, non lo aveva allertato, non essendovi nulla di preoccupante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi del ricorso, che per comodità espositiva possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno pertanto rigettati. La Corte territoriale, con un percorso argomentativo articolato e coerente, ha evidenziato come lo stato di insolvenza della società poi fallita si manifestò sin dal 2007, allorquando vi fu un crollo del fatturato ed una rilevante perdita di esercizio e la situazione venne "trascinata" negli anni successivi aggravando notevolmente il dissesto. Infatti, solo i debiti nei confronti di 2 P EQ crebbero di ben 140.000 euro circa dal 2009, quando fu presentata l'istanza di rateizzazione ad EQ, fino al fallimento del 2011 (euro 100.000,00 solo nell'ultimo anno). Peraltro, la sentenza impugnata ha riportato pressoché integralmente la deposizione del curatore, che ha messo in luce che l'aggravamento del dissesto non è dipeso solo dalla lievitazione dell'esposizione debitoria verso EQ, ma anche dall'incremento del debito bancario (soprattutto a titolo di interessi passivi) dell'esposizione nei confronti dei fornitori, con un passivo complessivo di circa 700.000, assai rilevante tenuto conto delle piccole dimensioni dell'impresa, e tutto ciò in un contesto di progressivo decadimento della gestione dell'impresa, il cui fatturato era passato da circa 600.00 euro del 2004 a 187.090 euro del 2010. Accertato l'elemento l'oggettivo del delitto in epigrafe, non vi è dubbio che la condotta del ricorrente sia stata connotata da colpa grave atteso che, secondo la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, la prima istanza di fallimento poi desistita di EQ del 2009 - la seconda del 2011 porterà alla dichiarazione di fallimento era stata preceduta da ben tre - pignoramenti mobiliari dello stesso Ente del 2005, 2008 e del 2009, tutti elementi che rendono assolutamente evidente la piena consapevolezza in capo all'imputato in ordine all'insolvenza della sua società e la grave negligenza per non aver arrestato l'emorragia finanziaria presentando tempestivamente l'istanza di autofallimento. Né il ricorrente può affermare di non aver aggravato il dissesto nonché il difetto in capo allo stesso della colpa grave solo per aver presentato istanza di rateizzazione a EQ, strumento lecito previsto dall'ordinamento per far fronte alle situazioni di crisi. Non vi è dubbio che, tenuto conto del conclamato ed irrimediabile stato di insolvenza in cui versava la società al momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione, del crollo degli affari evincibile dal calo verticale del fatturato e come evidenziato anche dalla sentenza - impugnata in assenza di qualsiasi iniziativa, neppure allegata, che potesse risollevare le sue sorti, il ricorrente, con la presentazione di tale istanza, cui è seguito l'inevitabile mancato rispetto del piano di rateizzazione concordato, ha abusato di uno strumento lecito previsto dall'ordinamento per realizzare la diversa finalità (illecita) di ritardare la declaratoria di fallimento e di aggravare il dissesto. Ne consegue che la presentazione dell'istanza di rateizzazione del debito erariale in una situazione di conclamata ed irrimediabile insolvenza, caratterizzata dal calo verticale del fatturato e del decadimento in generale della gestione dell'impresa, in assenza di qualsiasi iniziativa (eventualmente la ricapitalizzazione della società) finalizzata a risollevarne le sorti, costituendo un evidente abuso dell'istituto approntato dall'ordinamento per far fronte alle crisi di impresa, non è ostativa alla configurabilità del delitto di bancarotta semplice di cui agli artt. 217 comma 1° n. 4 e 224 comma 1° n. 2 L.F, essendo la condotta dell'amministratore in tale contesto connotata da colpa grave. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna Così deciso in Roma, il Il consigliere estensore dr. Andrea Fidanzia Cadre Frob
P.Q.M.
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 24 novembre 2017 Il Presidente dr. PAOLO ANTONIO BRUNO 2 Re Bo Depositato in Cancelleria Roma, li 28 12.15 PL CANCELLIERE Ros 4