TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. AN IA, al termine dell'udienza del 29.10.2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 651/2024 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NE GI
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. MAURO CP_2 C.F._2
IO e TR ES
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 27.03.2024, ha esposto di essersi Parte_1 imbarcato, con convenzione di arruolamento a tempo indeterminato del 27.4.2022, sul della società e di avere accusato, dopo alcuni giorni di CP_3 Controparte_4 navigazione, “dolori acuti alla schiena, associati a febbre alta”; ha rappresentato che il comandante della nave da pesca, , anziché fare immediato rientro nel più CP_2 vicino approdo, aveva proceduto “alla somministrazione di antidolorifici, utilizzando persino lo stesso ago più volte” e, precisamente, alla somministrazione di “antinfiammatori intramuscolo
FANS (diclofenac) e due compresse al giorno”; ha precisato di essere stato ricoverato, dopo il rimpatrio organizzato dall'armatore, presso il nosocomio di Mazara del Vallo con sospetta perforazione gastrica da abuso di FANS;
ha esposto di essere stato sottoposto a numerosi accertamenti, al culmine dei quali, è stata diagnosticata, dall'Unità Operativa di
Neurochirugia del Policlinico di Palermo “compressione da spondiloscite D7-D8 da MSSA in
1 paziente con localizzazioni di malattia anche a livello L2-L3 e L6-L7”; ha evidenziato di avere subito “un trattamento non in sicurezza in dispregio dell'art. 336 CDN” e ha denunciato l'atteggiamento del comandante “estremamente e ingiustificatamente attendista” per avere quest'ultimo somministrato “per via intramuscolare analgesici, in assenza di diagnosi”; ha ritenuto tale condotta “fonte di responsabilità giuridica e di correlativo risarcimento dei danni”, sub specie di
“danno biologico, esistenziale, di relazione e morale” e danno da “riduzione della capacità lavorativa”.
Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio l'armatore e il comandante al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha subito Parte_1 danni a causa del trattamento non in sicurezza a bordo per il suo stato di malattia, sia per l'omessa richiesta di soccorso e assistenza medica da parte del comandante della nave da pesca Artemide, sia per le cure farmacologiche improprie praticate dallo stesso;
Per l'effetto, in linea principale
- condannare in via equitativa per responsabilità acquiliana, in solido tra loro, , CP_2 nella sua prefata qualità, e la società armatoriale in persona del pro tempore CP_1 rappresentante legale, per responsabilità indiretta ex art. 274 CdN e art. 2049 c,c, a corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di € 85.000,00, ovvero la diversa somma inferiore Parte_1
o superiore che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, con la componente del danno morale-esistenziale, nonché per riduzione della capacità lavorativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al soddisfo.
In linea subordinata
- condannare in via equitativa per responsabilità contrattuale, in solido tra loro, CP_2
, nella sua prefata qualità, e la società armatoriale in persona del pro tempore
[...] CP_1 rappresentante legale, a corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di € Parte_1
85.000,00, ovvero la diversa somma inferiore o superiore che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, con la componente del danno morale-esistenziale, nonché per riduzione della capacità lavorativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al soddisfo”.
2. e , con separate memorie depositate in data 7.1.2025, hanno CP_1 CP_2 contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando che il ricorrente, solo a far data dal
12.05.2022, aveva “manifestato dolori con febbre e qualche episodio di vomito”; hanno esposto di avere accompagnato il marittimo personalmente presso l'aeroporto greco e di avere organizzato, a spese dell'armatore, il rimpatrio sino al raggiungimento dell'Ospedale di
Mazara del Vallo;
hanno eccepito il difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'omissione di soccorso del comandante e le patologie che hanno determinato l'invalidità e hanno chiesto, per l'effetto, di “rigettare per intero il ricorso” con vittoria di spese.
2 3. La causa, istruita con l'escussione di testi, l'espletamento dell'interrogatorio formale e con l'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. É opportuno premettere che i fatti dedotti dal ricorrente, quanto meno in ordine alla responsabilità dell'armatore, vanno ricondotti alla fattispecie di cui all'invocato art. 2087 c.c.
Tale norma - a tenore del quale “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” - costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico e impone l'obbligo all'imprenditore di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla propria salute psico-fisica, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche, e il nesso causale tra questi due elementi;
quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che il danno patito dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (cfr.
Cass. 19 luglio 2007, n. 16003).
5. Nella specie difetta la prova che il danno lamentato e indicato in ricorso (“dolore addominale epimesogastrico con irradiazione al dorso in paziente con esofagite di verosimile natura micotica, ernia jatale, gastropatia ipertensiva, esiti di pregressa ulcera duodenale, noduli in regione glutea destra di
n.d.d.” nonché “diagnosi di ammissione di compressione da spondilodiscite D7-D8 da MSSA in paziente con localizzazioni di malattia anche a livello L2-L3 e L6-L7”) sia stato causato dalla asserita condotta commissiva (somministrazione smodata di antidolorifici) e omissiva
(mancata richiesta di assistenza medica tramite radio alla nave più vicina) del comandante e, dunque, dell'armatore.
Va in primo luogo evidenziato che: A) il ricorrente è giunto in ospedale in data
14.5.2022 per “dolore all'arto inferiore destro e all'addome con disfagia” e non anche per mal di schiena (cfr. relazione di dimissione) e che è stato sottoposto a TC dell'addome completo - solo per mera “sospetta” perforazione gastrica da abuso di FANS - con il seguente risultato:
“ispessimento antrale e della prima porzione del duodeno, aumento volumetrico del muscolo piriforme di sinistra (ascesso?) e lesioni simili ai muscoli paravertebrati omolaterali”; B) dalla lettura del referto TC del 14.5.2022 e del 20.5.2022 non è dato evincere alcun riferimento postumo all'abuso di farmaci antinfiammatori da parte del ricorrente;
C) la spondilodiscite infettiva, che secondo
3 quanto rappresentato nelle note conclusive depositata dal ricorrente, potrebbe essere stata causata dalla somministrazione degli antinfiammatori, non è stata mai riscontrata in occasione dei ricoveri ma solo successivamente ovvero in data 18.7.2022.
A prescindere dalle superiori circostanze, manca, comunque, la prova in ordine alla somministrazione di punture diclofenax ad opera del comandante: ed invero, il teste Tes_1
ha dichiarato di non essere “a conoscenza della somministrazione di punture”; il teste
[...]
invece, ha riferito di non sapere se “sono stati somministrati dei farmaci con siringhe”. Tes_2
Non vi è prova, inoltre, della somministrazione “massiccia” ad opera del comandante di farmaci antinfiammatori a stomaco vuoto: è vero che in sede di CP_2 interrogatorio formale ha confermato di avere somministrato “qualche pillola antinfiammatoria”; ma è altresì vero che il collega ha riferito che il ricorrente “si alzava Tes_1 per mangiare” e quindi è dubbio, oltre che non provato, che lo stesso si trovasse “a stomaco vuoto” ad ogni somministrazione.
In ogni caso, la condotta del comandante, singolarmente considerata, in assenza di allegazione in ordine alla posologia somministrata, al quantitativo ingerito e alla tempistica di somministrazione, non consente di formulare un quesito al CTU che non sia di carattere esplorativo né di accertare la sussistenza di un'eventuale efficacia eziologica di tale condotta nella verificazione delle malattie pregresse e croniche indicate in ricorso;
si osserva, inoltre, che dalla lettura della deposizione di sembra che il ricorrente si sia Tes_2 autodeterminato nell'assunzione spontanea dei farmaci “da lui stesso portati” o, comunque da quelli offerti, ma non già imposti, dal comandante;
non risulta, altresì, che il ricorrente si trovasse in uno stato di incoscienza tale da non essere in grado di opporre un netto rifiuto alla somministrazione di farmaci da parte del comandante.
Non sono poi emersi elementi per ritenere necessario un intervento di “assistenza medica” in data antecedente al 12.5.2022.
I testi escussi, infatti, hanno dichiarato che il ricorrente non aveva manifestato, prima dello sbarco, episodi febbrili e di vomito e che lo stesso aveva espressamente rifiutato qualsivoglia forma di assistenza da parte del comandante: “Preciso che quando ci siamo imbarcati, il ricorrente era un po' ubriaco. Nei giorni successivi il ricorrente ha accusato mal di schiena;
poi io ho passato la pomata. Lo stesso continuava ad accusare dolori alla schiena. Io ho detto: se ti senti male lo dici al capitano;
lui però dichiarava di potere ancora rimanere. Diceva che occorreva solo riposo. Si alzava per mangiare. Preciso che lui era un cuoco. Tuttavia, non cucinava perché diceva di stare male;
cucinava al suo posto un altro marinaio. Non sono a conoscenza se il ricorrente avesse la febbre. Penso di no. Il
Capitano era a conoscenza della situazione. Il capitano chiedeva spesso come stava. Lui rispondeva che era nelle condizioni di potere rimanere in barca. Preciso che la sera, quando io ero di guardia, lo vedevo andare
4 a mangiare;
utilizzava pure il cellulare;
quindi nemmeno credevo che lo stesso stesse così male. Non è stato richiesto alcun soccorso in quanto il ricorrente, alla domanda “come stai?”, rispondeva “così così”. Lo stesso dichiarava che non aveva bisogno di aiuto. Poi il Capitano ha deciso di farlo sbarcare” (cfr. dichiarazioni teste;
è il comandante. Lui chiedeva notizie al ricorrente;
lo voleva Tes_1 CP_2 accompagnare al porto più vicino e il ricorrente diceva: no, adesso mi riprendo. (…) il comandante chiedeva pure: perché sei venuto a mare se stavi così male? E lui ha risposto: perché non voleva perdere la bordata
(…) Non ho visto il ricorrente vomitare. Preciso solo che lui non si poteva lavare. L'ho aiutato. Anche il comandante ha prestato attenzioni sul ricorrente. Alla fine abbiamo chiamato il datore di lavoro, il quale ha organizzato il rientro previo approdo in Grecia;
ma il ricorrente neppure voleva scendere dalla barca”
(cfr. dichiarazioni teste . Tes_2
Dalle superiori dichiarazioni emerge, piuttosto, che l'armatore e il comandante abbiano adottato tutte le cautele necessarie atteso che gli stessi, nonostante il fermo dissenso manifestato dal lavoratore, hanno comunque garantito l'assistenza sanitaria, consigliando la somministrazione di alcuni farmaci ovvero, una volta peggiorate le condizioni di salute del ricorrente, organizzando il viaggio di ritorno verso l'ospedale di Mazara del Vallo.
6. Conclusivamente le domande attoree non possono trovare accoglimento non essendo emersi elementi per potere ritenere sussistente una qualche responsabilità del comandante e del datore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo anche in ragione dell'identità di posizione processuale dei convenuti e dell'assenza di approfondimento di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto nelle difese dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG 651/2024, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che liquida in € 3.240,00 per ciascuno, oltre IVA e CP e rimb forf come per legge.
Marsala, 29.10.2025
IL GIUDICE
AN IA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AN
IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5