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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1615/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
LM AO, AT
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8039/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180054332546000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210100313513000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210243375716000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020220152910955000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001843011000 VARI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'intimazione che le è stata notificata in data 20 gennaio 2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione per l'omesso pagamento delle seguenti 4 cartelle: 1) n. 09720180054332546000 asseritamente notificata in data 30.04.2018 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della TARI del 2016 (€. 5.420,00) e della TARI del 2015 (€. 6.084,00), interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 17.846,27; 2) n.
09720210100313513000 asseritamente notificata in data 16.03.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della TARI del 2017 (€. 5.334,00), oltre interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 7.863,74; 3) n.
09720210243375716000 asseritamente notificata in data 03.11.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della TARI del 2018 (€. 2.645,00), oltre interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 3.849,47 4) n.020220152910955000 asseritamente notificata in data 22.09.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della TARI del 2019 (€. 4.971,00), oltre interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 6.803,76; per un importo complessivo di Euro 36.363,24.
A sostegno del gravame deduce: 1) l'omessa notifica delle suddette cartelle;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti;
3) il difetto di motivazione dell'intimazione con riguardo al calcolo degli interessi.
Si è costituita per resistere l'Agenzia delle entrate riscossione depositando della documentazione.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha evidenziato che non risulta provata l'avvenuta notifica delle cartelle.
In data 23 gennaio 2026 l'Agenzia resistente ha depositato memoria e documentazione.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente, in rito il Collegio non terrà conto della documentazione tardivamente depositata dall'Agenzia delle entrate riscossione.
Ciò premesso, risulta fondata e assorbente la censura con la quale parte ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
Come, infatti, evidenziato nella memoria da ultimo depositata la difesa erariale ha depositato (per dimostrare la rituale notifica delle cartelle di pagamento) degli allegati privi di contenuto ovvero non chiaramente riferibili all'intimazione gravata.
Da tutto quanto precede il ricorso deve essere accolto.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
LM AO, AT
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8039/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180054332546000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210100313513000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210243375716000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 020220152910955000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001843011000 VARI TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'intimazione che le è stata notificata in data 20 gennaio 2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione per l'omesso pagamento delle seguenti 4 cartelle: 1) n. 09720180054332546000 asseritamente notificata in data 30.04.2018 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della TARI del 2016 (€. 5.420,00) e della TARI del 2015 (€. 6.084,00), interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 17.846,27; 2) n.
09720210100313513000 asseritamente notificata in data 16.03.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della TARI del 2017 (€. 5.334,00), oltre interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 7.863,74; 3) n.
09720210243375716000 asseritamente notificata in data 03.11.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della TARI del 2018 (€. 2.645,00), oltre interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 3.849,47 4) n.020220152910955000 asseritamente notificata in data 22.09.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della TARI del 2019 (€. 4.971,00), oltre interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 6.803,76; per un importo complessivo di Euro 36.363,24.
A sostegno del gravame deduce: 1) l'omessa notifica delle suddette cartelle;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti;
3) il difetto di motivazione dell'intimazione con riguardo al calcolo degli interessi.
Si è costituita per resistere l'Agenzia delle entrate riscossione depositando della documentazione.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha evidenziato che non risulta provata l'avvenuta notifica delle cartelle.
In data 23 gennaio 2026 l'Agenzia resistente ha depositato memoria e documentazione.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente, in rito il Collegio non terrà conto della documentazione tardivamente depositata dall'Agenzia delle entrate riscossione.
Ciò premesso, risulta fondata e assorbente la censura con la quale parte ricorrente lamenta l'omessa notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
Come, infatti, evidenziato nella memoria da ultimo depositata la difesa erariale ha depositato (per dimostrare la rituale notifica delle cartelle di pagamento) degli allegati privi di contenuto ovvero non chiaramente riferibili all'intimazione gravata.
Da tutto quanto precede il ricorso deve essere accolto.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.