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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice dott.ssa Nicole Cefis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3623 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promosso da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SATTA MICHELE, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato;
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 18/05/2023, citando ritualmente in giudizio il , Controparte_1 Parte_1
ha domandato in via provvisoria di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per
[...]
attesa apolidia e in via principale di accertare e dichiarare il suo status di apolide ai sensi della
Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata con legge 1° febbraio 1962 n. 306 con ogni conseguenza di legge. A sostegno della domanda principale ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
- di essere nata in [...], il [...] da genitori jugoslavi immigrati in Italia;
- che i genitori dalla sua nascita non sono più tornati nei territori natali e non hanno provveduto ad iscriverla all'anagrafe di alcun Paese;
- di non aver acquisito la cittadinanza italiana;
-di essere priva di documenti e di non essere quindi nelle condizioni di poter chiedere la cittadinanza in alcuno dei Paesi con cui vanta legami significativi.
Ha quindi proposto istanza per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per attesa apolidia e, nel merito, di essere dichiarata apolide.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato evidenziando il proprio ruolo di CP_2 Controparte_1
contraddittore solo formale e rimettendosi alla decisione del Tribunale in merito all'accertamento dello status di apolide, con compensazione delle spese in caso di accoglimento.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La domanda giudiziale di accertamento dello status di apolide, infatti, risulta viziata dal presupposto, non veridico, che la ricorrente sia priva della cittadinanza.
In riscontro alla richiesta di informazioni disposta ai sensi dell'art 213 cpc, infatti, con attestazione trasmessa il 17/12/2024 la Sezione Consolare dell'Ambasciata della Repubblica di Serbia ha comunicato che la ricorrente, come anche i suoi genitori, è iscritta nel registro dei cittadini della
Repubblica di Serbia.
Pertanto, avendo ricevuto riscontro in ordine al possesso da parte della ricorrente della cittadinanza della Repubblica di Serbia, il ricorso deve trovare integrale rigetto.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della peculiare posizione rivestita dal convenuto nel presente giudizio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ogni altra domanda disattesa o altrimenti assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Cagliari, 25/09/2025
Il Giudice
Nicole Cefis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice dott.ssa Nicole Cefis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3623 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promosso da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SATTA MICHELE, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato;
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 18/05/2023, citando ritualmente in giudizio il , Controparte_1 Parte_1
ha domandato in via provvisoria di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per
[...]
attesa apolidia e in via principale di accertare e dichiarare il suo status di apolide ai sensi della
Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata con legge 1° febbraio 1962 n. 306 con ogni conseguenza di legge. A sostegno della domanda principale ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
- di essere nata in [...], il [...] da genitori jugoslavi immigrati in Italia;
- che i genitori dalla sua nascita non sono più tornati nei territori natali e non hanno provveduto ad iscriverla all'anagrafe di alcun Paese;
- di non aver acquisito la cittadinanza italiana;
-di essere priva di documenti e di non essere quindi nelle condizioni di poter chiedere la cittadinanza in alcuno dei Paesi con cui vanta legami significativi.
Ha quindi proposto istanza per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per attesa apolidia e, nel merito, di essere dichiarata apolide.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato evidenziando il proprio ruolo di CP_2 Controparte_1
contraddittore solo formale e rimettendosi alla decisione del Tribunale in merito all'accertamento dello status di apolide, con compensazione delle spese in caso di accoglimento.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La domanda giudiziale di accertamento dello status di apolide, infatti, risulta viziata dal presupposto, non veridico, che la ricorrente sia priva della cittadinanza.
In riscontro alla richiesta di informazioni disposta ai sensi dell'art 213 cpc, infatti, con attestazione trasmessa il 17/12/2024 la Sezione Consolare dell'Ambasciata della Repubblica di Serbia ha comunicato che la ricorrente, come anche i suoi genitori, è iscritta nel registro dei cittadini della
Repubblica di Serbia.
Pertanto, avendo ricevuto riscontro in ordine al possesso da parte della ricorrente della cittadinanza della Repubblica di Serbia, il ricorso deve trovare integrale rigetto.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della peculiare posizione rivestita dal convenuto nel presente giudizio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ogni altra domanda disattesa o altrimenti assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Cagliari, 25/09/2025
Il Giudice
Nicole Cefis