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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3124 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. VERNUCCIO SALVATORE;
C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv. TORRE
[...] P.IVA_1
GIUSEPPE resistente
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_2
terzo chiamato avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 30.12.2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 713/2019, emesso su istanza dell Controparte_3
con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma
[...]
complessiva di € 14.623,32, oltre interessi moratori e penalità, per contributi previdenziali relativi agli anni dal 2013 al 2017.
L'opponente, iscritto all'Albo dei Periti Industriali di Ragusa, ha dedotto di aver regolarmente assolto l'obbligo contributivo mediante versamenti effettuati in favore dell' , ritenendo che le prestazioni rese negli anni CP_2
oggetto di contestazione non rientrassero nelle competenze specifiche del perito industriale e, pertanto, non fossero soggette alla contribuzione
A sostegno di tale tesi, il ricorrente ha prodotto documentazione CP_3
fiscale e contabile (fatture, dichiarazioni IVA, visura CCIAA) da cui emergerebbe che le attività svolte – in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, ambiente e certificazioni di qualità – non sarebbero riservate alla professione di perito industriale, potendo essere esercitate da qualsiasi soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che dalla propria visura camerale risultano invece associati i codici ATECO 63.11.19
(elaborazione dati), 74.90.2 (consulenza in materia di sicurezza) e
74.90.93 (altre attività di consulenza tecnica); ed ha dedotto l'irrilevanza, ai sensi dell'art. 4 del capo II del Regolamento EPPI, dell'indicazione del codice 74.90.91 nelle dichiarazioni fiscali e nelle fatture, trattandosi di un dato meramente formale e non idoneo a fondare l'obbligo contributivo in assenza di effettivo esercizio di attività rientranti nelle competenze riservate del perito industriale.
In subordine, ha invocato l'applicazione dell'art. 116, comma 20, L.
388/2000, chiamando in causa l' per ottenerne la condanna al CP_2
trasferimento in favore dell delle somme versate, senza aggravio di CP_3
Pagina 2 di 9 interessi o sanzioni, trattandosi di versamenti effettuati in buona fede a un ente previdenziale diverso da quello titolare.
L si è costituito in giudizio contestando integralmente CP_3
l'opposizione proposta dal sig. , sia in fatto che in diritto. Pt_1
In primo luogo, ha rivendicato la legittimità del proprio operato, evidenziando che l'iscrizione d'ufficio del ricorrente – avvenuta in data
13 novembre 2018 – è stata preceduta da plurimi inviti alla regolarizzazione della posizione contributiva, rimasti privi di riscontro.
Ha quindi evidenziato che l'opponente è iscritto all'Albo dei Periti
Industriali, il che farebbe presumere l'esercizio dell'attività professionale;
e che dall'Anagrafe Tributaria emerge che il sig. Pt_1
ha svolto attività professionale nel periodo 2013–2017, risultando titolare di partita IVA con codice ATECO 74.90.91, corrispondente ad “attività tecniche svolte da periti industriali”. Secondo l'Ente, tale dato è confermato anche dalle dichiarazioni fiscali del ricorrente, che riportano il medesimo codice attività.
L ha inoltre invocato il principio di attrazione del reddito CP_3
professionale, sostenendo che anche le attività di consulenza svolte dal
– pur non qualificabili come “tipiche” – rientrano comunque Pt_1
nell'ambito delle competenze del perito industriale, in quanto richiedono cognizioni tecniche proprie della professione. Ha richiamato, in proposito, la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo contributivo sussiste anche in presenza di attività “connesse” a quella professionale, purché vi sia un nesso funzionale con le competenze acquisite attraverso la formazione professionale.
Ha quindi contestato la tesi dell'opponente secondo cui le attività svolte sarebbero estranee alla sfera di competenza dell'Ente, osservando che le prestazioni in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, ambiente e qualità
– come risultanti dalle fatture prodotte – rientrano tra quelle indicate
Pagina 3 di 9 nelle tabelle del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali come “attività riservate” o comunque riconducibili alla professione.
L' ha dedotto l'infondatezza della domanda nei propri confronti, CP_2
affermando la correttezza dell'iscrizione del Daparo alla Gestione
Commercianti, in quanto titolare di impresa individuale iscritta alla
CCIAA e operante nel settore della digitalizzazione e consulenza.
Sottolineava come i contributi versati fossero riferiti a redditi di impresa, distinti da quelli professionali, e pertanto non trasferibili all' In via CP_3
subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi versati, ormai definitivamente acquisiti alla propria gestione.
***
Il d.lgs. 103/1996, adottato in attuazione della delega contenuta all'art. 2 co. 25 l. 335/1995, disciplina la tutela previdenziale dei liberi professionisti che svolgono attività subordinata all'iscrizione in albi o elenchi;
i presupposti di tale tutela sono quindi l'esercizio di attività libero professionale e che tale esercizio sia condizionato all'iscrizione in apposito albo o elenco (art. 1 d.lgs. 103/1996).
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che nel concetto di esercizio della professione “deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un
"nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione”, specificando che tale lettura è “valida per tutte le categorie professionali”, e comporta l'esclusione dell'obbligo contributivo
Pagina 4 di 9 “solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista” (C.
14684/2012, conformi C. 5827/2013, C. 9076/2013, C. 1347/2016).
D'altro canto, l'art. 2 co. 26 l. 335/1995 ha previsto l'iscrizione ad apposita gestione separata dei liberi professionisti. L'art. 18 co. 12 CP_2
d.l. 98/2011 ha previsto che tale disposizione si interpreta nel senso che tali soggetti “sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”; gli enti di cui al comma 11 sono (anche) quelli di cui al d.lgs. 103/1996, ossia gli enti previdenziali dei professionisti che esercitano attività riservata agli iscritti in albi o elenchi.
La Corte Costituzionale ha precisato che “il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. Il legislatore della riforma del 1995, con l'introduzione della Gestione separata, non ha fissato in astratto un rigido riparto di competenze tra essa e le casse professionali, ma ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione del nuovo istituto, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale.
Si ha quindi che, se la cassa professionale, proprio nell'esercizio del potere di autoregolamentazione riconosciutole dalla legge, decide di non includere taluni professionisti (eventualmente per mancato raggiungimento di soglie reddituali stabilite da propri organi interni) nell'obbligo di versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, l'operatività della Gestione separata, quale istituto residuale a vocazione universalistica, vede espandersi la sua sfera di operatività, sempre che, beninteso, ne ricorrano i relativi presupposti;
Pagina 5 di 9 ossia che ricorra l'esercizio abituale di un'attività professionale che abbia prodotto un reddito superiore a un determinato importo”.
Pertanto, il richiamato principio espresso dalla Corte di Cassazione, che, ai fini dell'obbligo contributivo a favore dell'ente di categoria, include nel concetto di attività professionale riservata anche quella che, pur non essendo tipica, si basa sulle stesse conoscenze e competenze su cui si basa l'attività professionale tipica, non può ritenersi applicabile ove il regolamento delimiti maggiormente l'obbligo contributivo dei propri iscritti, ad es. prevedendolo con esclusivo riferimento alle sole attività tipiche della professione riservata.
Nel caso di specie, l'art. 4 dello statuto dell vigente negli anni CP_3
oggetto del presente giudizio, ossia quello del 2011 (poi modificato nel
2018) prevede che “ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente […] tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro tipo le cui prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altre attività di lavoro autonomo di diversa natura”.
L'obbligo di iscrizione riguarda quindi esclusivamente i liberi professionisti che esercitino attività rientranti nelle “competenze specifiche” del perito industriale: tale locuzione va intesa come riferita a quelle che la Corte di Cassazione, nelle pronunce sopra richiamate chiama “attività tipiche”, e quindi non include quelle connesse. Tale lettura restrittiva è confermata dal fatto che la medesima disposizione statutaria, nel testo approvato nel 2018, prevede l'iscrizione di “tutti
Pagina 6 di 9 coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esercitano attività autonoma di libera professione, sia essa svolta in forma singola o associata, oppure tramite partecipazione in Società, Società di Ingegneria
e Società tra professionisti, senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali e di qualsiasi altro tipo, le cui prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale o che siano riconducibili alle stesse, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altre attività di lavoro autonomo di diversa natura”. La modifica sarebbe quindi priva di senso se il testo precedente si interpretasse come riferito anche alle attività connesse.
Solo nel 2018, dunque, è stato introdotto l'obbligo di iscrizione degli iscritti agli Albi dei periti industriali che svolgano prestazioni che, pur non rientrando nelle competenze specifiche del perito industriale, siano a queste riconducibili.
Dato che la pretesa contributiva riguarda gli anni dal 2013 al 2017, occorre verificare se ed in che misura l'opponente abbia, in quegli anni, svolto le attività tipiche del perito industriale, ossia quelle riservate a tale figura professionale, essendo invece irrilevante l'eventuale svolgimento di attività meramente connesse.
Premesso che l'opponente ha espressamente contestato di aver svolto attività tipiche (pag. 2 del ricorso), l'opposto ha dedotto in primo luogo che egli avrebbe svolto da un lato attività connesse (ossia, in particolare, quella di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro) il che, come visto, non ha rilevanza.
In secondo luogo, l'opposto ha sostenuto che l'opponente avrebbe svolto anche attività tipiche del perito industriale allegando, a sostegno, esclusivamente l'indicazione, in alcuni documenti fiscali dell'opponente,
Pagina 7 di 9 del codice ATECO relativo alle attività tecniche svolte da periti industriali. Anche tale circostanza non ha alcuna rilevanza, perché il codice ATECO ha finalità meramente statistica e come tale può costituire al più un indizio della natura dell'attività esercitata.
Tale indizio, nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente. Infatti,
l'opponente ha puntualmente elencato le attività svolte, allegandone l'estraneità all'ambito di competenze tipiche del perito industriale, e tale allegazione non è stata smentita dall'opposto, né questi ha allegato che l'opponente abbia svolto ulteriori attività, limitandosi, appunto, ad evidenziare l'indicazione del codice ATECO nei documenti fiscali. È quindi pacifico che tale indicazione si riferisca ad attività che sostanzialmente sono diverse da quelle tipiche del perito industriale.
L'opposizione va quindi accolta con conseguente assorbimento della domanda svolta nei confronti dell' . CP_2
Le spese sostenute dall'opponente e dall' vanno poste a carico CP_2
dell (cfr. C. 31889/2019, C. 18710/2021, C. 10364/2023 che, pur CP_3
relative all'ipotesi della chiamata in garanzia, esprimono una regola che, in quanto derivata dal principio di causazione, appare applicabile anche al caso di specie, in cui la domanda dell'opponente nei confronti dell' è comunque dipesa dalla domanda dell'opposto nei confronti CP_2
dell'opponente e il fatto che non si tratti di una domanda di garanzia – manleva in senso stretto dipende dalla struttura trilaterale del rapporto previdenziale).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 713/2019;
- dichiara assorbita la domanda dell'opponente nei confronti dell' ; CP_2
Pagina 8 di 9 - condanna l a rifondere all'opponente e all' le spese di CP_3 CP_2
lite, liquidate in € 4000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15% ciascuno, oltre € 118,50 per c.u. a favore dell'opponente.
05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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