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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 12/12/2025 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12822/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. MICHELE URSINI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
; Controparte_2
CONTUMACI
RAGIONI DELLA DECISIONE il 25.09.2025, la parte ricorrente in epigrafe Con ricorso depositato premesso di aver sottoscritto una serie di contratti indicata a termine con il ministero convenuto come personale docente a partire dal 2020 fino al 2025; di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali;
lamentando la disparità di trattamento con di docenti di ruolo per il mancato
riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti per violazione della disciplina comunitaria invocata ed affermandone il diritto alla luce della giurisprudenza della CGUE, di merito e di legittimità richiamata adiva
l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
"accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, co. 121 e SS. della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23/9/2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28/11/2016, nonché della nota prot. 15219 del
15/10/2015 del (già) CP_3, per violazione della Clausola 4 della Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE e in applicazione delle norme di contrattazione
collettiva e delle altre disposizioni normative su richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di € 500,00 annui per ogni anno scolastico di riferimento, come indicato
-
in narrativa che precede (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025), la "Carta elettronica" del docente per tramite l'aggiornamento e la formazione del personale docente, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per le ragioni tutte innanzi esposte e, conseguentemente, condannare le amministrazioni convenute ad erogare in favore della parte ricorrente la "Carta elettronica" del docente per l'aggiornamento e la
formazione di cui al presente atto, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla
normativa citata, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, per € 500,00 annui, ovvero dell'altra somma, anche
maggiore, risultante spettante, oltre interessi legali e accessori dalla
maturazione del credito sino al saldo, ove OC anche а titolo di risarcimento danni;
in via subordinata, condannare le amministrazioni convenute alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 500,00
annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, ovvero dell'altra somma, anche maggiore, risultante spettante,
oltre interessi legali e accessori dalla maturazione del credito sino al saldo, per il titolo indicato e quale contributo alla formazione della
parte ricorrente, ove OC anche a titolo di risarcimento danni;
condannare le amministrazioni convenute al pagamento delle spese e
competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. e con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4,
C. 1° bis, del D.M. n. 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nel presente idonei a rendereatto,
immediatamente consultabili i documenti prodotti".
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva il CP_1
convenuto, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione. fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito Il ricorso esposte. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni per l'ingresso a musei, mostre ed eventi teatrali e cinematografiche,
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 che sostituisce il
precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 ha ribadito, all'art. 3, che i soli
destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di
ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla
sua compatibilità con 1'Accordo quadro sul lavoro а tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In
particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i
lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato
incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai
docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: "La clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, ..., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale personale docente a tempoche riserva al solo non al personale docente indeterminato del Controparte_1 e a il beneficio di un vantaggio tempo determinato di tale CP_1
/
finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di docenti e di sostenere la formazione continua dei valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea master universitari inerenti al profilo professionale, per о a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza." La Corte ha aggiunto che "spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro,
le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione
collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. cui la formazione dei docenti è107/2015) emerge il principio secondo
obbligatoria, permanente e strutturale. Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) istruzione
"L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale delsancisce, che personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che "la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il in relazione alle iniziative organizzate О promossemedesimo personale dalle singole scuole О dall'Amministrazione suenelle diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali".
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato "Formazione in Servizio", sancisce che
"1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle
risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si
realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di con profili concorso e considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa
sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali,
verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)". Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio
scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo О a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché
la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal "ruolo", inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della
mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n.
1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un
sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
"collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia
per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la
differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di a un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti".
Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che "il diritto-dovere di
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente
pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato seguenti principi di diritto: "1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107
del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della 1. n. 124 del 1999, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al CP_1 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza О transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo о per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, ○ quant'altro
rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. della4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 c.C., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio O non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico."
In ultimo Occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì
intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per di ruolo delle istituzioni l'aggiornamento e la formazione del docente
all'art. 1 comma 121 L. n. scolastiche di ogni ordine e grado di cui
su posto vacante e 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale disponibile.
disamina nel merito, Occorre rilevare che parte Passando ora alla ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarichi sia fino al termine delle attività didattiche sia annuali, come documentati dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.
Inoltre, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
"interna" О "esterna" al sistema delle docenze scolastiche,
- che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - la docente al momento della pronuncia risulta ancora interna al sistema scolastico, inserita nelle GPS della provincia di Bari per il biennio 2024-2026 (cfr. note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 02.12.2025).
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con convenuto ad adottare ogni conseguenziale CP_1condanna del la fruizione del suddetto beneficio mediante adempimento per garantire con le stesse regole assegnate ai dipendentiaccredito su "carta docente",
a tempo indeterminato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 1.030,00, tenuto conto dell' attività svolta e altresì
della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattese, così provvede: 1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente [...]
al riconoscimento del beneficio economico di cui alla Parte_1
c.d. "Carta docente" nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione del CP_1
suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
Controparte_1 al pagamento delle 2. Condanna il spese processuali che liquida in € 1.030,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 12/12/2025 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12822/2025 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. MICHELE URSINI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
; Controparte_2
CONTUMACI
RAGIONI DELLA DECISIONE il 25.09.2025, la parte ricorrente in epigrafe Con ricorso depositato premesso di aver sottoscritto una serie di contratti indicata a termine con il ministero convenuto come personale docente a partire dal 2020 fino al 2025; di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali;
lamentando la disparità di trattamento con di docenti di ruolo per il mancato
riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti per violazione della disciplina comunitaria invocata ed affermandone il diritto alla luce della giurisprudenza della CGUE, di merito e di legittimità richiamata adiva
l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
"accertare e dichiarare, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, co. 121 e SS. della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23/9/2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28/11/2016, nonché della nota prot. 15219 del
15/10/2015 del (già) CP_3, per violazione della Clausola 4 della Direttiva
Comunitaria 1999/70/CE e in applicazione delle norme di contrattazione
collettiva e delle altre disposizioni normative su richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di € 500,00 annui per ogni anno scolastico di riferimento, come indicato
-
in narrativa che precede (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025), la "Carta elettronica" del docente per tramite l'aggiornamento e la formazione del personale docente, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per le ragioni tutte innanzi esposte e, conseguentemente, condannare le amministrazioni convenute ad erogare in favore della parte ricorrente la "Carta elettronica" del docente per l'aggiornamento e la
formazione di cui al presente atto, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla
normativa citata, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, per € 500,00 annui, ovvero dell'altra somma, anche
maggiore, risultante spettante, oltre interessi legali e accessori dalla
maturazione del credito sino al saldo, ove OC anche а titolo di risarcimento danni;
in via subordinata, condannare le amministrazioni convenute alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 500,00
annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, ovvero dell'altra somma, anche maggiore, risultante spettante,
oltre interessi legali e accessori dalla maturazione del credito sino al saldo, per il titolo indicato e quale contributo alla formazione della
parte ricorrente, ove OC anche a titolo di risarcimento danni;
condannare le amministrazioni convenute al pagamento delle spese e
competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. e con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4,
C. 1° bis, del D.M. n. 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nel presente idonei a rendereatto,
immediatamente consultabili i documenti prodotti".
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva il CP_1
convenuto, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione. fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito Il ricorso esposte. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni per l'ingresso a musei, mostre ed eventi teatrali e cinematografiche,
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 che sostituisce il
precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 ha ribadito, all'art. 3, che i soli
destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di
ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla
sua compatibilità con 1'Accordo quadro sul lavoro а tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In
particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i
lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato
incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai
docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: "La clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, ..., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale personale docente a tempoche riserva al solo non al personale docente indeterminato del Controparte_1 e a il beneficio di un vantaggio tempo determinato di tale CP_1
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finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di docenti e di sostenere la formazione continua dei valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea master universitari inerenti al profilo professionale, per о a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza." La Corte ha aggiunto che "spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro,
le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione
collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. cui la formazione dei docenti è107/2015) emerge il principio secondo
obbligatoria, permanente e strutturale. Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) istruzione
"L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale delsancisce, che personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che "la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il in relazione alle iniziative organizzate О promossemedesimo personale dalle singole scuole О dall'Amministrazione suenelle diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali".
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato "Formazione in Servizio", sancisce che
"1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle
risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si
realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di con profili concorso e considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa
sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali,
verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)". Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio
scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo О a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché
la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal "ruolo", inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della
mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n.
1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un
sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
"collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia
per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la
differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di a un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti".
Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che "il diritto-dovere di
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente
pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato seguenti principi di diritto: "1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107
del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della 1. n. 124 del 1999, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al CP_1 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza О transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo о per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, ○ quant'altro
rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. della4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 c.C., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio O non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico."
In ultimo Occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì
intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per di ruolo delle istituzioni l'aggiornamento e la formazione del docente
all'art. 1 comma 121 L. n. scolastiche di ogni ordine e grado di cui
su posto vacante e 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale disponibile.
disamina nel merito, Occorre rilevare che parte Passando ora alla ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarichi sia fino al termine delle attività didattiche sia annuali, come documentati dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.
Inoltre, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di
"interna" О "esterna" al sistema delle docenze scolastiche,
- che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - la docente al momento della pronuncia risulta ancora interna al sistema scolastico, inserita nelle GPS della provincia di Bari per il biennio 2024-2026 (cfr. note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 02.12.2025).
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con convenuto ad adottare ogni conseguenziale CP_1condanna del la fruizione del suddetto beneficio mediante adempimento per garantire con le stesse regole assegnate ai dipendentiaccredito su "carta docente",
a tempo indeterminato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 1.030,00, tenuto conto dell' attività svolta e altresì
della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattese, così provvede: 1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente [...]
al riconoscimento del beneficio economico di cui alla Parte_1
c.d. "Carta docente" nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione del CP_1
suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
Controparte_1 al pagamento delle 2. Condanna il spese processuali che liquida in € 1.030,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli