Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 67
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Determinazione dell'ammontare della provvisionale

    La Corte riafferma che la determinazione della provvisionale è insindacabile in Cassazione, non essendovi obbligo di motivazione espressa se l'importo rientra nel danno prevedibile. Inoltre, il provvedimento di assegnazione della provvisionale non è impugnabile per cassazione in quanto destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva del danno.

  • Rigettato
    Determinazione dell'ammontare della provvisionale

    La Corte riafferma che la determinazione della provvisionale è insindacabile in Cassazione, non essendovi obbligo di motivazione espressa se l'importo rientra nel danno prevedibile. Inoltre, il provvedimento di assegnazione della provvisionale non è impugnabile per cassazione in quanto destinato ad essere travolto dalla liquidazione definitiva del danno.

  • Inammissibile
    Violazione degli obblighi professionali e falso in atto pubblico

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo la motivazione della Corte d'appello logica e aderente alle emergenze processuali riguardo alla sussistenza dello stato di incapacità e vulnerabilità delle persone offese.

  • Inammissibile
    Sussistenza della condotta di falso e elemento soggettivo

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo la motivazione della Corte d'appello logica e aderente alle emergenze processuali riguardo alla sussistenza dello stato di incapacità e vulnerabilità delle persone offese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 67
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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