CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR AR AL SA CH R.G.N. 27105/2025 FR SB SENTENZA sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] XXXXXXXXXXXXX nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d'appello di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss.cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini concludeva per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello Di Catania confermava le “statuizioni civili” disposte dal Tribunale dopo avere dichiarato l'estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione dei reati di circonvenzione di incapace contestati ad entrambi i ricorrenti. A XXXXXXXXXXXXXXsi contestava di aver agito in concorso con XXXXXX RI Paola, deceduta, abusando delle condizioni di inferiorità psichica delle sorelle XXXXXXXXX, inducendole a conferire alla XXXXXX una procura speciale utilizzata per svuotare i conti delle stesse ed ottenendo un profitto illecito di oltre 441.776,00 euro. Al notaio XXXXXXXXXXXXXsi contestava di avere violato gli obblighi professionali attestando la capacità di XXXXXXXXXXXXXXXXX di conferirela procura generale utilizzata dalla XXXXXX per lo svuotamento dei contidell’offesa; al notaio XXXXX veniva contestato anche il reato di falso in atto pubblico in quanto lo stesso aveva attestato che XXXXXXXXXXXXXXXXX aveva fatto consapevole di richiesta di nominare la XXXXXX come sua procuratrice generale, sebbene la stessa fosse incapace di intendere e di volere ed inabile alla sottoscrizione dell'atto.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXX che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della “condizione di vulnerabilità” delle persone offese: si deduceva che, sul punto, il compendio probatorio sarebbe incerto e carente, tenuto conto che il consulente di parte aveva messo in dubbio il deterioramento cognitivodelle anzianee che le sue valutazioni Penale Sent. Sez. 2 Num. 67 Anno 2026 Presidente: RG NN Relatore: CH SA Data Udienza: 18/11/2025 non risulterebbero contrastate da altri elementi di prova;
2.2. violazione di legge (art.539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’ammontare della provvisionale: si deduceva che doveva considerarsi esteso in favore del XXXXXX il motivo di appello proposto dai coimputati XXXXXX e XXXXX circa la determinazione della provvisionale “in solido” invece che pro quota. Inoltre, non sarebbe stata fornita alcuna risposta alla doglianza proposta dai coimputati;
inoltre non sarebbero state rispettate le regole civilistiche in materia di ripartizione del danno.
3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione anche il difensore di XXXXXXXXXXXXX che deduceva:
3.1.violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: al XXXXXnon era stato contestato il “concorso” nellacondotta di abuso dello stato di vulnerabilità delle persone offese, il che osterebbe alla sua condanna per il reato di circonvenzione;
3.2. violazione di legge (artt. 40, 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: la clausola di equivalenza prevista dall'art. 40 cod. pen. sarebbe operativa solo nei casi in cui il reato non si perfeziona, come nel caso della circonvenzione, attraverso una condotta commissiva “tipica e vincolata”.
3.3. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: i giudici di merito avrebbero illegittimamente correlato la violazione dell'obbligo di indagare la volontà delle parti durante il rogito con la consumazione del reato di circonvenzione. Peraltro, il danno derivante dall'affidamento della procura alla XXXXXX non sarebbe un effetto giuridico “diretto” del conferimento della procura, ma piuttosto l’effetto di una “distinta e successiva” attività della XXXXXX;
3.4. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: la condotta di circonvenzione non sarebbe compatibile con il dolo eventuale dato che le azioni di abuso ed induzione sarebbero intrinsecamente connotate dalla finalità di ottenere un vantaggio ingiusto;
3.5. violazione di legge (art. 479 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza della condotta di falso;
3.6.violazione di legge (art. 479 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato di falso: il ricorrente avrebbe fatto legittimo affidamento sul fatto che le sorelle XXXXXXXXXavevano agito su consiglio dell'Avv. XXXXXX;
3.7. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili: il ricorrente era stato condannato in solido con i coimputati alla refusione di una provvisionale pari al danno provato (euro 441.766,00) non considerando che la procura speciale era stata utilizzata solo per accedere al conto di “XXXXXXX” e non a quello di “XXXXXXXX” XXXXXXXXX. Dunque, il danno correlato alla condotta del XXXXX avrebbe dovuto essere identificato nella metà delle somme sottratte. Infine, si deduceva che non sarebbe stato vagliata adeguatamente la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale.
3.8. Il XXXXX, nel settembre del 2025, rinunciava personalmente al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell’interesse del XXXXXX è inammissibile 1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il Collegio ribadisce, sul punto, che in materia di estensione dei poteri della 2 Cassazionein ordine alla valutazione della legittimità della motivazione la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti,dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che,ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte d'appello con motivazione che non si presta a censure, in quanto logica ed aderente alle emergenze processuali, ha ritenuto di confermare la valutazione già effettuatadal Tribunale circa la sussistenza(a) diunconclamato stato di incapacità di XXXXXXXXXXXXXXXXX, che versava in uno condizione talmente grave da essere immediatamente percepibile da chiunque vi entrasse in contatto, come emergeva dalle dichiarazioni del luogotenente Fagone, del notaio XXXXXXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXe, oltre che del medico di base XXXXXXXXXXXXXXX, (b)della vulnerabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXche avevain un'età molto avanzata ed un decadimento cognitivo constatato dal XXXXXXXXXXXXXXX;
dalle prove raccolte era emerso uno stato di solitudine e fragilità emotiva che ponevano la donna in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva ed affettiva e ne indeboliva le capacità critiche. Tale valutazione, secondo la Corte di appello, non veniva smentita dai contenuti della consulenza del Prof. Aguglia che forniva valutazioni astratte sul deterioramento cognitivo delle persone anziane svincolate dalla concreta situazione nella quale versavano le due offese (pag. 8 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello non aveva ripartito pro quota la provvisionale disposta dal primo giudice ovvero 441.000 euroin solido chiedendo l'estensione dei motivi proposti dal XXXXXX e da XXXXX in punto di statuizioni civili. Il Collegio riafferma che in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 - 01) e che, comunque il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01).
2.Il ricorso del XXXXX è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, (a) XXXXXXXXXXXXX al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata, in ragione della rinuncia al ricorso, (b) XXXXXXXXXXXXXX al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamentedeterminata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 3 processuali e XXXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende e XXXXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammenda. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA CH NN RG IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss.cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini concludeva per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello Di Catania confermava le “statuizioni civili” disposte dal Tribunale dopo avere dichiarato l'estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione dei reati di circonvenzione di incapace contestati ad entrambi i ricorrenti. A XXXXXXXXXXXXXXsi contestava di aver agito in concorso con XXXXXX RI Paola, deceduta, abusando delle condizioni di inferiorità psichica delle sorelle XXXXXXXXX, inducendole a conferire alla XXXXXX una procura speciale utilizzata per svuotare i conti delle stesse ed ottenendo un profitto illecito di oltre 441.776,00 euro. Al notaio XXXXXXXXXXXXXsi contestava di avere violato gli obblighi professionali attestando la capacità di XXXXXXXXXXXXXXXXX di conferirela procura generale utilizzata dalla XXXXXX per lo svuotamento dei contidell’offesa; al notaio XXXXX veniva contestato anche il reato di falso in atto pubblico in quanto lo stesso aveva attestato che XXXXXXXXXXXXXXXXX aveva fatto consapevole di richiesta di nominare la XXXXXX come sua procuratrice generale, sebbene la stessa fosse incapace di intendere e di volere ed inabile alla sottoscrizione dell'atto.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXX che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della “condizione di vulnerabilità” delle persone offese: si deduceva che, sul punto, il compendio probatorio sarebbe incerto e carente, tenuto conto che il consulente di parte aveva messo in dubbio il deterioramento cognitivodelle anzianee che le sue valutazioni Penale Sent. Sez. 2 Num. 67 Anno 2026 Presidente: RG NN Relatore: CH SA Data Udienza: 18/11/2025 non risulterebbero contrastate da altri elementi di prova;
2.2. violazione di legge (art.539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’ammontare della provvisionale: si deduceva che doveva considerarsi esteso in favore del XXXXXX il motivo di appello proposto dai coimputati XXXXXX e XXXXX circa la determinazione della provvisionale “in solido” invece che pro quota. Inoltre, non sarebbe stata fornita alcuna risposta alla doglianza proposta dai coimputati;
inoltre non sarebbero state rispettate le regole civilistiche in materia di ripartizione del danno.
3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione anche il difensore di XXXXXXXXXXXXX che deduceva:
3.1.violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: al XXXXXnon era stato contestato il “concorso” nellacondotta di abuso dello stato di vulnerabilità delle persone offese, il che osterebbe alla sua condanna per il reato di circonvenzione;
3.2. violazione di legge (artt. 40, 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: la clausola di equivalenza prevista dall'art. 40 cod. pen. sarebbe operativa solo nei casi in cui il reato non si perfeziona, come nel caso della circonvenzione, attraverso una condotta commissiva “tipica e vincolata”.
3.3. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: i giudici di merito avrebbero illegittimamente correlato la violazione dell'obbligo di indagare la volontà delle parti durante il rogito con la consumazione del reato di circonvenzione. Peraltro, il danno derivante dall'affidamento della procura alla XXXXXX non sarebbe un effetto giuridico “diretto” del conferimento della procura, ma piuttosto l’effetto di una “distinta e successiva” attività della XXXXXX;
3.4. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: la condotta di circonvenzione non sarebbe compatibile con il dolo eventuale dato che le azioni di abuso ed induzione sarebbero intrinsecamente connotate dalla finalità di ottenere un vantaggio ingiusto;
3.5. violazione di legge (art. 479 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza della condotta di falso;
3.6.violazione di legge (art. 479 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato di falso: il ricorrente avrebbe fatto legittimo affidamento sul fatto che le sorelle XXXXXXXXXavevano agito su consiglio dell'Avv. XXXXXX;
3.7. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili: il ricorrente era stato condannato in solido con i coimputati alla refusione di una provvisionale pari al danno provato (euro 441.766,00) non considerando che la procura speciale era stata utilizzata solo per accedere al conto di “XXXXXXX” e non a quello di “XXXXXXXX” XXXXXXXXX. Dunque, il danno correlato alla condotta del XXXXX avrebbe dovuto essere identificato nella metà delle somme sottratte. Infine, si deduceva che non sarebbe stato vagliata adeguatamente la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale.
3.8. Il XXXXX, nel settembre del 2025, rinunciava personalmente al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell’interesse del XXXXXX è inammissibile 1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il Collegio ribadisce, sul punto, che in materia di estensione dei poteri della 2 Cassazionein ordine alla valutazione della legittimità della motivazione la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti,dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che,ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte d'appello con motivazione che non si presta a censure, in quanto logica ed aderente alle emergenze processuali, ha ritenuto di confermare la valutazione già effettuatadal Tribunale circa la sussistenza(a) diunconclamato stato di incapacità di XXXXXXXXXXXXXXXXX, che versava in uno condizione talmente grave da essere immediatamente percepibile da chiunque vi entrasse in contatto, come emergeva dalle dichiarazioni del luogotenente Fagone, del notaio XXXXXXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXe, oltre che del medico di base XXXXXXXXXXXXXXX, (b)della vulnerabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXche avevain un'età molto avanzata ed un decadimento cognitivo constatato dal XXXXXXXXXXXXXXX;
dalle prove raccolte era emerso uno stato di solitudine e fragilità emotiva che ponevano la donna in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva ed affettiva e ne indeboliva le capacità critiche. Tale valutazione, secondo la Corte di appello, non veniva smentita dai contenuti della consulenza del Prof. Aguglia che forniva valutazioni astratte sul deterioramento cognitivo delle persone anziane svincolate dalla concreta situazione nella quale versavano le due offese (pag. 8 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello non aveva ripartito pro quota la provvisionale disposta dal primo giudice ovvero 441.000 euroin solido chiedendo l'estensione dei motivi proposti dal XXXXXX e da XXXXX in punto di statuizioni civili. Il Collegio riafferma che in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 - 01) e che, comunque il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01).
2.Il ricorso del XXXXX è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, (a) XXXXXXXXXXXXX al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata, in ragione della rinuncia al ricorso, (b) XXXXXXXXXXXXXX al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamentedeterminata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese 3 processuali e XXXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende e XXXXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammenda. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SA CH NN RG IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4