Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 09/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza in data -OMISSIS-/, notificato in data pari data, con cui è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente il-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato in fatto che:
a) -OMISSIS- ha presentato allo sportello unico dell’immigrazione di Cosenza due distinte domande:
- a1) la prima, in data -OMISSIS-, volta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- a2) la seconda, in data -OMISSIS-, volta al rinnovo del permesso di soggiorno;
b) il provvedimento oggetto di impugnativa, emesso dalla Questura di Cosenza in data -OMISSIS-/25, dichiaratamente decide sulla seconda istanza dell’-OMISSIS-, qualificandola quale domanda di conversione del permesso soggiorno e respingendola per mancata richiesta del nulla osta da parte del datore di lavoro, nell’ambito delle quote di flussi fissate annualmente;
c) il richiedente ha impugnato il provvedimento, deducendo:
- c1) il travisamento dell’oggetto del procedimento e l’errore applicazione della normativa sulla conversione del permesso di soggiorno, non più estendendosi alla domanda di conversione del permesso di soggiorno il sistema delle quote;
- c2) la violazione dell’effetto conservativo di cui all’art. 5, comma 9 d.lgs. n. 286 del 1998, avendo omesso l’amministrazione di considerare le conseguenze, sulla legittimità della presenza del ricorrente sul territorio nazionale, della presentazione della domanda di conversione ed avendo conseguentemente emesso decreto di espulsione;
- c3) la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, non avendo considerato l’amministrazione i presupposti di fatto della vicenda amministrativa, nonché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale;
- c4) la violazione, con l’adozione del decreto di espulsione, del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali dell’istante;
- c5) lo sviamento del potere esercitato;
d) l’amministrazione si è costituita resistendo al ricorso; essa ha prodotto un decreto di rigetto dell’istanza di conversione, la cui copia originariamente depositata non presentava alcuna firma, né il nominativo del funzionario che l’avrebbe adottato, né un numero di protocollo;
e) su sollecitazione di questo Tribunale, l’amministrazione ha depositato una nuova copia del provvedimento, munita di sottoscrizione da parte del dirigente dello Sportello Unico dell’Immigrazione;
f) il ricorrente ha controdedotto che il provvedimento da ultimo illustrato non gli è stato notificato, cosicché esso sarebbe giuridicamente inefficace e non avrebbe potuto giustificare il decreto di espulsione;
g) alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in diritto che:
h) l’oggetto dell’odierna pronuncia non si estende (né potrebbe comunque estendersi) al decreto di espulsione, su cui pure il ricorrente ha argomentato, ma unicamente all’atto impugnato, e cioè il provvedimento del 13 ottobre 2025;
i) tale provvedimento è affetto da un duplice errore, in quanto:
- i1) qualifica erroneamente l’istanza dell’-OMISSIS-;
- i2) una volta attribuita una qualificazione all’istanza, seppur erronea, non tiene conto del fatto che l’art. 1, comma 1, lett. f) , punto n. 6) d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv. con mod. con l. 9 dicembre 2024, n. 187, sopravvenuto alla domanda, ma applicabile in ragione del principio per cui tempus regit actum , ha fatto venir meno la necessità che le domande di conversione del permesso di soggiorno siano valutate alla luce dei flussi previsti annualmente dal Governo;
j) in accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, il decreto impugnato va rigettato;
k) il provvedimento di rigetto prodotto nel corso del giudizio, di cui peraltro non è stata dimostrata la notificazione, non è stato oggetto di motivi aggiunti, sicché su di esso questo Tribunale non può pronunziarsi;
l) nondimeno, quale effetto conformativo dell’odierna pronuncia di annullamento, l’amministrazione rivaluterà nella sua integralità la posizione del ricorrente, e nell’esercizio del suo potere dovrà tenere in debito conto anche le circostanze sopravvenute che, benché se non conoscibili perché non esistenti al momento dell’adozione dell’atto, comunque hanno modificato la situazione giuridica dell’interessato e possono, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1 giugno 2022, n. 4467);
m) le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, a lo accoglie e, per l’effetto, annulla, con gli effetti indicati alla lett. l) della parte motiva, il provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza in data -OMISSIS-/, con cui è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente il-OMISSIS-
Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore di -OMISSIS- delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre altre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
RA AR, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR | VO CO |
IL SEGRETARIO