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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2674/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE AG Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 17/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/6/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ILARIA OTTOLINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Puccini, Trav. XI n. 134/E, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il sig. cede e trasferisce, senza alcun corrispettivo al figlio e Parte_1 Parte_3 alla sig.ra i quali accettano ed acquistano con ogni garanzia di legge, la quota dell'1% Parte_2 rispettivamente del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto avente ad oggetto le unità immobiliari site in Roma, Via Anagnina n. 456/b, identificate al catasto fabbricati del Comune di Roma come segue: a) foglio 1013, particella 1593, subalterno 13, Via Anagnina n. 456/b, piano S1-T, scala B, interno 2B, lotto 2, edificio B, z.c. 6, categoria A/2, classe 5, vani 4, rendita catastale € 557,77; b) foglio 1013, particella 1593, subalterno 12, Via Anagnina n. 456/b, piano S1, scala B, interno F, lotto 2, edificio B, z.c. 6, categoria C/2, classe 11, m.q. 37, rendita catastale € 128,03 il box. L'appartamento ad uso di civile abitazione con annessi locali deposito e piccolo giardino di pertinenza esclusiva, è posto al piano seminterrato e terra del fabbricato denominato edificio B, lotto 2, distinto con il numero interno 2B, composto di quattro vani catastali, con annesso locale box auto al piano
1 seminterrato del fabbricato denominato edificio B, distinto con la lettera F, scala B, lotto 2, della superficie catastale di trentasette metri quadrati;
l'appartamento confina con l'appartamento interno 1B, appartamento interno 3B, viale di accesso, salvo altri;
il locale box confina con area di manovra, box auto interno G, box auto interno E, salvo altri;
c) foglio 1013, particella 1611, subalterno 26, Via Anagnina n. 456/b, piano T, interno 1, z.c. 6, categoria C/6, classe 8, m.q. 10, rendita catastale € 21,69 il posto auto scoperto, della superficie catastale di dieci metri quadri, distinto con il numero uno, confinante con area di manovra, posto auto numero due, la strada, salvo altri (sub. doc. 12). La sig.ra a sua volta, cede e trasferisce al figlio , senza alcun Parte_2 Parte_3 corrispettivo, la sua quota del 99% del diritto di nuda proprietà degli immobili come sopra identificati e precisati, riservando a sé stessa il diritto di usufrutto per la predetta quota. La sig.ra inoltre, accetta e acquisisce la quota dell'1% di usufrutto sui predetti immobili Parte_2 trasferitale con il presente atto dal sig. . Parte_1
Il bene immobile oggetto del presente trasferimento è un'abitazione situata al piano terra e primo piano sottostrada di un fabbricato di recente costruzione sviluppato in altezza con tre piani fuori terra e facente parte di un consorzio privato, confinante con due edifici dello stesso comprensorio al lato Est e Ovest, con la zona di manovra per i parcheggi al lato Nord-Ovest ed è munita di un giardino esclusivo di proprietà sul lato Nord-Est. Il box auto confina con l'area di manovra, box auto interno G e box auto interno E, mentre il posto auto scoperto confina con l'area di manovra, posto auto n. 2 e la strada;
2) gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza;
3) i cedenti, intestatari catastali, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dichiarano che: a) i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il protocollo n. RM0280305 del 23/04/2014; b) che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale (doc. 13);
4) le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero delle parti cedenti da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa in sicurezza;
5) la parte cessionaria, in conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione energetica (A.P.E.) redatto in data 09/01/2025 dal Geometra che si deposita in originale all'udienza con CP_1 il presente atto, formandone parte integrante, ed allegato in copia al presente ricorso (doc. 14); 6) la parte cessionaria della nuda proprietà dichiara, altresì, di essere stata edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere
2 aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. Le parti cedenti dichiarano che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto;
7) le parti cedenti dichiarano e garantiscono che quanto oggetto del presente atto è di loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono ai medesimi pervenuti in forza del contratto di compravendita del 18.04.2017 (Rep. n. 6904 – Racc. n. 5380), registrato a Viterbo in data 19/04/2017 al n° 4096/17, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 in data 19/04/2017 al n° 30246 di formalità (doc. 15);
8) entrambe le Parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento del diritto di nuda proprietà, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
9) le parti cedenti, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, dichiarano che la costruzione del fabbricato residenziale e la relativa pertinenza è avvenuta in ordine alla concessione del Permesso a Costruire n. 397 rilasciato dal Comune di Roma in data 01/07/2011 (prot. n. 52143), a seguito del quale fu presentata la comunicazione di inizio lavori in data 19.07.2011 (prot. n. 61623 e n. 61264), nonché le denunce di inizio attività per varianti in corso d'opera, in data 21.07.2011 (prot. n. 61099), in data 09/10/2012 (prot. n. 00262) e in data 20.02.2014 (prot. n. 36347). Le parti dichiarano, altresì, che successivamente l'immobile non è stato oggetto di interventi edilizia né di mutamenti di destinazione tali da richiedere licenze, concessioni o autorizzazioni (doc. 16, 17, 18);
10) le parti, al fine della piena attuazione degli impegni assunti, dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 atteso che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
11) le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 21761 del 29/02/2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
12) il sig. , quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio , si Parte_1 Pt_3 obbliga a corrispondere in favore della sig.ra , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma Parte_2 di € 500,00/mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal primo mese successivo al compimento di un anno dall'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. I ricorrenti, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che dovranno sostenere nell'interesse di fino alla sua piena indipendenza economica secondo le previsioni Pt_3
3 del protocollo vigente presso codesto Tribunale da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
13) la sig.ra si obbliga a trasferire la sua quota dell'1% del capitale sociale della Parte_2 [...]
– C.F. in favore del sig. e/o di persona Controparte_2 P.IVA_1 Parte_1 da questi indicata in sede di rogito notarile, alla cifra simbolica di € 1,00; 14) ad ultimo, il sig. si obbliga a farsi carico del pagamento della rata mensile, pari ad € Pt_1
730,00, del contratto di mutuo fondiario a tasso variabile stipulato dai coniugi per l'acquisto dell'appartamento sito in Roma via Anagnina 456/b, interno 2 scala b e relativo posto auto scoperto, box e locale cantina, fino alla sua naturale scadenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 18/8/2001, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Pt_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 17/9/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Lucca (LU) in data 18/8/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 92, Parte 1, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del 17/9/2025; d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4 e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 17/9/2025.
Il Presidente estensore
GE AG
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE AG Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 17/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/6/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ILARIA OTTOLINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Puccini, Trav. XI n. 134/E, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il sig. cede e trasferisce, senza alcun corrispettivo al figlio e Parte_1 Parte_3 alla sig.ra i quali accettano ed acquistano con ogni garanzia di legge, la quota dell'1% Parte_2 rispettivamente del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto avente ad oggetto le unità immobiliari site in Roma, Via Anagnina n. 456/b, identificate al catasto fabbricati del Comune di Roma come segue: a) foglio 1013, particella 1593, subalterno 13, Via Anagnina n. 456/b, piano S1-T, scala B, interno 2B, lotto 2, edificio B, z.c. 6, categoria A/2, classe 5, vani 4, rendita catastale € 557,77; b) foglio 1013, particella 1593, subalterno 12, Via Anagnina n. 456/b, piano S1, scala B, interno F, lotto 2, edificio B, z.c. 6, categoria C/2, classe 11, m.q. 37, rendita catastale € 128,03 il box. L'appartamento ad uso di civile abitazione con annessi locali deposito e piccolo giardino di pertinenza esclusiva, è posto al piano seminterrato e terra del fabbricato denominato edificio B, lotto 2, distinto con il numero interno 2B, composto di quattro vani catastali, con annesso locale box auto al piano
1 seminterrato del fabbricato denominato edificio B, distinto con la lettera F, scala B, lotto 2, della superficie catastale di trentasette metri quadrati;
l'appartamento confina con l'appartamento interno 1B, appartamento interno 3B, viale di accesso, salvo altri;
il locale box confina con area di manovra, box auto interno G, box auto interno E, salvo altri;
c) foglio 1013, particella 1611, subalterno 26, Via Anagnina n. 456/b, piano T, interno 1, z.c. 6, categoria C/6, classe 8, m.q. 10, rendita catastale € 21,69 il posto auto scoperto, della superficie catastale di dieci metri quadri, distinto con il numero uno, confinante con area di manovra, posto auto numero due, la strada, salvo altri (sub. doc. 12). La sig.ra a sua volta, cede e trasferisce al figlio , senza alcun Parte_2 Parte_3 corrispettivo, la sua quota del 99% del diritto di nuda proprietà degli immobili come sopra identificati e precisati, riservando a sé stessa il diritto di usufrutto per la predetta quota. La sig.ra inoltre, accetta e acquisisce la quota dell'1% di usufrutto sui predetti immobili Parte_2 trasferitale con il presente atto dal sig. . Parte_1
Il bene immobile oggetto del presente trasferimento è un'abitazione situata al piano terra e primo piano sottostrada di un fabbricato di recente costruzione sviluppato in altezza con tre piani fuori terra e facente parte di un consorzio privato, confinante con due edifici dello stesso comprensorio al lato Est e Ovest, con la zona di manovra per i parcheggi al lato Nord-Ovest ed è munita di un giardino esclusivo di proprietà sul lato Nord-Est. Il box auto confina con l'area di manovra, box auto interno G e box auto interno E, mentre il posto auto scoperto confina con l'area di manovra, posto auto n. 2 e la strada;
2) gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza;
3) i cedenti, intestatari catastali, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dichiarano che: a) i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto con il protocollo n. RM0280305 del 23/04/2014; b) che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale (doc. 13);
4) le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero delle parti cedenti da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa in sicurezza;
5) la parte cessionaria, in conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione energetica (A.P.E.) redatto in data 09/01/2025 dal Geometra che si deposita in originale all'udienza con CP_1 il presente atto, formandone parte integrante, ed allegato in copia al presente ricorso (doc. 14); 6) la parte cessionaria della nuda proprietà dichiara, altresì, di essere stata edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e dovrà essere
2 aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. Le parti cedenti dichiarano che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto;
7) le parti cedenti dichiarano e garantiscono che quanto oggetto del presente atto è di loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono ai medesimi pervenuti in forza del contratto di compravendita del 18.04.2017 (Rep. n. 6904 – Racc. n. 5380), registrato a Viterbo in data 19/04/2017 al n° 4096/17, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 in data 19/04/2017 al n° 30246 di formalità (doc. 15);
8) entrambe le Parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento del diritto di nuda proprietà, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
9) le parti cedenti, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, dichiarano che la costruzione del fabbricato residenziale e la relativa pertinenza è avvenuta in ordine alla concessione del Permesso a Costruire n. 397 rilasciato dal Comune di Roma in data 01/07/2011 (prot. n. 52143), a seguito del quale fu presentata la comunicazione di inizio lavori in data 19.07.2011 (prot. n. 61623 e n. 61264), nonché le denunce di inizio attività per varianti in corso d'opera, in data 21.07.2011 (prot. n. 61099), in data 09/10/2012 (prot. n. 00262) e in data 20.02.2014 (prot. n. 36347). Le parti dichiarano, altresì, che successivamente l'immobile non è stato oggetto di interventi edilizia né di mutamenti di destinazione tali da richiedere licenze, concessioni o autorizzazioni (doc. 16, 17, 18);
10) le parti, al fine della piena attuazione degli impegni assunti, dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 atteso che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
11) le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 21761 del 29/02/2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
12) il sig. , quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio , si Parte_1 Pt_3 obbliga a corrispondere in favore della sig.ra , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma Parte_2 di € 500,00/mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal primo mese successivo al compimento di un anno dall'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. I ricorrenti, inoltre, contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che dovranno sostenere nell'interesse di fino alla sua piena indipendenza economica secondo le previsioni Pt_3
3 del protocollo vigente presso codesto Tribunale da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
13) la sig.ra si obbliga a trasferire la sua quota dell'1% del capitale sociale della Parte_2 [...]
– C.F. in favore del sig. e/o di persona Controparte_2 P.IVA_1 Parte_1 da questi indicata in sede di rogito notarile, alla cifra simbolica di € 1,00; 14) ad ultimo, il sig. si obbliga a farsi carico del pagamento della rata mensile, pari ad € Pt_1
730,00, del contratto di mutuo fondiario a tasso variabile stipulato dai coniugi per l'acquisto dell'appartamento sito in Roma via Anagnina 456/b, interno 2 scala b e relativo posto auto scoperto, box e locale cantina, fino alla sua naturale scadenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 18/8/2001, dal quale è nato il figlio (nato il [...]), Pt_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 17/9/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Lucca (LU) in data 18/8/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 92, Parte 1, dell'Anno 2001; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del 17/9/2025; d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
4 e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 17/9/2025.
Il Presidente estensore
GE AG
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