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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
RT IN, OR
COZZOLINO SE CE, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001976619000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001976619000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001976619000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso rispetto alla CARTELLA DI PAGAMENTO N. 34 2023 00019766 19 per il periodo d'imposta: 2018
Per i seguenti motivi:
1. Mancanza di avvisi di accertamento dell'imposta. Omessa notifica dell'avviso bonario. Mancanza del titolo esecutivo.
2. Violazione di legge (art. 7 legge 212/2000). Difetto di motivazione.
3. Nullità dell'atto per incertezza del calcolo e non dovutezza degli interessi.
Si è costituita ADER e Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa trova origine dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sul modello Redditi, trasmesso per l'anno d'imposta 2018, in ragione delle imposte ivi dichiarate e mai versate.
Pertanto, il ruolo è legittimo poiché formato in stretta aderenza dell'art. 36 bis DPR
600/73 e, nel contempo, dell'art. 6 comma 5 legge 212/00.
Invero, come agevolmente rilevabile dagli stessi dati in possesso del contribuente,
segnatamente i quadri RN ed RV (cfr allegati), non ricorre affatto nel caso di specie alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte dichiarate e non versate.
Fermo restando quanto appena evidenziato, per completezza d'istruttoria, poiché dalla liquidazione automatizzata in questione non emerge affatto un risultato diverso da quanto dichiarato, il sistema centralizzato ha comunque spedito, per mezzo dell'agente postale Poste
Italiane, la comunicazione, i cui estremi sono riportati nel ruolo, al domicilio fiscale del contribuente.
Tuttavia, malgrado i tentativi esperiti, la consegna si è perfezionata per compiuta giacenza (cfr allegato avviso di ricevimento).
Nella cartella, sono presenti tutti gli elementi essenziali della pretesa tali da assolvere pienamente l'onere motivazionale garantendo nel contempo un vero diritto di difesa
Per quanto riguarda poi l'asserito anatocismo si evidenza che non ricorre affatto come agevolmente rilevabile dalla stessa cartella di pagamento.
Infatti, gli interessi di mora, ex art. 30 DPR 602/73, che decorrono comunque trascorsi
60 giorni dopo la notifica, non si applicano agli interessi ed alle sanzioni.
Medesima argomentazione vale per i compensi dell'Agente che non sono affatto applicati poiché si tratta di un ruolo affidato dopo il 1/01/2022.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1452 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta in favore di ADER e dell'Agenzia delle Entrate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
RT IN, OR
COZZOLINO SE CE, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001976619000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001976619000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001976619000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso rispetto alla CARTELLA DI PAGAMENTO N. 34 2023 00019766 19 per il periodo d'imposta: 2018
Per i seguenti motivi:
1. Mancanza di avvisi di accertamento dell'imposta. Omessa notifica dell'avviso bonario. Mancanza del titolo esecutivo.
2. Violazione di legge (art. 7 legge 212/2000). Difetto di motivazione.
3. Nullità dell'atto per incertezza del calcolo e non dovutezza degli interessi.
Si è costituita ADER e Agenzia delle Entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa trova origine dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sul modello Redditi, trasmesso per l'anno d'imposta 2018, in ragione delle imposte ivi dichiarate e mai versate.
Pertanto, il ruolo è legittimo poiché formato in stretta aderenza dell'art. 36 bis DPR
600/73 e, nel contempo, dell'art. 6 comma 5 legge 212/00.
Invero, come agevolmente rilevabile dagli stessi dati in possesso del contribuente,
segnatamente i quadri RN ed RV (cfr allegati), non ricorre affatto nel caso di specie alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, trattandosi di imposte dichiarate e non versate.
Fermo restando quanto appena evidenziato, per completezza d'istruttoria, poiché dalla liquidazione automatizzata in questione non emerge affatto un risultato diverso da quanto dichiarato, il sistema centralizzato ha comunque spedito, per mezzo dell'agente postale Poste
Italiane, la comunicazione, i cui estremi sono riportati nel ruolo, al domicilio fiscale del contribuente.
Tuttavia, malgrado i tentativi esperiti, la consegna si è perfezionata per compiuta giacenza (cfr allegato avviso di ricevimento).
Nella cartella, sono presenti tutti gli elementi essenziali della pretesa tali da assolvere pienamente l'onere motivazionale garantendo nel contempo un vero diritto di difesa
Per quanto riguarda poi l'asserito anatocismo si evidenza che non ricorre affatto come agevolmente rilevabile dalla stessa cartella di pagamento.
Infatti, gli interessi di mora, ex art. 30 DPR 602/73, che decorrono comunque trascorsi
60 giorni dopo la notifica, non si applicano agli interessi ed alle sanzioni.
Medesima argomentazione vale per i compensi dell'Agente che non sono affatto applicati poiché si tratta di un ruolo affidato dopo il 1/01/2022.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1452 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta in favore di ADER e dell'Agenzia delle Entrate