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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3789/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trentola Ducenta - C/o Casa Comunale 81038 Trentola Ducenta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
IS Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1901200005284 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5447/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese
Resistente/Appellato: chiede la cessata materia del contendere con compensazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di pagamento TARI, identificativo 1901200005284 del 2 02.07.2025, relativo all'anno 2025 dell'importo di € 283,00, chiama in causa la IS s.r.l., Società
Concessionaria del Comune di Trentola Ducenta e il Comune di Trentola Ducenta.
La IS s.r.l. si è costituita e in merito alle eccezioni addotte dal contribuente, considerate meritevoli di accoglimento, provvedeva ad annullare l'avviso impugnato dandone comunicazione a mezzo pec al difensore dell'istante in data 10/10/2025. Chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Comune di Trentola Ducenta non si è costituito.
Il ricorrente lamenta la nullità e/o inesistenza dell'avviso di pagamento: carenza di legittimazione passiva, la nullità e/o inesistenza degli avvisi di accertamento: carenza assoluta di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.M. preso atto dello sgravio effettuato e comunicato dalla Pubbliservizi RL in data 10/10/2025, dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere e condanna alle spese la IS RL per E. 300,00 più oneri di legge da liquidare al difensore anticipatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3789/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trentola Ducenta - C/o Casa Comunale 81038 Trentola Ducenta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
IS Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1901200005284 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5447/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese
Resistente/Appellato: chiede la cessata materia del contendere con compensazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di pagamento TARI, identificativo 1901200005284 del 2 02.07.2025, relativo all'anno 2025 dell'importo di € 283,00, chiama in causa la IS s.r.l., Società
Concessionaria del Comune di Trentola Ducenta e il Comune di Trentola Ducenta.
La IS s.r.l. si è costituita e in merito alle eccezioni addotte dal contribuente, considerate meritevoli di accoglimento, provvedeva ad annullare l'avviso impugnato dandone comunicazione a mezzo pec al difensore dell'istante in data 10/10/2025. Chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Comune di Trentola Ducenta non si è costituito.
Il ricorrente lamenta la nullità e/o inesistenza dell'avviso di pagamento: carenza di legittimazione passiva, la nullità e/o inesistenza degli avvisi di accertamento: carenza assoluta di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.M. preso atto dello sgravio effettuato e comunicato dalla Pubbliservizi RL in data 10/10/2025, dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per la cessata materia del contendere e condanna alle spese la IS RL per E. 300,00 più oneri di legge da liquidare al difensore anticipatario.