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18 aprile 1951
18 aprile 1951
Art. 3.
Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.
Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa liberta' da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.
Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalita' nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 15.
Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.
Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa liberta' da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.
Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalita' nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 15.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 02/07/2020, n. 1607Provvedimento: […] che stabilisce che nei porti di rilevanza economica internazionale, quale è il Porto di IN, debba esservi la presenza di una zona e di una funzione industriale-petrolifera; b) violazione dell'art. 3 della legge n. 191/1951, in quanto la sostituzione del deposito costiero con un polo terziario (uffici pubblici e porto turistico) contrasterebbe con la destinazione industriale delle aree di cui alla legge n. 191/1951; c) l'impianto della ricorrente sarebbe di particolare rilevanza e la sua utilità pubblica risulterebbe anche dal regime giuridico cui sono assoggettati i depositi costieri e gli impianti di importazione, deposito, […]Leggi di più...
- annullamento delibera·
- legittimità amministrativa·
- diniego di rinnovo concessione·
- art. 3 legge 191/1951·
- sentenza T.A.R. n. 317/2008·
- pubblica utilità·
- motivazioni amministrative·
- art. 4 legge 84/1994·
- diritto soggettivo·
- solvenza dell'impresa·
- art. 18, comma 9-bis, legge 84/1994·
- concessione ventennale·
- legittimità del Piano regolatore portuale·
- Piano Regolatore Portuale·
- sentenza C.G.A. n. 1213/2009